Art. 6
Disciplina della prova preselettiva
1. Se il numero dei candidati che ha presentato domanda di
partecipazione al concorso e' superiore a dieci volte il numero dei
posti complessivamente messi a concorso, si procede allo svolgimento
di una prova preselettiva, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 17.
2. La prova preselettiva si espleta contestualmente e con identiche
modalita' nelle sedi individuate dalla competente direzione generale
dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, anche
in piu' sessioni anche distribuite in piu' giorni, qualora il numero
dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova
preselettiva debba avvenire in piu' sessioni, in ciascuna di esse
sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca
dati, di modo che sia assicurato il medesimo grado di selettivita'
della prova.
3. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati
che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata
presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede
stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore
comporta l'esclusione dal concorso.
5. La prova preselettiva, la cui durata e' stabilita dal bando,
consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta
multipla con quattro opzioni di risposta di cui solo una corretta. I
quesiti sono predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi
dell'articolo 11 ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero.
La prova preselettiva si svolge con le modalita' e ha ad oggetto le
materie indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
6. Il bando puo' disciplinare l'eventuale pubblicazione della banca
dati dei quesiti della prova preselettiva.
7. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di
quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e
l'altro, fermo restando quanto previsto al comma 2.
8. Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla il bando
prevede l'attribuzione di un punto per ciascuna risposta corretta,
una penalita' pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta errata e
zero punti per ciascuna risposta non data.
9. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva
avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati fermo
restando quanto previsto dell'articolo 1, comma 3, del d.P.R. Il
punteggio conseguito dal candidato e' restituito, di norma, al
termine della prova stessa.
10. Alle prove scritte e' ammesso, sulla base dell'esito della
prova preselettiva, un numero di candidati pari a otto volte quello
dei posti messi a concorso. Sono altresi' ammessi alle prove scritte
coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di
cui al comma 3 che sono esonerati dalla prova preselettiva.
11. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono
introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di
legge o altri testi normativi, contratti collettivi di lavoro,
supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone,
tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso
di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, e' disposta
l'immediata esclusione dal concorso.
12. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
13. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1), lettera l).
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
febbraio 1992, n. 39, Supplemento ordinario:
«Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni). - 1. La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 7,
comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
«Art. 1 (Modalita' di accesso). - (omissis).
3. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che
ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia
nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante
e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario,
all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate
per circoscrizione territoriali.
(omissis)».
«Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalita'
speciali). - (omissis).
7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione
alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che
risultino impossibilitate al rispetto del calendario
previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o
allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove
asincrone e, in ogni caso, la disponibilita' di appositi
spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il
ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la
partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso
prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e
modalita' di comunicazione preventiva da parte di chi ne
abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove
fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione
di certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del
candidato al loro svolgimento.
(omissis)».