Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti
inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione e gli
altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di
essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato
recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal
trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.