Art. 4
Bando di concorso
1. Il bando nazionale, adottato dal competente dirigente generale
dell'amministrazione centrale del Ministero secondo le disposizioni
di cui agli articoli 420 e seguenti del Testo unico, definisce le
modalita' attuative e integrative delle disposizioni di cui al
presente regolamento e indica, tra l'altro:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, in conformita'
all'articolo 2;
b) il contingente di posti messi a bando, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 17;
c) il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso;
d) la definizione della eventuale quota di riserva nei limiti di
cui all'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento;
e) l'indicazione e la priorita' degli eventuali ulteriori titoli
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del d.P.R.;
f) le modalita' di versamento del diritto di segreteria posto a
carico dei candidati in misura pari a 100,00 euro a parziale
copertura delle spese della procedura concorsuale;
g) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva,
ai sensi dell'articolo 6;
h) le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali di cui
agli articoli 7, 8 e 9, assicurando la pubblicita' della prova orale;
i) la modalita' di dichiarazione dei titoli di cui all'allegato
D) al presente regolamento;
l) le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla
procedura concorsuale e al prosieguo della medesima, fermo restando
quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento;
m) i documenti richiesti per l'assunzione;
n) l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R., il bando e'
pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento di cui all'articolo
35-ter del Testo unico del pubblico impiego.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 420 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si
veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta l'articolo 35-ter del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1,
comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima
partecipazione ai quali si accede mediante registrazione
nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito
denominato «Portale», disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi
2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati
personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo
periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
3.
4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali
sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo
schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della
documentazione relativa a tali procedure da parte delle
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la
pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a
tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».