Art. 5
Procedura concorsuale
1. Il concorso si articola nell'eventuale prova preselettiva di cui
all'articolo 6, nelle prove scritte di cui all'articolo 8, nella
prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei
titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento.
2. I programmi concorsuali sono indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9
nonche' negli allegati A), B) e C) al presente regolamento.