Art. 9
Disciplina della prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la
capacita' di elaborazione personale e di valutazione critica dei
candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati al
comma 3, il livello delle competenze di cui al comma 4 nonche' il
livello di conoscenza e le capacita' ai sensi di quanto previsto al
comma 5.
2. La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la
preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui al comma 3
sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Le modalita' di svolgimento e le materie oggetto della prova
orale di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'allegato C) al
presente regolamento e la commissione esaminatrice e le
sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti
nell'allegato C) nelle modalita' ivi indicate, fermo restando quanto
previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Nel corso della prova orale e' altresi' somministrato un quesito
di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui
all'articolo 7, comma 2, come indicato nell'allegato C) al presente
regolamento.
5. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre, come
indicato nell'allegato C):
a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2
del Quadro comune europeo di riferimento;
b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle
competenze digitali nonche' le capacita' di utilizzo degli strumenti
informatici di piu' comune impiego.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate,
predispongono autonomamente, ai fini dello svolgimento della prova
orale da parte di ciascun candidato, una batteria di quesiti, anche
contenuti in un unico documento, secondo quanto previsto
nell'allegato C) al presente regolamento, ossia:
a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti
nell'allegato C);
b) il quesito di cui al comma 4;
c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera a);
d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera b).
7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli
accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le
sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di
selettivita' della prova, secondo le modalita' indicate nell'allegato
C). I quesiti sono predisposti in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 12 del d.P.R.
8. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6. Fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare,
dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla
prova orale comporta l'esclusione dal concorso.
Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti
concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima
riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima
dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti
da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
2.
3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si
intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito
avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte
dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di
accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.».
- Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
si veda nelle note all'articolo 6.