Art. 7
Monitoraggio
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi
all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso
il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui
all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152
del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
valuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dei criteri per
la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 184-ter, comma 3, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.