Art. 3
Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare
di sospensione della patente
1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo
27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' adottato
dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui
deriva la morte di uno o piu' lavoratori imputabile al datore di
lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile
2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del
provvedimento di cui al comma 1 e' obbligatoria, fatta salva la
diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.
L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della
fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al
comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali
intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilita' permanente di
uno o piu' lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di
essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di
cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione puo'
essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte
mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di
procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non
superiore a 12 mesi, e' determinata tenendo conto della gravita'
degli infortuni nonche' della gravita' della violazione in materia di
salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del
ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attivita' lavorativa
presso il cantiere ove si e' verificata la violazione.
6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente
gli eventi infortunistici.
Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 2 e 16 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita'
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di
fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa'
e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni;
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
c) "azienda": il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) "dirigente": persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
f) "responsabile del servizio di prevenzione e
protezione": persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte
del servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in possesso di uno
dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
i) "rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e protezione dai
rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attivita' di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermita';
p) "sistema di promozione della salute e
sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a
migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di
un determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;
s) "rischio": probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
t) "unita' produttiva": stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia
diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento
per l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) "informazione": complesso delle attivita'
dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attivita'
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di gestione":
modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) "responsabilita' sociale delle imprese":
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro
attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.».
«Art. 16 (Delega di funzioni). - 1. La delega di
funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri
di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data
adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. ((L'obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma
4.
3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa
intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di
cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in
capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non puo', a
sua volta, delegare le funzioni delegate.».
- Si riporta l'art. 321 del codice di procedura penale:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro
delle cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a
richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro
che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e'
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte
respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste
specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno
successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando
non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere
il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».
- Si riporta l'art. 2700 del codice civile:
«Art. 2700 (Efficacia dell'atto pubblico). - L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti.».