Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti: 
    a) «rifiuti inerti derivanti dalle  attivita'  di  costruzione  e
demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di  costruzione  e
demolizione identificati  al  capitolo  17  dell'elenco  europeo  dei
rifiuti di cui alla decisione della  Commissione  2000/532/Ce  del  3
maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1,  punto  1,  del
presente regolamento; 
    b) «altri rifiuti inerti di  origine  minerale»:  i  rifiuti  non
appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei  rifiuti  di  cui
alla   decisione   della   Commissione   2000/532/Ce   ed    elencati
nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento; 
    c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti  dalle  attivita'
di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale  che
non subiscono  alcuna  trasformazione  fisica,  chimica  o  biologica
significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti
ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che,
in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti  nocivi
tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana; 
    d)  «aggregato  riciclato»:  aggregato  minerale  risultante  dal
recupero  di  rifiuti   di   materiale   inorganico   precedentemente
utilizzato nelle costruzioni; 
    e)  «aggregato  artificiale»:  aggregato  di   origine   minerale
risultante  dal  recupero  di  rifiuti  derivante  da   un   processo
industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo; 
    f) «aggregato  recuperato»:  aggregato  riciclato  o  artificiale
prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di
essere tali a seguito di  una  o  piu'  operazioni  di  recupero  nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma  1,  del
decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e  delle  disposizioni  del
presente regolamento; 
    g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore
ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato; 
    h)  «produttore  di  aggregato  recuperato»  o  «produttore»:  il
gestore dell'impianto autorizzato  per  la  produzione  di  aggregato
recuperato; 
    i) «dichiarazione di conformita'»: la  dichiarazione  sostitutiva
di certificazioni e dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante  le  caratteristiche
dell'aggregato recuperato; 
    l)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152  del
2006, ovvero l'autorita'  destinataria  della  comunicazione  di  cui
all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La decisione della Commissione  n.  2000/532/CE,  del
          2000, e' riportata nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 184-ter, comma 1, del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  46  e  47,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000: 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno  2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimentoe di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Il Titolo III-bis, della  Parte  Seconda  del  citato
          decreto   legislativo    n.    152    del    2006,    reca:
          «L'Autorizzazione integrata ambientale». 
              - Il Capo IV, del Titolo  I,  della  Parte  Quarta  del
          citato  decreto  legislativo  n.  152   del   2006,   reca:
          «Autorizzazioni e iscrizioni». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  216  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
                2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al  comma
          1, in relazione a ciascun tipo di attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                  a) per i rifiuti non pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti utilizzabili nonche' le  condizioni  specifiche
          alle quali  le  attivita'  medesime  sono  sottoposte  alla
          disciplina prevista dal presente articolo; 
                    3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                  b) per i rifiuti pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti; 
                    3) le condizioni specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                    4) gli altri requisiti necessari  per  effettuare
          forme diverse di recupero; 
                    5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
                3. La provincia iscrive in un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
                  a)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                  b) il possesso dei requisiti  soggettivi  richiesti
          per la gestione dei rifiuti; 
                  c)  le  attivita'  di  recupero  che  si  intendono
          svolgere; 
                  d) lo stabilimento, la capacita' di recupero  e  il
          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti
          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili; 
                  e) le caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
                4. La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
                5. La comunicazione di cui al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
                6. La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
                7. Alle attivita' di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
                8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          daldecreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387,   e
          successive    modificazioni,     nonche'     dalladirettiva
          2009/28/CEe dalle relative disposizioni di recepimento. 
                8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
                8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
                8-quater. Le attivita'  di  trattamento  disciplinate
          dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo  2,  della
          direttiva 2008/98/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano
          quando  specifici  tipi  di  rifiuti  cessano   di   essere
          considerati  rifiuti,  sono   sottoposte   alle   procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai
          sensi   delle   disposizioni   deldecreto   del    Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 allaGazzetta Ufficialen. 88 del  16  aprile
          1998,  dei  regolamenti  di  cui  aidecreti  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161,  e  17  novembre  2005,  n.  269,  e  dell'articolo
          9-bisdeldecreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dallalegge 30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma   8-quaterdel   presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma  8-quatero  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni deldecreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio  1998,  dei  regolamenti  di  cui  aidecreti   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del   2002e   n.   269    del    2005    e    dell'articolo
          9-bisdeldecreto-legge n.  172  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge n. 210 del 2008. Restano in  ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
                8-septies. Al fine di un uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          alregolamento (CE) n. 1013/2006del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 14 giugno 2006,  possono  essere  utilizzati
          negli  impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi  della
          disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di  cui
          agli articoli 29-sexiese seguenti del presente decreto, nel
          rispetto del relativo BAT References, previa  comunicazione
          da  inoltrare  quarantacinque   giorni   prima   dell'avvio
          dell'attivita' all'autorita' ambientale competente. In  tal
          caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme
          riguardanti esclusivamente il trasporto dei  rifiuti  e  il
          formulario di identificazione.»