Art. 5 
 
            Criteri di attribuzione di crediti ulteriori 
 
  1. I crediti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  possono  essere
incrementati ai sensi dei seguenti commi. 
  2.  In  ragione  della  storicita'  dell'azienda,  possono   essere
attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio  della  patente,
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla  camera
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  secondo  la
tabella allegata al presente decreto. 
  3. In ragione della mancanza di provvedimenti di  decurtazione  del
punteggio, la patente e'  incrementata  di  un  credito  per  ciascun
biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20
crediti. 
  4. Nei casi e con le modalita' previste dalla tabella  allegata  al
presente  decreto,  possono  essere  attribuiti  fino  a  40  crediti
ulteriori, di cui: 
    a) fino a 30 crediti per attivita', investimenti o formazione  in
tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi: 
      1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN  ISO
45001 certificato  da  organismi  di  certificazione  accreditati  da
ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli  accordi  di
mutuo riconoscimento IAF MLA; 
      2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al
repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione  secondo
la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli  di
organizzazione  e  gestione  della  Salute  e  Sicurezza  sul  lavoro
(MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di  asseverazione  nel  settore  delle
costruzioni edili o di ingegneria civile»; 
      3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare
a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla  formazione
obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti  indicati  dagli
accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui  agli
articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81; 
      4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla
lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione  attestante  la
propria partecipazione all'addestramento/formazione  pratica  erogata
in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di  prevenzione
e sicurezza; 
      5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi
i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro
sulla base di specifici protocolli di  intesa  stipulati,  anche  con
l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o  di  accordi  sottoscritti
dagli organismi paritetici iscritti al repertorio  nazionale  di  cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81.  Tali
protocolli possono  essere  stipulati  anche  con  il  coinvolgimento
dell'Inail; 
      6) adozione del documento di valutazione  dei  rischi  previsto
dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure
standardizzate previste dall'articolo  29,  commi  6  e  6  bis,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
      7)  almeno  due  visite  in  cantiere  dal  medico   competente
affiancato dal RLST o RLS; 
    b) fino a 10 crediti per attivita', investimenti o formazione nei
seguenti casi: 
      1) dimensione dell'organico aziendale; 
      2) possesso  della  qualifica  di  Mastro  Formatore  Artigiano
prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4  maggio
2022; 
      3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I  e  II
classifica; 
      4)  applicazione  di  determinati   standard   contrattuali   e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione  agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati  ai  sensi
del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276; attivita' di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli
organismi paritetici di cui al repertorio previsto  dall'articolo  51
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo; 
      5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri; 
      6)  riconoscimento  dell'incentivo   da   parte   della   Cassa
edile/Edilcassa   per   avere   denunciati    nel    sistema    Casse
edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre
18 mesi, in numero pari o inferiore  a  un  terzo  del  totale  degli
operai in organico; 
      7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base  di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi  e  misurabili,  nonche'
sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono  l'affidabilita'
dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita', e  degli
obiettivi  di  sostenibilita'  e  responsabilita'  sociale,  di   cui
all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
      8)  certificazione  del  regolamento  interno  delle   societa'
cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3  aprile  2001,  n.
142. 
  5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di  presentazione
della domanda di cui all'articolo 1 se  il  soggetto  richiedente  e'
gia'  in  possesso  del  relativo  requisito.  Se  il  requisito   e'
conseguito successivamente alla data di presentazione della  domanda,
i  crediti  ulteriori  sono  attribuiti  mediante  aggiornamento  del
punteggio della patente, previa allegazione in via  telematica  della
relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1. 
  6. In caso di requisiti costituiti da  certificazioni  con  valenza
periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione
dei relativi crediti. 
  7. I flussi informativi per l'accreditamento e la  sottrazione  dei
crediti   sono   definiti    con    provvedimento    del    Direttore
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riportano gli articoli 17, comma 1, 29, commi 6  e
          6 bis, 30, 34, comma 2,  37,  comma  2,  e  51  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                «Art.  17  (Obblighi  del  datore   di   lavoro   non
          delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare  le
          seguenti attivita': 
                  a)  la  valutazione  di  tutti  i  rischi  con   la
          conseguente elaborazione del documento  previsto  dall'art.
