Art. 4 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Il bando nazionale, adottato dal competente  dirigente  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero secondo  le  disposizioni
di cui agli articoli 420 e seguenti del  Testo  unico,  definisce  le
modalita' attuative  e  integrative  delle  disposizioni  di  cui  al
presente regolamento e indica, tra l'altro: 
    a) i requisiti generali di ammissione al concorso, in conformita'
all'articolo 2; 
    b) il contingente di posti messi a bando, tenuto conto di  quanto
previsto dall'articolo 17; 
    c) il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso; 
    d) la definizione della eventuale quota di riserva nei limiti  di
cui all'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento; 
    e) l'indicazione e la priorita' degli eventuali ulteriori  titoli
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del d.P.R.; 
    f) le modalita' di versamento del diritto di segreteria  posto  a
carico dei  candidati  in  misura  pari  a  100,00  euro  a  parziale
copertura delle spese della procedura concorsuale; 
    g) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva,
ai sensi dell'articolo 6; 
    h) le modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  di  cui
agli articoli 7, 8 e 9, assicurando la pubblicita' della prova orale; 
    i) la modalita' di dichiarazione dei titoli di  cui  all'allegato
D) al presente regolamento; 
    l)  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale e al prosieguo della medesima,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento; 
    m) i documenti richiesti per l'assunzione; 
    n) l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  d.P.R.,  il  bando  e'
pubblicato nel Portale Unico del  Reclutamento  di  cui  all'articolo
35-ter del Testo unico del pubblico impiego. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   420   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle
          premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n.  487,  si
          veda nelle note all'art. 2. 
              - Si  riporta  l'articolo  35-ter  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento).  -  1.
          L'assunzione a  tempo  determinato  e  indeterminato  nelle
          amministrazioni pubbliche centrali di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  e  nelle  autorita'  amministrative  indipendenti
          avviene mediante concorsi pubblici orientati  alla  massima
          partecipazione ai quali si  accede  mediante  registrazione
          nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo  3,
          comma 7, della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  di  seguito
          denominato     «Portale»,     disponibile     all'indirizzo
          www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne cura la gestione. 
                2.   All'atto   della   registrazione   al    Portale
          l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
          di tutte le  generalita'  anagrafiche  ivi  richieste,  con
          valore di dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai
          sensi dell'articolo 46 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          indicando un indirizzo di posta elettronica  certificata  o
          un domicilio digitale a  lui  intestato  al  quale  intende
          ricevere ogni comunicazione  relativa  alla  procedura  cui
          intende   partecipare,   ivi   inclusa   quella    relativa
          all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un
          recapito  telefonico.  La  registrazione  al   Portale   e'
          gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
          sistemi di identificazione di cui  all'articolo  64,  commi
          2-quater  e  2-nonies,  del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82.   Con   decreto   del   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono individuate le caratteristiche e le modalita'  di
          funzionamento del Portale, le informazioni  necessarie  per
          la registrazione al medesimo  da  parte  degli  utenti,  le
          modalita' di accesso e di utilizzo dello  stesso  da  parte
          delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
          pubblicazione  dei  bandi  di  concorso,  degli  avvisi  di
          mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti  ed
          esperti, ivi compresi le comunicazioni ai  candidati  e  la
          pubblicazione delle graduatorie, i tempi  di  conservazione
          dei dati raccolti o  comunque  trattati  e  le  misure  per
          assicurare  l'integrita'  e  la   riservatezza   dei   dati
          personali,  nonche'  le  modalita'  per   l'adeguamento   e
          l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
          relazione  alle  procedure  per   il   reclutamento   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
          terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
          ordinamenti. Entro il medesimo  termine  di  cui  al  terzo
          periodo, per le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  19
          della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'  adottato  apposito
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,   della   difesa,
          dell'economia e delle finanze  e  della  giustizia,  previa
          acquisizione del parere del Garante per la  protezione  dei
          dati personali. La  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese
          dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle  amministrazioni
          che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
          amministrazioni procedenti ai sensi  dell'articolo  71  del
          medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445 del 2000. 
                2-bis. A decorrere dall'anno  2023  la  pubblicazione
          delle procedure di reclutamento nei  siti  istituzionali  e
          sul   Portale   unico   del   reclutamento    esonera    le
          amministrazioni  pubbliche,  inclusi   gli   enti   locali,
          dall'obbligo di  pubblicazione  delle  selezioni  pubbliche
          nella Gazzetta Ufficiale. 
                3. 
                4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
          locali  per  le  rispettive  selezioni  di  personale.   Le
          modalita' di utilizzo da parte di Regioni  ed  enti  locali
          sono definite con il decreto del Ministro per  la  pubblica
          amministrazione di cui al comma 2. 
                5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
          personale pubblico sono pubblicati sul Portale  secondo  lo
          schema  predisposto   dal   Dipartimento   della   funzione
          pubblica.  Il  Portale  garantisce   l'acquisizione   della
          documentazione relativa a tali  procedure  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza  la
          pubblicazione in modo  accessibile  e  ricercabile  secondo
          parametri utili ai cittadini che  intendono  partecipare  a
          tali procedure. 
                6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.».