Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2, del Testo unico, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente regolamento i
seguenti soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed
educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di
prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel profilo di
appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma,
di almeno dieci anni.
2. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2-bis, del Testo unico, per
l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 1 devono essere
in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con
diploma di istituto secondario superiore.
3. I titoli di studio di cui al comma 2 conseguiti all'estero sono
considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati
equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la
normativa vigente.
4. Ai fini del computo dell'anzianita' di cui al comma 1, lettera
b), il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente
alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, si
intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata
di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato
ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale.
5. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione
dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto
previsto al comma 4 circa la validita' del servizio prestato anche
prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.
6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), che non abbiano ancora
concluso con esito positivo il periodo di prova alla data di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione, possono comunque
partecipare al concorso purche' abbiano superato con esito positivo
il periodo di prova o il periodo di formazione e prova negli
eventuali ruoli di precedente titolarita' relativi a quelli del
personale docente ed educativo della scuola statale assunto con
contratto a tempo indeterminato.
7. I soggetti destinatari degli incarichi di cui all'articolo
1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, possono partecipare al concorso purche' alla data di scadenza
delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di
ammissione di cui al presente articolo, fermo restando il possesso
degli ulteriori requisiti di accesso previsti dalla normativa
vigente. Il servizio prestato per lo svolgimento degli incarichi di
cui al primo periodo del presente comma e' computato ai fini del
raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b)
purche' abbia avuto la durata disciplinata ai sensi del comma 4.
8. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi della
normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2 del d.P.R.
9. Il servizio utile per il raggiungimento del requisito temporale
di cui al comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto
all'articolo 19, e' quello effettivamente reso in ciascun anno
scolastico ai sensi del presente regolamento, esclusivamente presso
le Istituzioni scolastiche ed educative statali.
10. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. La competente direzione
generale dell'amministrazione centrale del Ministero procede, anche
in esito a quanto previsto al comma 11, alla verifica dei requisiti
di partecipazione in qualsiasi fase della procedura concorsuale e
anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del d.P.R. in caso di carenza dei predetti requisiti, il
competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del
Ministero dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento
della procedura concorsuale, fatti in ogni caso salvi i poteri di
autotutela dell'Amministrazione.
11. Il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale
del Ministero puo' attribuire agli USR le funzioni relative
all'istruttoria sulle domande di partecipazione al concorso nonche'
lo svolgimento dei controlli disciplinati dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese
dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso. Tale
ultima attribuzione puo' prevedere anche la segnalazione alla
competente autorita' giudiziaria nei casi di dichiarazioni mendaci ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 420, commi 2 e 2-bis, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
gennaio 2005, n. 24.
«Art. 1-sexies (Incarichi di presidenza). - 1. A
decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu'
conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la
conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di
dirigente scolastico sono conferiti con incarico di
reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno
scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in
vigore in materia di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli
di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni
previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via
prioritaria.» ad un apposito corso-concorso per coloro che
abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
un anno di incarico di presidenza.».
- Si riportano gli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185,
Supplemento ordinario:
«Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico
impiego). - 1. Possono accedere agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove
richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal
bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali
eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non
titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di
cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di
cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della
Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni
caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in
materia di conoscenza della lingua italiana e di quella
tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.
6. Le amministrazioni individuano, per ciascun
profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione
professionale richiesti per accedere al concorso, in
coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico
impiego e di quanto stabilito nella contrattazione
collettiva del relativo comparto, nonche' con il sistema di
classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente
per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle
categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili
professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti
delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori
requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Non possono essere assunti nelle pubbliche
amministrazioni coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per
le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi
della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' coloro che abbiano
riportato condanne con sentenza passata in giudicato per
reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in
corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel
casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
ne danno notizia al momento della candidatura, precisando
la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale.
8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono
posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del
contratto di lavoro.».
«Art. 3 (Bando di concorso). - 1. Il bando di
concorso e' pubblicato nel Portale unico del reclutamento,
di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di
reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del
reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi
gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle
selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non
inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla
pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di
presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione
e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla
specifica posizione da coprire;
c) il numero e la tipologia delle prove previste,
ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' la struttura
delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi
incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi
attribuibili e il punteggio minimo richiesto per
l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per
il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a
precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da
quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche
prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti
banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale
interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli
comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a
favore di determinate categorie nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 5;
f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo
16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i
soggetti con disabilita', a pena di nullita' dei concorsi,
le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di
prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i
posti banditi.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o
l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento,
con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
4. I bandi di concorso danno sempre conto delle
percentuali di personale in servizio appartenente alle
categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2,
nonche' della rappresentativita' di genere
nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie
dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.
5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le
assenze per maternita', per allattamento e per paternita'
sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non
possono in alcun modo comportare la decurtazione dei
relativi punteggi.
6. Il bando di concorso puo' fissare un contributo di
partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.
7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o
totale della piattaforma digitale, accertato
dall'amministrazione che bandisce il concorso, che
impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione
della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il
bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza
per la presentazione della domanda corrispondente a quello
della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere,
altresi', la possibilita', per il candidato, di modificare
o integrare la domanda fino alla data di scadenza del
bando, anche se gia' precedentemente inviata, prevedendo,
in tal caso, che sara' presa in considerazione
esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di
tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un
servizio di assistenza di tipo informatico legato alla
procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui
al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito
istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un
avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente
periodo di proroga del termine a questo correlato.».
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note alle
premesse.