Art. 4 
 
                      Attribuzione dei crediti 
 
  1. Al rilascio della patente  e'  attribuito  un  punteggio  di  30
crediti. 
  2. Il punteggio di cui al comma 1 puo' essere incrementato ai sensi
dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.