Art. 5
Disposizioni finali
1. Il pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, non preclude
l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento sui periodi
d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
L'Agenzia delle entrate non reitera i controlli gia' effettuati
nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione
effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto
rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.