Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il pagamento di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  non  preclude
l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche  o  altre
attivita' amministrative di  controllo  e  accertamento  sui  periodi
d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
L'Agenzia delle entrate  non  reitera  i  controlli  gia'  effettuati
nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti  delle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione
effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto
rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.