Art. 8 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento,   il   produttore   dell'aggregato   recuperato,   entro
centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  dello  stesso,  presenta
all'autorita'  competente  un   aggiornamento   della   comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n.  152
del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione  concessa
ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del  Titolo
III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.  Per
le procedure semplificate continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
del decreto del Ministro dell'ambiente 5  febbraio  1998,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4  e  ai
valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2,
nonche' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto. 
  2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n.  152
del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del  Capo  IV,  del
Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della  Parte  II
del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in
conformita' ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in
cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione
sia in fase di rinnovo ai sensi  degli  articoli  29-octies,  o  208,
comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006,  i  produttori  di
aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa,  in
conformita' ai titoli oggetto di rinnovo. 
  3.   Gli   aggregati   recuperati   prodotti   fino   al    momento
dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai
commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformita'  alla
comunicazione effettuata  ai  sensi  dell'articolo  216  del  decreto
legislativo n.  152  del  2006  o  nel  rispetto  dell'autorizzazione
efficace al momento  della  richiesta  di  aggiornamento  o  rinnovo,
concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della  Parte  IV  ovvero
del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto. 
  4. Fatta salva l'immediata applicabilita' dell'articolo 5, comma 4,
i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri
contenuti  nel  presente  regolamento,  a  seguito   dell'ottenimento
dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del  decorso
dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata. 
  5. Gli Allegati  1,  2  e  3  costituiscono  parte  integrante  del
presente regolamento. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo   216,   del   decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 2. 
              - Il Capo IV, del Titolo  I,  della  Parte  Quarta  del
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'articolo 2. 
              - Il Titolo III-bis, della Parte  Seconda  del  decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  29-octies,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
          competente   riesamina   periodicamente    l'autorizzazione
          integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
          condizioni. 
                2. Il riesame tiene conto  di  tutte  le  conclusioni
          sulle    BAT,    nuove    o     aggiornate,     applicabili
          all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione  e'
          stata  concessa  o  da  ultimo  riesaminata,   nonche'   di
          eventuali   nuovi   elementi   che   possano   condizionare
          l'esercizio dell'installazione. Nel caso  di  installazioni
          complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni  sulle
          BAT, il  riferimento  va  fatto,  per  ciascuna  attivita',
          prevalentemente alle conclusioni sulle  BAT  pertinenti  al
          relativo settore industriale. 
                3.  Il  riesame  con  valenza,   anche   in   termini
          tariffari,  di  rinnovo  dell'autorizzazione  e'   disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
                  a) entro quattro anni dalla data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   delle
          decisioni relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite
          all'attivita' principale di un'installazione; 
                  b) quando  sono  trascorsi  10  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
                4.  Il  riesame  e'  inoltre  disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
                  a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero,  in
          caso di installazioni di  competenza  statale,  a  giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
                  b) le migliori tecniche  disponibili  hanno  subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
                  c) a giudizio di una amministrazione competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
                  d) sviluppi delle norme di  qualita'  ambientali  o
          nuove disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o
          regionali lo esigono; 
                  e) una  verifica  di  cui  all'articolo  29-sexies,
          comma 4-bis, lettera  b),  ha  dato  esito  negativo  senza
          evidenziare violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,
          indicando  conseguentemente  la  necessita'  di  aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
                5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
          da parte dell'autorita' competente,  il  gestore  presenta,
          entro il termine determinato dall'autorita'  competente  in
          base alla prevista  complessita'  della  documentazione,  e
          compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso  in  cui  la
          necessita'  di  avviare  il  riesame   interessi   numerose
          autorizzazioni, in base ad un apposito calendario  annuale,
          tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame  delle
          condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
          i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
          consentano    un    confronto    tra    il    funzionamento
          dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
          sulle BAT applicabili e i livelli  di  emissione  associati
          alle migliori tecniche disponibili  nonche',  nel  caso  di
          riesami relativi all'intera installazione,  l'aggiornamento
          di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter,  comma
          1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b),  la  domanda  di
          riesame  e'  comunque  presentata  entro  il  termine   ivi
          indicato. Nel caso di  inosservanza  del  predetto  termine
          l'autorizzazione   si   intende   scaduta.    La    mancata
          presentazione nei tempi indicati  di  tale  documentazione,
          completa dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa,
          comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
          euro, con l'obbligo di provvedere  entro  i  successivi  90
          giorni.  Al  permanere  dell'inadempimento   la   validita'
          dell'autorizzazione,  previa  diffida,   e'   sospesa.   In
          occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
          tutte le informazioni provenienti  dai  controlli  o  dalle
          ispezioni. 
                6. Entro quattro anni  dalla  data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Unione   europea   delle
          decisioni   sulle   conclusioni    sulle    BAT    riferite
          all'attivita' principale di  un'installazione,  l'autorita'
          competente verifica che: 
                  a)  tutte  le  condizioni  di  autorizzazione   per
          l'installazione  interessata  siano   riesaminate   e,   se
          necessario,  aggiornate  per  assicurare  il  rispetto  del
          presente   decreto   in   particolare,   se    applicabile,
          dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
                  b) l'installazione sia conforme a  tali  condizioni
          di autorizzazione. 
                7. Il ritardo nella presentazione  della  istanza  di
          riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non
          puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
          tempi  fissati  per  l'adeguamento   dell'esercizio   delle
          installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 
                8. Nel caso di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti  registrata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          1221/2009, il termine di cui al comma  3,  lettera  b),  e'
          esteso a sedici anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
          predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
          cui   all'articolo   29-quater,   il   riesame   di   detta
          autorizzazione e' effettuato almeno  ogni  sedici  anni,  a
          partire dal primo successivo riesame. 
                9. Nel caso di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO  14001,  il
          termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso  a  dodici
          anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
          successiva   all'autorizzazione   di    cui    all'articolo
          29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
          almeno ogni dodici anni, a  partire  dal  primo  successivo
          riesame. 
                10. Il procedimento di riesame  e'  condotto  con  le
          modalita'  di  cui  agli  articoli  29-ter,  comma   4,   e
          29-quater.   In   alternativa   alle   modalita'   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  3,  la  partecipazione  del
          pubblico alle decisioni puo' essere  assicurata  attraverso
          la pubblicazione nel sito web istituzionale  dell'autorita'
          competente. 
                11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente  in
          merito al riesame, il gestore  continua  l'attivita'  sulla
          base dell'autorizzazione in suo possesso.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 208, comma 12,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (omissis) 
                12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies  per
          le  installazioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui allalegge n. 241 del 1990. 
                (omissis).»