Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta
all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa
ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo
III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per
le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai
valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2,
nonche' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.
2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del
Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II
del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in
conformita' ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in
cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione
sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208,
comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di
aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in
conformita' ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento
dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai
commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformita' alla
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione
efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo,
concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero
del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
4. Fatta salva l'immediata applicabilita' dell'articolo 5, comma 4,
i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri
contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento
dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso
dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.
5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del
presente regolamento.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 216, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Il Capo IV, del Titolo I, della Parte Quarta del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'articolo 2.
- Il Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 29-octies, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni
sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e'
stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di
eventuali nuovi elementi che possano condizionare
l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni
complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle
BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita',
prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al
relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini
tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o
nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o
regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies,
comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative,
indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita'
competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni
di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 208, comma 12, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (omissis)
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui allalegge n. 241 del 1990.
(omissis).»