Art. 8
Disciplina delle prove scritte
1. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dal bando,
consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed e' volta ad accertare
la preparazione culturale dei candidati sulle materie e nelle
modalita' indicate nell'allegato B) al presente regolamento.
2. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dal bando,
ha carattere teorico-pratico ed e' volta a valutare le competenze
nonche' le capacita' di analisi del candidato, come definite dal
presente regolamento; la prova si sostanzia nella risoluzione di un
caso pratico attinente all'ambito di esercizio delle funzioni dei
dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente.
3. Le prove scritte si svolgono mediante l'ausilio di mezzi
informatizzati ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata
presentazione anche ad una sola delle prove scritte nel giorno, ora e
sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
5. La correzione delle prove scritte e' effettuata dalla
commissione esaminatrice nonche' dalle sottocommissioni, ove
nominate, anche con l'ausilio di strumenti informatizzati ove
disponibili, con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato.
Una volta terminate le correzioni e attribuite le relative
valutazioni da parte della commissione esaminatrice nonche' delle
sottocommissioni, ove nominate, si procede con le operazioni di
scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita'
informatizzate. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco
dei candidati ammessi alla prova orale.
6. Nel corso delle prove scritte i candidati possono utilizzare,
esclusivamente, dizionari della lingua italiana nonche' leggi e atti
aventi forza di legge purche' non commentati o annotati con dottrina
e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di
appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango
secondario e contratti collettivi di lavoro, circolari ovvero note
ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e
stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresi' ammessi
telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet,
calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati. In ogni caso i candidati
non possono comunicare fra loro. In caso di violazione di quanto
riportato nei periodi precedenti e' disposta l'immediata esclusione
dal concorso.
7. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono in
ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo previsto
dall'articolo 10.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
si veda nelle note all'articolo 6.