Art. 3 
 
Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare
                    di sospensione della patente 
 
  1. Il provvedimento cautelare di sospensione  di  cui  all'articolo
27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' adottato
dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. 
  2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27,  comma  1,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  si  verificano  infortuni  da  cui
deriva la morte di uno o piu'  lavoratori  imputabile  al  datore  di
lavoro, al  suo  delegato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  ovvero  al  dirigente  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lett. d),  del  medesimo  decreto  9  aprile
2008,  n.  81,  almeno  a  titolo  di  colpa  grave,  l'adozione  del
provvedimento di cui al comma  1  e'  obbligatoria,  fatta  salva  la
diversa   valutazione   dell'Ispettorato   adeguatamente    motivata.
L'accertamento  degli   elementi   oggettivi   e   soggettivi   della
fattispecie finalizzato all'adozione  del  provvedimento  di  cui  al
comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo
2700 del codice civile, dei verbali  redatti  da  pubblici  ufficiali
intervenuti  sul   luogo   e   nelle   immediatezze   del   sinistro,
nell'esercizio delle proprie funzioni. 
  3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilita'  permanente  di
uno o piu' lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di
essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi  soggetti  di
cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave,  la  sospensione  puo'
essere  adottata  se  le  esigenze  cautelari  non  sono  soddisfatte
mediante  il  provvedimento  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo  321  del  codice  di
procedura penale. 
  4.  La  durata  della  sospensione  della  patente,  comunque   non
superiore a 12 mesi, e'  determinata  tenendo  conto  della  gravita'
degli infortuni nonche' della gravita' della violazione in materia di
salute e sicurezza e delle eventuali recidive. 
  5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione  cautelare,
l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  provvede  alla  verifica   del
ripristino delle condizioni di  sicurezza  dell'attivita'  lavorativa
presso il cantiere ove si e' verificata la violazione. 
  6. L'INAIL mette  a  disposizione  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, in cooperazione applicativa,  ogni  informazione  concernente
gli eventi infortunistici. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riportano gli articoli 2 e 16 del  citato  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                  a)  "lavoratore":  persona  che,  indipendentemente
          dalla   tipologia   contrattuale,    svolge    un'attivita'
          lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore  di
          lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,  anche
          al solo fine di  apprendere  un  mestiere,  un'arte  o  una
          professione, esclusi gli addetti  ai  servizi  domestici  e
          familiari. Al lavoratore cosi' definito e'  equiparato:  il
          socio lavoratore di cooperativa o  di  societa',  anche  di
          fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa'
          e dell'ente stesso; l'associato in  partecipazione  di  cui
          all'art. 2549, e seguenti del codice  civile;  il  soggetto
          beneficiario delle iniziative di tirocini  formativi  e  di
          orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997,
          n. 196, e di cui  a  specifiche  disposizioni  delle  leggi
          regionali  promosse  al  fine  di  realizzare  momenti   di
          alternanza tra studio e lavoro o  di  agevolare  le  scelte
          professionali mediante la conoscenza diretta del mondo  del
          lavoro;  l'allievo  degli   istituti   di   istruzione   ed
          universitari e  il  partecipante  ai  corsi  di  formazione
          professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
          attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici  e
          biologici,  ivi  comprese  le  apparecchiature  fornite  di
          videoterminali limitatamente ai periodi  in  cui  l'allievo
          sia  effettivamente  applicato  alle  strumentazioni  o  ai
          laboratori in questione; i volontari  del  Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  e  della  protezione  civile;   il
          lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre  1997,
          n. 468, e successive modificazioni; 
                  b) "datore di lavoro":  il  soggetto  titolare  del
          rapporto di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque,  il
          soggetto    che,    secondo    il    tipo    e    l'assetto
          dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta  la
          propria     attivita',      ha      la      responsabilita'
          dell'organizzazione  stessa  o  dell'unita'  produttiva  in
          quanto esercita i poteri  decisionali  e  di  spesa.  Nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per  datore  di
          lavoro si intende il dirigente al quale spettano  i  poteri
          di gestione, ovvero il  funzionario  non  avente  qualifica
          dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui  quest'ultimo   sia
          preposto  ad  un  ufficio  avente   autonomia   gestionale,
          individuato   dall'organo   di   vertice   delle    singole
          amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
          funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
          e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
          di omessa individuazione, o di individuazione non  conforme
          ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
          l'organo di vertice medesimo; 
                  c)  "azienda":   il   complesso   della   struttura
          organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
                  d)  "dirigente":  persona  che,  in  ragione  delle
          competenze  professionali  e   di   poteri   gerarchici   e
          funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
          attua  le  direttive  del  datore  di  lavoro  organizzando
          l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; 
                  e)  "preposto":  persona  che,  in  ragione   delle
          competenze professionali e nei limiti di poteri  gerarchici
          e   funzionali   adeguati   alla    natura    dell'incarico
          conferitogli,  sovrintende  alla  attivita'  lavorativa   e
          garantisce   l'attuazione   delle    direttive    ricevute,
          controllandone  la  corretta  esecuzione   da   parte   dei
          lavoratori  ed  esercitando   un   funzionale   potere   di
          iniziativa; 
                  f) "responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione": persona in  possesso  delle  capacita'  e  dei
          requisiti professionali di cui all'art.  32  designata  dal
          datore  di  lavoro,  a  cui  risponde,  per  coordinare  il
          servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
                  g)  «addetto   al   servizio   di   prevenzione   e
          protezione»: persona in  possesso  delle  capacita'  e  dei
          requisiti professionali di cui all'art. 32,  facente  parte
          del servizio di cui alla lettera l); 
