Art. 6 
 
                         Sistema di Gestione 
 
  1. Il  produttore  di  aggregato  recuperato,  eventualmente  anche
tramite l'accesso a  procedure  di  accreditamento,  si  dota  di  un
sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto  dei  criteri  di
cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualita'
e dell'automonitoraggio. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  4  relative
all'obbligo di conservazione  del  campione  non  si  applicano  alle
imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre  2009,  e  alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il regolamento (CE) n.  1221/2009/CE,  del  2009,  e'
          riportato nelle note alle premesse.