Art. 19 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera
d), i membri di cui all'articolo 12, commi 5,  6,  7,  8  e  9  delle
commissioni  esaminatrici  e   delle   sottocommissioni   nonche'   i
componenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),  ivi  inclusi
quelli nominati nell'ambito della  procedura  disciplinata  ai  sensi
dell'articolo 17, possono essere nominati anche fra  i  soggetti  che
siano  appartenuti  ai  ruoli  dell'ex   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca   ovvero   dell'ex   Ministero
dell'istruzione. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4,  fermo  restando
il possesso dei requisiti di partecipazione al  concorso  di  cui  al
presente regolamento, si applicano anche: a) al  personale  educativo
nonche'  agli  insegnanti  tecnico-pratici  e  agli   insegnanti   di
religione cattolica, assunti  nei  ruoli  della  scuola  statale  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e confermati in  ruolo;  b)
al personale docente  ed  educativo  delle  scuole  dipendenti  dalla
Regione Autonoma della Valle D'Aosta assunto con contratto di  lavoro
a tempo indeterminato, confermato  in  ruolo  secondo  le  specifiche
disposizioni applicabili; c) al personale docente ed educativo  delle
scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento assunto
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  confermato  in  ruolo
secondo le  specifiche  disposizioni  applicabili;  d)  al  personale
docente delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma  di
Bolzano assunto  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili. I
dirigenti scolastici delle scuole di cui alle lettere b),  c)  e  d),
del   periodo   precedente,   devono   possedere   i   requisiti   di
partecipazione al concorso ivi inclusa l'assunzione con contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato.  Tenuto  conto,  ove  applicabile,  di
quanto previsto al primo periodo, lettera a) del presente  comma,  ai
fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  e  fermo  restando
quanto previsto al predetto articolo 2, commi  4  e  5,  e'  altresi'
valido  il  servizio  di  insegnamento  prestato  in   ciascun   anno
scolastico presso le scuole dipendenti dalla Regione  Autonoma  della
Valle D'Aosta e presso le scuole a carattere statale della  Provincia
Autonoma  di  Trento  e  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano.  Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si  applicano  anche  al
personale docente ed educativo di cui al primo periodo  del  presente
comma, lettere b), c) e d), purche' la conferma nei ruoli secondo  le
specifiche disposizioni applicabili sia avvenuta  esclusivamente  con
riferimento ai profili professionali citati nel  predetto  periodo  a
seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo  indeterminato.
Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  si  applicano,
altresi',  al  personale  docente  ed  educativo,  in  possesso   dei
requisiti  di  partecipazione  al  concorso  previsti  dal   presente
regolamento, assunto nei ruoli della scuola  statale  che  sia  stato
precedentemente confermato in ruolo in uno dei profili  professionali
citati nel primo periodo del presente comma, lettere  b),  c)  e  d),
nelle scuole dipendenti dalla Regione e a carattere statale di cui al
presente comma, secondo le specifiche disposizioni applicabili. 
  3. Ai fini della definizione della graduatoria  di  merito  di  cui
all'articolo 15, la  valutazione  del  titolo  relativo  al  lodevole
servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che  ha
indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma  4,  lettera  d),
del d.P.R. avviene nell'ambito del servizio effettivamente  reso  sia
presso gli Uffici  dell'amministrazione  centrale  e  periferica  del
Ministero dell'istruzione  e  del  merito  ovvero  dell'ex  Ministero
dell'istruzione    ovvero    dell'ex    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  ovvero  dell'ex  Ministero  della
pubblica  istruzione  sia  presso  le  Istituzioni   scolastiche   ed
educative statali, purche' sia stato svolto nell'ambito  dei  profili
indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  e,  a  tal  fine,
sono considerati utili anche i servizi  prestati  presso  i  predetti
Uffici  dell'amministrazione  centrale  e  periferica  a  seguito  di
collocamento fuori ruolo, di comando o di altra  posizione  di  stato
giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo
di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi  che  abbiano
avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di  cui  all'articolo
2, comma  4,  ove  prestati  presso  le  Istituzioni  scolastiche  ed
educative statali ovvero  per  almeno  180  giorni  in  ciascun  anno
scolastico  ove  prestati  presso  gli  Uffici   dell'amministrazione
centrale e periferica come definiti al  primo  periodo  del  presente
comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e
presso le scuole  a  carattere  statale  di  cui  al  comma  2,  sono
considerati utili ai fini della valutazione  del  lodevole  servizio,
purche' rispondenti ai requisiti previsti dai  periodi  precedenti  e
purche' svolti esclusivamente nei profili  professionali  di  cui  al
comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,  al  fine  di
accelerare la  procedura,  il  Ministero  puo'  utilizzare  i  propri
sistemi  informativi  e  banche   dati   gia'   a   decorrere   dalla
presentazione della domanda di partecipazione da parte dei  candidati
e per tutte le fasi concorsuali nonche' per gli adempimenti connessi. 
  5.  I  bandi  possono  adeguare  le  materie,  gli  ambiti  e   gli
accertamenti previsti per lo  svolgimento  di  ciascuna  delle  prove
concorsuali  ivi  incluse  le  materie,  gli  ambiti   e   le   prove
disciplinate per lo svolgimento della prova preselettiva,  ove  fosse
necessario  in  ragione  di  sopraggiunti  mutamenti   ordinamentali,
terminologici e normativi in generale, ferma restando  la  disciplina
delle predette prove come definita dal presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 12 giugno 2024 
 
                                               Il Ministro: Valditara 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2085 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n.  487,  si
          veda nelle note all'articolo 15.