Art. 19
Disposizioni finali e transitorie
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera
d), i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 delle
commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni nonche' i
componenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), ivi inclusi
quelli nominati nell'ambito della procedura disciplinata ai sensi
dell'articolo 17, possono essere nominati anche fra i soggetti che
siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero
dell'istruzione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fermo restando
il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui al
presente regolamento, si applicano anche: a) al personale educativo
nonche' agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di
religione cattolica, assunti nei ruoli della scuola statale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e confermati in ruolo; b)
al personale docente ed educativo delle scuole dipendenti dalla
Regione Autonoma della Valle D'Aosta assunto con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche
disposizioni applicabili; c) al personale docente ed educativo delle
scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento assunto
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo
secondo le specifiche disposizioni applicabili; d) al personale
docente delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di
Bolzano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili. I
dirigenti scolastici delle scuole di cui alle lettere b), c) e d),
del periodo precedente, devono possedere i requisiti di
partecipazione al concorso ivi inclusa l'assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Tenuto conto, ove applicabile, di
quanto previsto al primo periodo, lettera a) del presente comma, ai
fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando
quanto previsto al predetto articolo 2, commi 4 e 5, e' altresi'
valido il servizio di insegnamento prestato in ciascun anno
scolastico presso le scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della
Valle D'Aosta e presso le scuole a carattere statale della Provincia
Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano anche al
personale docente ed educativo di cui al primo periodo del presente
comma, lettere b), c) e d), purche' la conferma nei ruoli secondo le
specifiche disposizioni applicabili sia avvenuta esclusivamente con
riferimento ai profili professionali citati nel predetto periodo a
seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano,
altresi', al personale docente ed educativo, in possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso previsti dal presente
regolamento, assunto nei ruoli della scuola statale che sia stato
precedentemente confermato in ruolo in uno dei profili professionali
citati nel primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d),
nelle scuole dipendenti dalla Regione e a carattere statale di cui al
presente comma, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
3. Ai fini della definizione della graduatoria di merito di cui
all'articolo 15, la valutazione del titolo relativo al lodevole
servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha
indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d),
del d.P.R. avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia
presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero
dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della
pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed
educative statali, purche' sia stato svolto nell'ambito dei profili
indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e, a tal fine,
sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti
Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di
collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato
giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo
di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano
avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo
2, comma 4, ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed
educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno
scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione
centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente
comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e
presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono
considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio,
purche' rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e
purche' svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al
comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, al fine di
accelerare la procedura, il Ministero puo' utilizzare i propri
sistemi informativi e banche dati gia' a decorrere dalla
presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati
e per tutte le fasi concorsuali nonche' per gli adempimenti connessi.
5. I bandi possono adeguare le materie, gli ambiti e gli
accertamenti previsti per lo svolgimento di ciascuna delle prove
concorsuali ivi incluse le materie, gli ambiti e le prove
disciplinate per lo svolgimento della prova preselettiva, ove fosse
necessario in ragione di sopraggiunti mutamenti ordinamentali,
terminologici e normativi in generale, ferma restando la disciplina
delle predette prove come definita dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 giugno 2024
Il Ministro: Valditara
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2085
Note all'art. 19:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si
veda nelle note all'articolo 15.