                  h) "medico competente": medico in possesso  di  uno
          dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
          all'art.  38,  che  collabora,  secondo   quanto   previsto
          all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
          valutazione dei rischi ed  e'  nominato  dallo  stesso  per
          effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli  altri
          compiti di cui al presente decreto; 
                  i)   "rappresentante   dei   lavoratori   per    la
          sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare  i
          lavoratori per quanto concerne gli aspetti della  salute  e
          della sicurezza durante il lavoro; 
                  l)  "servizio  di  prevenzione  e  protezione   dai
          rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi  esterni  o
          interni   all'azienda    finalizzati    all'attivita'    di
          prevenzione e protezione dai  rischi  professionali  per  i
          lavoratori; 
                  m) "sorveglianza  sanitaria":  insieme  degli  atti
          medici, finalizzati alla tutela dello  stato  di  salute  e
          sicurezza dei  lavoratori,  in  relazione  all'ambiente  di
          lavoro,  ai  fattori  di  rischio  professionali   e   alle
          modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa; 
                  n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o
          misure  necessarie  anche  secondo  la  particolarita'  del
          lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o  diminuire
          i rischi professionali  nel  rispetto  della  salute  della
          popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; 
                  o) "salute": stato di  completo  benessere  fisico,
          mentale e sociale, non consistente solo  in  un'assenza  di
          malattia o d'infermita'; 
                  p)  "sistema   di   promozione   della   salute   e
          sicurezza":  complesso  dei  soggetti   istituzionali   che
          concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla
          realizzazione dei programmi  di  intervento  finalizzati  a
          migliorare  le  condizioni  di  salute  e   sicurezza   dei
          lavoratori; 
                  q) "valutazione dei rischi": valutazione globale  e
          documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
          lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in  cui
          essi  prestano  la  propria   attivita',   finalizzata   ad
          individuare  le  adeguate  misure  di  prevenzione   e   di
          protezione e ad elaborare il programma delle misure atte  a
          garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di  salute
          e sicurezza; 
                  r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca  di
          un determinato fattore  avente  il  potenziale  di  causare
          danni; 
                  s) "rischio": probabilita'  di  raggiungimento  del
          livello potenziale di danno nelle condizioni di  impiego  o
          di esposizione ad un determinato fattore  o  agente  oppure
          alla loro combinazione; 
                  t) "unita' produttiva":  stabilimento  o  struttura
          finalizzati alla produzione di  beni  o  all'erogazione  di
          servizi,  dotati  di  autonomia   finanziaria   e   tecnico
          funzionale; 
                  u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata  e
          pubblicata  da  un'organizzazione  internazionale,  da   un
          organismo  europeo  o  da   un   organismo   nazionale   di
          normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
                  v)  "buone  prassi":  soluzioni   organizzative   o
          procedurali coerenti con la  normativa  vigente  e  con  le
          norme  di  buona  tecnica,   adottate   volontariamente   e
          finalizzate a promuovere la salute e sicurezza  sui  luoghi
          di  lavoro  attraverso  la  riduzione  dei  rischi   e   il
          miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro,  elaborate  e
          raccolte dalle  regioni,  dall'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione   e   la   sicurezza   del   lavoro   (ISPESL),
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli  organismi  paritetici
          di cui all'art. 51, validate dalla  Commissione  consultiva
          permanente di cui all'art. 6,  previa  istruttoria  tecnica
          dell'ISPESL, che  provvede  a  assicurarne  la  piu'  ampia
          diffusione; 
                  z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento
          per l'applicazione della normativa in materia di  salute  e
          sicurezza  predisposti  dai   Ministeri,   dalle   regioni,
          dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
                  aa) "formazione": processo educativo attraverso  il
          quale trasferire ai lavoratori ed agli altri  soggetti  del
          sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze  e
          procedure utili alla  acquisizione  di  competenze  per  lo
          svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in  azienda
          e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione  dei
          rischi; 
                  bb)  "informazione":  complesso   delle   attivita'
          dirette a fornire conoscenze  utili  alla  identificazione,
          alla riduzione e alla gestione dei rischi  in  ambiente  di
          lavoro; 
                  cc)  "addestramento":  complesso  delle   attivita'
          dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso  corretto  di
          attrezzature, macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,
          anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 
                  dd) "modello  di  organizzazione  e  di  gestione":
          modello organizzativo e gestionale  per  la  definizione  e
          l'attuazione di una politica  aziendale  per  la  salute  e
          sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  a),  del
          decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  idoneo  a
          prevenire i reati di cui agli articoli  589  e  590,  terzo
          comma, del codice penale,  commessi  con  violazione  delle
          norme antinfortunistiche e sulla tutela  della  salute  sul
          lavoro; 
                  ee) "organismi paritetici": organismi costituiti  a
          iniziativa di una o piu'  associazioni  dei  datori  e  dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul  piano  nazionale,  quali  sedi  privilegiate  per:  la
          programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
          raccolta  di  buone  prassi  a  fini  prevenzionistici;  lo
          sviluppo di azioni inerenti alla salute  e  alla  sicurezza
          sul   lavoro;   l'assistenza   alle   imprese   finalizzata
          all'attuazione degli adempimenti  in  materia;  ogni  altra
          attivita' o funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai
          contratti collettivi di riferimento; 
                  ff)  "responsabilita'   sociale   delle   imprese":
          integrazione volontaria  delle  preoccupazioni  sociali  ed
          ecologiche  delle  aziende  e  organizzazioni  nelle   loro
          attivita' commerciali e nei  loro  rapporti  con  le  parti
          interessate.». 
