Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 420,  comma  2,  del  Testo  unico,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente regolamento i
seguenti soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato: 
    a)  i  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali; 
    b)  il  personale  docente   ed   educativo   delle   istituzioni
scolastiche ed educative statali che abbia  superato  il  periodo  di
prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel  profilo  di
appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma,
di almeno dieci anni. 
  2. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2-bis, del  Testo  unico,  per
l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 1 devono  essere
in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: 
    a) laurea magistrale; 
    b) laurea specialistica; 
    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; 
    d)  diploma  accademico  di  secondo  livello  rilasciato   dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    e)  diploma  accademico  di  vecchio  ordinamento  congiunto  con
diploma di istituto secondario superiore. 
  3. I titoli di studio di cui al comma 2 conseguiti all'estero  sono
considerati  validi  per  l'ammissione  al  concorso  se   dichiarati
equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo  la
normativa vigente. 
  4. Ai fini del computo dell'anzianita' di cui al comma  1,  lettera
b), il servizio di insegnamento, anche se  maturato  antecedentemente
alla stipula del  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  si
intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la  durata
di   almeno   centottanta   giorni   o   se   sia   stato    prestato
ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale. 
  5.  Ai  fini  dell'ammissione  al  concorso,  si  considera  valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con  esclusione
dei  periodi  di  retrodatazione  giuridica,  restando  fermo  quanto
previsto al comma 4 circa la validita' del  servizio  prestato  anche
prima della stipula del contratto a tempo indeterminato. 
  6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), che non abbiano ancora
concluso con esito positivo il periodo di prova alla data di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione, possono comunque
partecipare al concorso purche' abbiano superato con  esito  positivo
il periodo di  prova  o  il  periodo  di  formazione  e  prova  negli
eventuali ruoli di  precedente  titolarita'  relativi  a  quelli  del
personale docente ed  educativo  della  scuola  statale  assunto  con
contratto a tempo indeterminato. 
  7. I soggetti  destinatari  degli  incarichi  di  cui  all'articolo
1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio  2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, possono partecipare al concorso purche'  alla  data  di  scadenza
delle domande di partecipazione siano in possesso  dei  requisiti  di
ammissione di cui al presente articolo, fermo  restando  il  possesso
degli  ulteriori  requisiti  di  accesso  previsti  dalla   normativa
vigente. Il servizio prestato per lo svolgimento degli  incarichi  di
cui al primo periodo del presente comma  e'  computato  ai  fini  del
raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera  b)
purche' abbia avuto la durata disciplinata ai sensi del comma 4. 
  8. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi  della
normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2 del d.P.R. 
  9. Il servizio utile per il raggiungimento del requisito  temporale
di cui al  comma  1,  lettera  b),  fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 19,  e'  quello  effettivamente  reso  in  ciascun  anno
scolastico ai sensi del presente regolamento,  esclusivamente  presso
le Istituzioni scolastiche ed educative statali. 
  10. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di  ammissione.  La  competente  direzione
generale dell'amministrazione centrale del Ministero  procede,  anche
in esito a quanto previsto al comma 11, alla verifica  dei  requisiti
di partecipazione in qualsiasi fase  della  procedura  concorsuale  e
anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del d.P.R. in caso di carenza dei predetti requisiti,  il
competente  dirigente  generale  dell'amministrazione  centrale   del
Ministero dispone l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento
della procedura concorsuale, fatti in ogni caso  salvi  i  poteri  di
autotutela dell'Amministrazione. 
  11. Il competente dirigente generale dell'amministrazione  centrale
del  Ministero  puo'  attribuire  agli  USR  le   funzioni   relative
all'istruttoria sulle domande di partecipazione al  concorso  nonche'
lo svolgimento dei controlli disciplinati dal decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  sulle  dichiarazioni  rese
dai candidati nelle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Tale
ultima  attribuzione  puo'  prevedere  anche  la  segnalazione   alla
competente autorita' giudiziaria nei casi di dichiarazioni mendaci ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
2000. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 420, commi 2 e 2-bis,  del
          citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 1-sexies del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, recante  «Disposizioni  urgenti
          per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti».  Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   31
          gennaio 2005, n. 24. 
