Art. 9 
 
                    Disciplina della prova orale 
 
  1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare  la
capacita' di elaborazione personale  e  di  valutazione  critica  dei
candidati, il possesso delle  conoscenze  negli  ambiti  indicati  al
comma 3, il livello delle competenze di cui al  comma  4  nonche'  il
livello di conoscenza e le capacita' ai sensi di quanto  previsto  al
comma 5. 
  2. La prova orale consiste in quesiti volti  ad  accertare  sia  la
preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui al comma  3
sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2. 
  3. Le modalita' di svolgimento e le  materie  oggetto  della  prova
orale di cui ai commi  1  e  2  sono  indicate  nell'allegato  C)  al
presente   regolamento   e   la   commissione   esaminatrice   e   le
sottocommissioni,  ove  nominate,  formulano   i   quesiti   previsti
nell'allegato C) nelle modalita' ivi indicate, fermo restando  quanto
previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 
  4. Nel corso della prova orale e' altresi' somministrato un quesito
di  tipo  situazionale  volto  a  valutare  le  competenze   di   cui
all'articolo 7, comma 2, come indicato nell'allegato C)  al  presente
regolamento. 
  5. Nel  corso  della  prova  orale  sono  accertati  inoltre,  come
indicato nell'allegato C): 
    a) il livello di conoscenza della lingua inglese  al  livello  B2
del Quadro comune europeo di riferimento; 
    b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle
competenze digitali nonche' le capacita' di utilizzo degli  strumenti
informatici di piu' comune impiego. 
  6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate,
predispongono autonomamente, ai fini dello  svolgimento  della  prova
orale da parte di ciascun candidato, una batteria di  quesiti,  anche
contenuti  in   un   unico   documento,   secondo   quanto   previsto
nell'allegato C) al presente regolamento, ossia: 
    a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti
nell'allegato C); 
    b) il quesito di cui al comma 4; 
    c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera a); 
    d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera b). 
  7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi  3  e  4  e  degli
accertamenti di cui al comma 5,  la  commissione  esaminatrice  e  le
sottocommissioni, ove  nominate,  assicurano  il  medesimo  grado  di
selettivita' della prova, secondo le modalita' indicate nell'allegato
C). I quesiti sono predisposti  in  conformita'  a  quanto  stabilito
dall'articolo 12 del d.P.R. 
  8. La prova orale e'  superata  dai  candidati  che  conseguono  il
punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6.  Fermo  restando
quanto  previsto  dalla  normativa   vigente   e,   in   particolare,
dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata  presentazione  alla
prova orale comporta l'esclusione dal concorso. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  l'articolo  12  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: 
                «Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti
          concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla  prima
          riunione,  stabiliscono  i  criteri  e  le   modalita'   di
          valutazione delle prove concorsuali,  da  formalizzare  nei
          relativi  verbali,  al  fine  di   assegnare   i   punteggi
          attribuiti alle singole prove. Esse,  immediatamente  prima
          dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i  quesiti
          da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
          esame. Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato
          previa estrazione a sorte. 
                2. 
                3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati
          di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  si
          intendono assolti mediante  pubblicazione  di  un  apposito
          avviso  sul  Portale  di  cui  all'articolo  4   da   parte
          dell'amministrazione  cui  e'  indirizzata   l'istanza   di
          accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.». 
              - Per il testo dell'articolo 7, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n.  487,
          si veda nelle note all'articolo 6.