Art. 8 
 
                   Disciplina delle prove scritte 
 
  1. La prima prova scritta, la cui durata e'  stabilita  dal  bando,
consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed e' volta ad accertare
la  preparazione  culturale  dei  candidati  sulle  materie  e  nelle
modalita' indicate nell'allegato B) al presente regolamento. 
  2. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dal  bando,
ha carattere teorico-pratico ed e' volta  a  valutare  le  competenze
nonche' le capacita' di analisi  del  candidato,  come  definite  dal
presente regolamento; la prova si sostanzia nella risoluzione  di  un
caso pratico attinente all'ambito di  esercizio  delle  funzioni  dei
dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente. 
  3. Le  prove  scritte  si  svolgono  mediante  l'ausilio  di  mezzi
informatizzati ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero. 
  4. Fermo restando quanto previsto dalla  normativa  vigente  e,  in
particolare,  dall'articolo  7,  comma  7,  del  d.P.R.,  la  mancata
presentazione anche ad una sola delle prove scritte nel giorno, ora e
sede  stabiliti,  per  qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 
  5.  La  correzione  delle  prove  scritte   e'   effettuata   dalla
commissione  esaminatrice   nonche'   dalle   sottocommissioni,   ove
nominate,  anche  con  l'ausilio  di  strumenti  informatizzati   ove
disponibili, con modalita' che assicurino l'anonimato del  candidato.
Una  volta  terminate  le  correzioni  e   attribuite   le   relative
valutazioni da parte della  commissione  esaminatrice  nonche'  delle
sottocommissioni, ove nominate,  si  procede  con  le  operazioni  di
scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con  modalita'
informatizzate. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco
dei candidati ammessi alla prova orale. 
  6. Nel corso delle prove scritte i  candidati  possono  utilizzare,
esclusivamente, dizionari della lingua italiana nonche' leggi e  atti
aventi forza di legge purche' non commentati o annotati con  dottrina
e giurisprudenza, i  quali  non  dovranno  riportare  alcun  tipo  di
appunto manoscritto. Non  sono,  pertanto,  ammessi  fonti  di  rango
secondario e contratti collettivi di lavoro,  circolari  ovvero  note
ministeriali, manuali, supporti cartacei,  appunti,  pubblicazioni  e
stampe di qualsiasi tipologia e genere.  Non  sono  altresi'  ammessi
telefoni cellulari o altri dispositivi  mobili,  smartphone,  tablet,
calcolatrici e ogni altro strumento  idoneo  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. In ogni  caso  i  candidati
non possono comunicare fra loro. In  caso  di  violazione  di  quanto
riportato nei periodi precedenti e' disposta  l'immediata  esclusione
dal concorso. 
  7. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati  che  conseguono  in
ciascuna  delle  prove   scritte   il   punteggio   minimo   previsto
dall'articolo 10. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 7, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n.  487,
          si veda nelle note all'articolo 6.