              «Art.  1-sexies  (Incarichi  di  presidenza).  -  1.  A
          decorrere dall'anno  scolastico  2006-2007  non  sono  piu'
          conferiti nuovi incarichi di  presidenza,  fatta  salva  la
          conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di
          dirigente  scolastico  sono  conferiti  con   incarico   di
          reggenza. I posti  vacanti  all'inizio  del  predetto  anno
          scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria  in
          vigore in  materia  di  programmazione  del  fabbisogno  di
          personale di cui all'articolo 39 della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli
          di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni
          previsti dalla normativa vigente,  sono  riservati  in  via
          prioritaria.» ad un apposito corso-concorso per coloro  che
          abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
          un anno di incarico di presidenza.». 
              - Si riportano gli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n.  487,
          recante:  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso   agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di  assunzione  nei  pubblici  impieghi»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9  agosto  1994,  n.  185,
          Supplemento ordinario: 
                «Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico
          impiego).  -  1.  Possono  accedere  agli  impieghi   nelle
          pubbliche  amministrazioni  i  soggetti  che  posseggono  i
          seguenti requisiti generali: 
                  a) cittadinanza italiana o possesso  dei  requisiti
          previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  b) maggiore eta'; 
                  c) godimento dei diritti civili e politici; 
                  d) idoneita' fisica  allo  specifico  impiego,  ove
          richiesta per lo svolgimento della prestazione; 
                  e) possesso del  titolo  di  studio  richiesto  dal
          bando per accedere al concorso e dei  titoli  esperienziali
          eventualmente richiesti. 
                2. Per i  candidati  non  cittadini  italiani  e  non
          titolari  dello  status  di  rifugiato  o   di   protezione
          sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici  di
          cui al comma  1,  lettera  c),  e'  riferito  al  Paese  di
          cittadinanza. 
                3. Per  le  assunzioni  nel  pubblico  impiego  della
          Provincia autonoma di Bolzano sono  fatte  salve,  in  ogni
          caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  in
          materia di conoscenza della lingua  italiana  e  di  quella
          tedesca. 
                4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione. 
                5. L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a
          visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
          alla normativa vigente. 
                6.  Le  amministrazioni  individuano,   per   ciascun
          profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione
          professionale  richiesti  per  accedere  al  concorso,   in
          coerenza con la disciplina vigente in materia  di  pubblico
          impiego  e  di  quanto   stabilito   nella   contrattazione
          collettiva del relativo comparto, nonche' con il sistema di
          classificazione adottato dall'amministrazione  o  dall'ente
          per  le  assunzioni,  comprese  quelle  obbligatorie  delle
          categorie protette. Per l'ammissione a particolari  profili
          professionali di qualifica  o  categoria,  gli  ordinamenti
          delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori
          requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
          giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
          in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                7.  Non  possono  essere  assunti   nelle   pubbliche
          amministrazioni   coloro   che    siano    stati    esclusi
          dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro  che  siano
          stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
          pubblica  amministrazione  per  persistente   insufficiente
          rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati  per
          le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi
          della vigente normativa di  legge  o  contrattuale,  ovvero
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' coloro che  abbiano
          riportato condanne con sentenza passata  in  giudicato  per
          reati  che  costituiscono  un  impedimento   all'assunzione
          presso una pubblica amministrazione. Coloro  che  hanno  in
          corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi  per
          l'applicazione di misure di sicurezza o  di  prevenzione  o
          precedenti  penali  a  proprio   carico   iscrivibili   nel
          casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,  n.  313,
          ne danno notizia al momento della  candidatura,  precisando
          la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo
          ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
          procedimento penale. 
                8. I requisiti richiesti dal presente  articolo  sono
          posseduti sia alla data di scadenza del  termine  stabilito
          nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del
          contratto di lavoro.». 
