Art. 2 
 
                        Avvio della procedura 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  presentano  al
competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  entro  nove  mesi
antecedenti  la  decadenza   dei   termini   di   accertamento,   una
comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi
idonei  a  consentire  all'Ufficio  una  esauriente  disamina   della
fattispecie,  nonche'  le  imposte,  le  sanzioni  e  gli   interessi
correlati alla violazione rilevata. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera,  e'
sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a
mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ovvero  per  via  telematica   attraverso   l'impiego   della   posta
elettronica certificata  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68.  La  comunicazione  deve  essere
sottoscritta  con  firma  autografa,  ovvero,  nei  casi  in  cui  il
documento e' trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata,  con
firma digitale o con le modalita' di cui all'articolo  38,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di  cui  all'articolo  13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  si  tiene
conto della data di presentazione della comunicazione qualificata  di
cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio  2005,  n.  68,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 2006, n. 7. 
              - Il testo dell'articolo 38 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  «Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di  documentazione  amministrativa.  (Testo   A)»   e'   il
          seguente: 
                «Art. 38 ((L-R) Modalita' di invio  e  sottoscrizione
          delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
          presentare alla pubblica amministrazione  o  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
          per fax e via telematica. 
                2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
                3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di  atto
          di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                3-bis. Il potere di rappresentanza per la  formazione
          e la presentazione di istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo.» 
              -  Per  il  riferimento  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  vedi  note  alle
          premesse.