Art. 6
Sistema di Gestione
1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche
tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un
sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di
cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualita'
e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative
all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle
imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Note all'art. 6:
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE, del 2009, e'
riportato nelle note alle premesse.