                «Art. 3  (Bando  di  concorso).  -  1.  Il  bando  di
          concorso e' pubblicato nel Portale unico del  reclutamento,
          di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.  La  pubblicazione   delle   procedure   di
          reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del
          reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche,  inclusi
          gli  enti  locali,  dall'obbligo  di  pubblicazione   delle
          selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 
                2. Il bando di concorso deve contenere almeno: 
                  a) il termine di presentazione della  domanda,  non
          inferiore  a  10  e  non  superiore  a  30   giorni   dalla
          pubblicazione del bando sul  Portale,  e  le  modalita'  di
          presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale; 
                  b) i requisiti generali richiesti per  l'assunzione
          e i requisiti  particolari  eventualmente  richiesti  dalla
          specifica posizione da coprire; 
                  c) il numero e la tipologia delle  prove  previste,
          ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi  dell'articolo  37,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  la  struttura
          delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica,  ivi
          incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8,  i  punteggi
          attribuibili  e   il   punteggio   minimo   richiesto   per
          l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e  per
          il conseguimento dell'idoneita'; 
                  d) i titoli stabiliti nel bando che danno  luogo  a
          precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da
          quelli di cui  all'articolo  5,  rispetto  a  questi  anche
          prioritari, e comunque  strettamente  pertinenti  ai  posti
          banditi; 
                  e) le percentuali dei posti riservati al  personale
          interno, in conformita' alle normative vigenti nei  singoli
          comparti, e le percentuali dei posti riservati da  leggi  a
          favore  di  determinate  categorie   nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui all'articolo 5; 
                  f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo
          16, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  prevista  per  i
          soggetti con disabilita', a pena di nullita' dei  concorsi,
          le misure per assicurare a tutti i  soggetti  con  disturbi
          specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte,  la
          possibilita' di sostituire  tali  prove  con  un  colloquio
          orale  o  di  utilizzare  strumenti  compensativi  per   le
          difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo,  nonche'
          di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
          svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7; 
                  g) il numero dei posti, i  profili  e  le  sedi  di
          prevista assegnazione nel caso  di  copertura  di  tutti  i
          posti banditi. 
                3.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   o
          l'amministrazione interessata dispongono in  ogni  momento,
          con provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per
          difetto dei requisiti prescritti. 
                4. I bandi  di  concorso  danno  sempre  conto  delle
          percentuali di  personale  in  servizio  appartenente  alle
          categorie riservatarie di  cui  all'articolo  5,  comma  2,
          nonche'     della     rappresentativita'     di      genere
          nell'amministrazione che bandisce, riferita alle  categorie
          dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6. 
                5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le
          assenze per maternita', per allattamento e  per  paternita'
          sono equiparate al servizio effettivamente prestato  e  non
          possono  in  alcun  modo  comportare  la  decurtazione  dei
          relativi punteggi. 
                6. Il bando di concorso puo' fissare un contributo di
          partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8. 
                7. In  ogni  caso  di  malfunzionamento,  parziale  o
          totale    della     piattaforma     digitale,     accertato
          dall'amministrazione  che   bandisce   il   concorso,   che
          impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione
          della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il
          bando deve prevedere una proroga del  termine  di  scadenza
          per la presentazione della domanda corrispondente a  quello
          della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere,
          altresi', la possibilita', per il candidato, di  modificare
          o integrare la domanda  fino  alla  data  di  scadenza  del
          bando, anche se gia' precedentemente  inviata,  prevedendo,
          in  tal   caso,   che   sara'   presa   in   considerazione
          esclusivamente l'ultima domanda  presentata  in  ordine  di
          tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un
          servizio di assistenza  di  tipo  informatico  legato  alla
          procedura di presentazione della domanda. Nei casi  di  cui
          al  primo  periodo  l'amministrazione  pubblica  sul   sito
          istituzionale e  sul  Portale  unico  del  reclutamento  un
          avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente
          periodo di proroga del termine a questo correlato.». 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note alle
          premesse.