Art. 5 
 
                        Procedura concorsuale 
 
  1. Il concorso si articola nell'eventuale prova preselettiva di cui
all'articolo 6, nelle prove scritte  di  cui  all'articolo  8,  nella
prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione  dei
titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento. 
  2. I programmi concorsuali sono indicati agli articoli 6, 7, 8 e  9
nonche' negli allegati A), B) e C) al presente regolamento.