Art. 4
Adempimenti di chiusura della procedura
1. La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti
in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui
all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e,
ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma
6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 2, comma 8 e 8, comma 6-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 «Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' il
seguente:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - Omissis.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Omissis.»
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - Omissis.
6-bis.Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni
dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate
per correggere errori od omissioni, compresi quelli che
abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un
minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una
minore eccedenza detraibile, mediante successiva
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Omissis.».