Art. 2
Avvio della procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano al
competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi
antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una
comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi
idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della
fattispecie, nonche' le imposte, le sanzioni e gli interessi
correlati alla violazione rilevata.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera, e'
sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a
mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La comunicazione deve essere
sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il
documento e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con
firma digitale o con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene
conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di
cui al comma 1.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 2006, n. 7.
- Il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A)» e' il
seguente:
«Art. 38 ((L-R) Modalita' di invio e sottoscrizione
delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione
e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.»
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle
premesse.