                «Art. 16 (Delega di funzioni).  -  1.  La  delega  di
          funzioni  da  parte  del  datore   di   lavoro,   ove   non
          espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti  limiti  e
          condizioni: 
                  a) che essa risulti da atto  scritto  recante  data
          certa; 
                  b) che il delegato possegga tutti  i  requisiti  di
          professionalita' ed esperienza  richiesti  dalla  specifica
          natura delle funzioni delegate; 
                  c) che essa attribuisca al delegato tutti i  poteri
          di organizzazione, gestione  e  controllo  richiesti  dalla
          specifica natura delle funzioni delegate; 
                  d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia  di
          spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 
                  e) che la delega sia  accettata  dal  delegato  per
          iscritto. 
                2. Alla delega di cui al comma  1  deve  essere  data
          adeguata e tempestiva pubblicita'. 
                3. La delega di funzioni  non  esclude  l'obbligo  di
          vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
          espletamento  da  parte   del   delegato   delle   funzioni
          trasferite. ((L'obbligo di cui al primo periodo si  intende
          assolto in caso di  adozione  ed  efficace  attuazione  del
          modello di verifica e controllo di cui all'art.  30,  comma
          4. 
                3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa
          intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro  alle  medesime
          condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni  di
          cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza  in
          capo al delegante in ordine al corretto espletamento  delle
          funzioni  trasferite.  Il  soggetto  al  quale  sia   stata
          conferita la delega di cui al presente comma  non  puo',  a
          sua volta, delegare le funzioni delegate.». 
              - Si riporta l'art. 321 del codice di procedura penale: 
                «Art. 321 (Oggetto del sequestro  preventivo).  -  1.
          Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'  di  una
          cosa pertinente al reato possa  aggravare  o  protrarre  le
          conseguenze di esso  ovvero  agevolare  la  commissione  di
          altri reati, a richiesta del pubblico ministero il  giudice
          competente  a  pronunciarsi  nel  merito  ne   dispone   il
          sequestro  con  decreto  motivato.   Prima   dell'esercizio
          dell'azione penale provvede  il  giudice  per  le  indagini
          preliminari. 
                2. Il giudice puo'  altresi'  disporre  il  sequestro
          delle cose di cui e' consentita la confisca. 
                2-bis. Nel corso del procedimento penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca. 
                3.  Il  sequestro  e'   immediatamente   revocato   a
          richiesta del pubblico ministero o dell'interessato  quando
          risultano  mancanti,  anche  per  fatti  sopravvenuti,   le
          condizioni di applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel
          corso  delle  indagini  preliminari  provvede  il  pubblico
          ministero con decreto motivato, che e' notificato a  coloro
          che hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Se  vi  e'
          richiesta   di   revoca   dell'interessato,   il   pubblico
          ministero, quando ritiene che  essa  vada  anche  in  parte
          respinta, la trasmette al giudice, cui  presenta  richieste
          specifiche nonche' gli elementi  sui  quali  fonda  le  sue
          valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il  giorno
          successivo a quello del deposito nella segreteria. 
                3-bis. Nel corso delle indagini  preliminari,  quando
          non e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere
          il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 
                3-ter. Il  sequestro  perde  efficacia  se  non  sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.». 
              - Si riporta l'art. 2700 del codice civile: 
                «Art. 2700 (Efficacia dell'atto pubblico).  -  L'atto
          pubblico fa piena prova, fino a  querela  di  falso,  della
          provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo  ha
          formato, nonche' delle dichiarazioni delle  parti  e  degli
          altri fatti che il pubblico ufficiale attesta  avvenuti  in
          sua presenza o da lui compiuti.».