Art. 6 
 
                 Disciplina della prova preselettiva 
 
  1. Se  il  numero  dei  candidati  che  ha  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e' superiore a dieci volte il  numero  dei
posti complessivamente messi a concorso, si procede allo  svolgimento
di una  prova  preselettiva,  fatta  eccezione  per  quanto  previsto
dall'articolo 17. 
  2. La prova preselettiva si espleta contestualmente e con identiche
modalita' nelle sedi individuate dalla competente direzione  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli  USR,  anche
in piu' sessioni anche distribuite in piu' giorni, qualora il  numero
dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova
preselettiva debba avvenire in piu' sessioni,  in  ciascuna  di  esse
sono somministrati differenti quesiti, tratti da una  medesima  banca
dati, di modo che sia assicurato il medesimo  grado  di  selettivita'
della prova. 
  3. Non sono tenuti a sostenere la prova  preselettiva  i  candidati
che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  4. Fermo restando quanto previsto dalla  normativa  vigente  e,  in
particolare,  dall'articolo  7,  comma  7,  del  d.P.R.,  la  mancata
presentazione  alla  prova  preselettiva  nel  giorno,  ora  e   sede
stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche'  dovuta  a  forza  maggiore
comporta l'esclusione dal concorso. 
  5. La prova preselettiva, la cui durata  e'  stabilita  dal  bando,
consiste in  un  test  articolato  in  sessanta  quesiti  a  risposta
multipla con quattro opzioni di risposta di cui solo una corretta.  I
quesiti sono predisposti dal Comitato  tecnico-scientifico  ai  sensi
dell'articolo 11 ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero.
La prova preselettiva si svolge con le modalita' e ha ad  oggetto  le
materie indicate nell'allegato A) al presente regolamento. 
  6. Il bando puo' disciplinare l'eventuale pubblicazione della banca
dati dei quesiti della prova preselettiva. 
  7. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo  insieme  di
quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un  candidato  e
l'altro, fermo restando quanto previsto al comma 2. 
  8. Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla  il  bando
prevede l'attribuzione di un punto per  ciascuna  risposta  corretta,
una penalita' pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta  errata  e
zero punti per ciascuna risposta non data. 
  9.  Lo  svolgimento  e  la  correzione  della  prova   preselettiva
avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati  fermo
restando quanto previsto dell'articolo 1,  comma  3,  del  d.P.R.  Il
punteggio conseguito  dal  candidato  e'  restituito,  di  norma,  al
termine della prova stessa. 
  10. Alle prove scritte e'  ammesso,  sulla  base  dell'esito  della
prova preselettiva, un numero di candidati pari a otto  volte  quello
dei posti messi a concorso. Sono altresi' ammessi alle prove  scritte
coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di
cui al comma 3 che sono esonerati dalla prova preselettiva. 
  11. Nel corso della prova preselettiva,  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari,  testi  di
legge o  altri  testi  normativi,  contratti  collettivi  di  lavoro,
supporti cartacei,  appunti,  pubblicazioni  e  stampe  di  qualsiasi
tipologia, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone,
tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla  memorizzazione  o
alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro.  In  caso
di violazione dei divieti di cui al precedente periodo,  e'  disposta
l'immediata esclusione dal concorso. 
  12.  Il  mancato  superamento  della  prova  preselettiva  comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito. 
  13. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta  e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1), lettera l). 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992,
          n.   104,   recante:   «Legge-quadro   per    l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  17
          febbraio 1992, n. 39, Supplemento ordinario: 
                «Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici  e  per
          l'abilitazione  alle  professioni).   -   1.   La   persona
          handicappata  sostiene  le  prove  d'esame   nei   concorsi
          pubblici e per l'abilitazione alle  professioni  con  l'uso
          degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
          necessari in relazione allo specifico handicap. 
                2. Nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
          all'esame per l'abilitazione alle professioni il  candidato
          specifica l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
          handicap,   nonche'   l'eventuale   necessita'   di   tempi
          aggiuntivi. 
                2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'
          uguale o superiore all'80% non e'  tenuta  a  sostenere  la
          prova preselettiva eventualmente prevista.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3,  e  7,
          comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487. 
                «Art. 1 (Modalita' di accesso). - (omissis). 
                3. Il concorso pubblico si svolge con  modalita'  che
          ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza,  l'efficacia
          nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante
          e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove  necessario,
          all'ausilio  di  sistemi  automatizzati  diretti  anche   a
          realizzare forme di preselezione e a  selezioni  decentrate
          per circoscrizione territoriali. 
                (omissis)». 
                «Art.  7  (Svolgimento  delle   prove   e   modalita'
          speciali). - (omissis). 
                7. Le amministrazioni  assicurano  la  partecipazione
          alle prove, senza pregiudizio alcuno,  alle  candidate  che
          risultino  impossibilitate  al  rispetto   del   calendario
          previsto dal bando a causa  dello  stato  di  gravidanza  o
          allattamento, anche  attraverso  lo  svolgimento  di  prove
          asincrone e, in ogni caso, la  disponibilita'  di  appositi
          spazi per consentire  l'allattamento.  In  nessun  caso  il
          ricorrere  di  tali  condizioni   puo'   compromettere   la
          partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di  concorso
          prevedono specifiche misure di  carattere  organizzativo  e
          modalita' di comunicazione preventiva da parte  di  chi  ne
          abbia  interesse.  Per  l'ammissione  ad  eventuali   prove
          fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione
          di  certificazione  sanitaria  attestante  l'idoneita'  del
          candidato al loro svolgimento. 
                (omissis)».