Art. 4 
 
               Adempimenti di chiusura della procedura 
 
  1. La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti
in  base  all'atto  di  ricalcolo  ovvero  nelle   ipotesi   di   cui
all'articolo 3, comma  4,  in  base  allo  schema  di  ricalcolo,  e,
ricorrendone i presupposti, con la presentazione della  dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo  8,  comma
6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli 2, comma 8 e 8, comma  6-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322 «Regolamento recante modalita' per la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662»  e'  il
          seguente: 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - Omissis. 
                8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e   ferma
          restando  l'applicazione  dell'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e dei sostituti  d'imposta  possono  essere  integrate  per
          correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                Omissis.» 
                «Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di  imposta
          sul valore aggiunto e di versamenti  unitari  da  parte  di
          determinati contribuenti). - Omissis. 
                6-bis.Salva l'applicazione  delle  sanzioni  e  ferma
          restando  l'applicazione  dell'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni
          dell'imposta sul valore aggiunto possono  essere  integrate
          per correggere errori od  omissioni,  compresi  quelli  che
          abbiano determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un
          minore imponibile o, comunque,  di  un  maggiore  o  di  un
          minore debito d'imposta ovvero di una  maggiore  o  di  una
          minore   eccedenza    detraibile,    mediante    successiva
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo  3,  utilizzando  modelli  conformi  a  quelli
          approvati per il periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione, non oltre i termini stabiliti  dall'articolo
          57 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                Omissis.».