Art. 3
Organizzazione del concorso e determinazione del contingente
1. Il bando nazionale e' emanato dal competente dirigente generale
dell'amministrazione centrale del Ministero e definisce le modalita'
di svolgimento della procedura concorsuale che e' organizzata a
livello nazionale, ferma restando la possibilita' di un suo
svolgimento anche a livello regionale o interregionale.
2. Fermi restando gli articoli 421 e 423 del Testo unico, il
competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del
Ministero cura l'organizzazione del concorso, nomina la commissione
esaminatrice e le eventuali sottocommissioni nonche' i membri
aggregati, approva la graduatoria di merito, procede alle esclusioni
previste dall'articolo 2, comma 10, definisce le eventuali ulteriori
attivita' di supporto alla procedura concorsuale da parte degli USR,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 ed
esercita, altresi', le altre funzioni previste dal presente
regolamento e dalla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi
a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente tecnico presso
l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei
posti vacanti e disponibili.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 420, comma 6, 421 e 423 e
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda
nelle note alle premesse.