Art. 3
Contradditorio
1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, notifica al
contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di
ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e
interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando
un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali
osservazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al
comma 1, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del
contribuente, notifica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, un
atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle
maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione
comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui
effettuare il versamento.
3. La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo e'
determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ricorrendone le
condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal
citato articolo 13, e' costituita dalla sanzione minima prevista in
relazione alle singole norme violate ridotta della meta' ai sensi
dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128.
4. E' fatta salva la facolta' del contribuente di anticipare la
chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori
imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di
ricalcolo di cui al comma 1.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi» e' il seguente:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal
consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi
per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale
si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in cui l'atto e' ricevuto.
In deroga all'articolo 149-bis del codice di
procedura civile e alle modalita' di notificazione previste
dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non
compatibili con quelle di cui al presente comma, la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese individuali o
costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti
in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo'
essere effettuata direttamente dal competente ufficio con
le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del
destinatario risultante dall'indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se
la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio
effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale
tentativo la casella di posta elettronica risulta satura
oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario
non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere
eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito,
per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei
termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si
intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore della casella di posta
elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che
certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per
il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore
della casella di posta elettronica certificata del
destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al
periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet
della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena
operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad
avere un indirizzo di posta elettronica certificata da
inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere
eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,
all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei
soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge,
di un parente o affine entro il quarto grado di cui
all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del
presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le
notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente,
l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini
delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della
richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del
contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
tale tentativo la casella di posta elettronica risulta
satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta
elettronica del contribuente non risulta valido o attivo,
si applicano le disposizioni in materia di notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente, comprese le disposizioni del
presente articolo diverse da quelle del presente comma e
quelle del codice di procedura civile dalle stesse non
modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice
di procedura civile.».
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle
premesse.
- Per il riferimento all'articolo 6 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi note alle premesse.