Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento,  acquisiti  i  dati  di  monitoraggio  relativi
all'attuazione delle disposizioni stabilite dal  medesimo  attraverso
il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui
all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152
del 2006, il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
valuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dei  criteri  per
la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 184-ter, comma 3, del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.