Art. 3 
 
    Organizzazione del concorso e determinazione del contingente 
 
  1. Il bando nazionale e' emanato dal competente dirigente  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero e definisce le  modalita'
di svolgimento della  procedura  concorsuale  che  e'  organizzata  a
livello  nazionale,  ferma  restando  la  possibilita'  di   un   suo
svolgimento anche a livello regionale o interregionale. 
  2. Fermi restando gli articoli  421  e  423  del  Testo  unico,  il
competente  dirigente  generale  dell'amministrazione  centrale   del
Ministero cura l'organizzazione del concorso, nomina  la  commissione
esaminatrice  e  le  eventuali  sottocommissioni  nonche'  i   membri
aggregati, approva la graduatoria di merito, procede alle  esclusioni
previste dall'articolo 2, comma 10, definisce le eventuali  ulteriori
attivita' di supporto alla procedura concorsuale da parte degli  USR,
tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  11  ed
esercita,  altresi',  le  altre  funzioni   previste   dal   presente
regolamento e dalla normativa vigente. 
  3. Ai sensi dell'articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi
a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente  tecnico  presso
l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei
posti vacanti e disponibili. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo degli articoli 420, comma 6, 421 e 423 e
          del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  si  veda
          nelle note alle premesse.