Art. 3 
 
                           Contradditorio 
 
  1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   notifica   al
contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema  di
ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte,  sanzioni  e
interessi dovuti in base alla comunicazione  qualificata,  assegnando
un termine non inferiore a sessanta giorni per  consentire  eventuali
osservazioni. 
  2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine  assegnato  al
comma  1,  l'Ufficio,  valutate   le   eventuali   osservazioni   del
contribuente, notifica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, un
atto  di  ricalcolo  contenente  l'indicazione  dell'ammontare  delle
maggiori imposte, sanzioni  e  interessi  correlati  alla  violazione
comunicata e la data, non inferiore  a  quindici  giorni,  entro  cui
effettuare il versamento. 
  3. La misura delle sanzioni contenuta  nell'atto  di  ricalcolo  e'
determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472.  Ricorrendone  le
condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal
citato articolo 13, e' costituita dalla sanzione minima  prevista  in
relazione alle singole norme violate ridotta  della  meta'  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 128. 
  4. E' fatta salva la facolta' del  contribuente  di  anticipare  la
chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle  maggiori
imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello  schema  di
ricalcolo di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 60 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  «Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi» e' il seguente: 
                «Art. 60 (Notificazioni). -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  artt.  137  e  seguenti  del  codice   di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                  a) la notificazione e' eseguita dai messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
                  b)   il   messo   deve   fare   sottoscrivere   dal
          consegnatario l'atto o l'avviso ovvero  indicare  i  motivi
          per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; 
                  b-bis) se il consegnatario non e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                  c)  salvo  il  caso   di   consegna   dell'atto   o
          dell'avviso in mani proprie, la notificazione  deve  essere
          fatta nel domicilio fiscale del destinatario; 
                  d) e' in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
                  e) quando nel comune nel quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
                  e-bis) e' facolta' del contribuente che non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                  f) le disposizioni contenute negli artt. 142,  143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
                L'elezione di domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
                Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
                Salvo quanto previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
                La notificazione ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
                Qualunque notificazione a mezzo del servizio  postale
          si considera fatta nella data della spedizione;  i  termini
          che hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data
          in cui l'atto e' ricevuto. 
                In  deroga  all'articolo  149-bis   del   codice   di
          procedura civile e alle modalita' di notificazione previste
          dalle norme  relative  alle  singole  leggi  d'imposta  non
          compatibili  con  quelle  di  cui  al  presente  comma,  la
          notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
          devono  essere  notificati  alle  imprese   individuali   o
          costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti
          in albi o elenchi istituiti  con  legge  dello  Stato  puo'
          essere effettuata direttamente dal competente  ufficio  con
          le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a
          mezzo di posta elettronica certificata,  all'indirizzo  del
          destinatario   risultante   dall'indice   nazionale   degli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata   (INI-PEC).
          All'ufficio sono consentite la consultazione  telematica  e
          l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se
          la casella di posta elettronica risulta  satura,  l'ufficio
          effettua un secondo tentativo di  consegna  decorsi  almeno
          sette giorni dal primo invio. Se anche a  seguito  di  tale
          tentativo la casella di posta  elettronica  risulta  satura
          oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario
          non risulta valido o attivo, la notificazione  deve  essere
          eseguita mediante deposito telematico  dell'atto  nell'area
          riservata del sito internet della societa' InfoCamere  Scpa
          e pubblicazione,  entro  il  secondo  giorno  successivo  a
          quello di deposito, del relativo avviso nello stesso  sito,
          per la durata di quindici  giorni;  l'ufficio  inoltre  da'
          notizia   al   destinatario   dell'avvenuta   notificazione
          dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza  ulteriori
          adempimenti a proprio carico.  Ai  fini  del  rispetto  dei
          termini di prescrizione e decadenza,  la  notificazione  si
          intende  comunque  perfezionata  per  il  notificante   nel
          momento in cui  il  suo  gestore  della  casella  di  posta
          elettronica  certificata  gli  trasmette  la  ricevuta   di
          accettazione con la  relativa  attestazione  temporale  che
          certifica l'avvenuta spedizione del messaggio,  mentre  per
          il  destinatario  si  intende  perfezionata  alla  data  di
          avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che  il  gestore
          della  casella  di  posta   elettronica   certificata   del
          destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi  di  cui  al
          periodo precedente, nel quindicesimo  giorno  successivo  a
          quello della pubblicazione dell'avviso  nel  sito  internet
          della societa' InfoCamere  Scpa.  Nelle  more  della  piena
          operativita'  dell'anagrafe  nazionale  della   popolazione
          residente, per i soggetti diversi da  quelli  obbligati  ad
          avere un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  da
          inserire  nell'INI-PEC,  la   notificazione   puo'   essere
          eseguita a coloro che ne facciano richiesta,  all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di cui  sono  intestatari,
          all'indirizzo di posta elettronica certificata di  uno  dei
          soggetti di cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero  del  coniuge,
          di un parente  o  affine  entro  il  quarto  grado  di  cui
          all'articolo  63,  secondo  comma,  secondo  periodo,   del
          presente decreto, specificamente incaricati di ricevere  le
          notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo  precedente,
          l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai  fini
          delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo  a
          quello  in  cui  l'ufficio  attesta  la   ricezione   della
          richiesta stessa. Se la casella di  posta  elettronica  del
          contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura,
          l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
          almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito  di
          tale tentativo la  casella  di  posta  elettronica  risulta
          satura  oppure  nei  casi  in  cui  l'indirizzo  di   posta
          elettronica del contribuente non risulta valido  o  attivo,
          si applicano le disposizioni in  materia  di  notificazione
          degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
          notificati al contribuente, comprese  le  disposizioni  del
          presente articolo diverse da quelle del  presente  comma  e
          quelle del codice di  procedura  civile  dalle  stesse  non
          modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice
          di procedura civile.». 
              -  Per  il  riferimento  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  vedi  note  alle
          premesse. 
              -  Per  il  riferimento  all'articolo  6  del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi note alle premesse.