Art. 3 
 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1,  comma  1,  e  ai  sensi  dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i  rifiuti
inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione  e  gli
altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del  presente  regolamento,  cessano  di
essere qualificati come rifiuti e  sono  qualificati  come  aggregato
recuperato se  l'aggregato  riciclato  o  artificiale  derivante  dal
trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 184-ter, comma 2, del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.