          28; 
                  b) la designazione del responsabile del servizio di
          prevenzione e protezione dai rischi.». 
                «Art.   29   (Modalita'   di   effettuazione    della
          valutazione dei rischi). - (omissis) 
                6. Fermo restando quanto previsto al comma  6-ter,  I
          datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori  possono
          effettuare la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle
          procedure  standardizzate  di  cui  all'art.  6,  comma  8,
          lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali  procedure
          trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,  2,
          3, e 4. 
                6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
          anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo
          di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all'art. 28. 
                (omissis)». 
                «Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). -
          1. Il modello di organizzazione e  di  gestione  idoneo  ad
          avere    efficacia    esimente    della     responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
          cui al decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  deve
          essere adottato ed efficacemente  attuato,  assicurando  un
          sistema aziendale per l'adempimento di tutti  gli  obblighi
          giuridici relativi: 
                  a) al rispetto degli  standard  tecnico-strutturali
          di legge  relativi  a  attrezzature,  impianti,  luoghi  di
          lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
                  b) alle attivita' di valutazione dei  rischi  e  di
          predisposizione delle misure di  prevenzione  e  protezione
          conseguenti; 
                  c) alle attivita' di  natura  organizzativa,  quali
          emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
          periodiche di sicurezza, consultazioni  dei  rappresentanti
          dei lavoratori per la sicurezza; 
                  d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria; 
                  e) alle attivita' di informazione e formazione  dei
          lavoratori; 
                  f) alle attivita' di vigilanza con  riferimento  al
          rispetto delle procedure e delle istruzioni  di  lavoro  in
          sicurezza da parte dei lavoratori; 
                  g)   alla   acquisizione   di   documentazioni    e
          certificazioni obbligatorie di legge; 
                  h) alle periodiche  verifiche  dell'applicazione  e
          dell'efficacia delle procedure adottate. 
                2. Il modello organizzativo e gestionale  di  cui  al
          comma 1 deve  prevedere  idonei  sistemi  di  registrazione
          dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
          1. 
                3.  Il  modello  organizzativo  deve  in  ogni   caso
          prevedere, per quanto richiesto dalla natura  e  dimensioni
          dell'organizzazione  e  dal  tipo  di   attivita'   svolta,
          un'articolazione di funzioni  che  assicuri  le  competenze
          tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
          gestione  e  controllo  del  rischio,  nonche'  un  sistema
          disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto  delle
          misure indicate nel modello. 
                4. Il modello organizzativo deve  altresi'  prevedere
          un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
          modello e sul mantenimento nel tempo  delle  condizioni  di
          idoneita' delle misure adottate. Il riesame  e  l'eventuale
          modifica del modello organizzativo devono essere  adottati,
          quando siano scoperte violazioni significative delle  norme
          relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene  sul
          lavoro,    ovvero     in     occasione     di     mutamenti
          nell'organizzazione  e  nell'attivita'  in   relazione   al
          progresso scientifico e tecnologico. 
                5. In  sede  di  prima  applicazione,  i  modelli  di
          organizzazione aziendale definiti conformemente alle  Linee
          guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della  salute  e
          sicurezza sul lavoro (SGSL) del  28  settembre  2001  o  al
          British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi  ai
          requisiti  di  cui  al  presente  articolo  per  le   parti
          corrispondenti.  Agli  stessi  fini  ulteriori  modelli  di
          organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
          dalla Commissione di cui all'art. 6. 
                5-bis. La commissione consultiva  permanente  per  la
          salute   e   sicurezza   sul   lavoro   elabora   procedure
          semplificate per la adozione e la efficace  attuazione  dei
          modelli di organizzazione e gestione della sicurezza  nelle
          piccole e medie imprese. Tali procedure sono  recepite  con
          decreto del Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali. 
                6. L'adozione del  modello  di  organizzazione  e  di
          gestione di cui al presente articolo nelle imprese  fino  a
          50 lavoratori rientra  tra  le  attivita'  finanziabili  ai
          sensi dell'art. 11». 
                «Art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore  di
          lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
          - (omissis). 
                2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
          di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
          durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati  alla
          natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro  e  relativi
          alle attivita' lavorative, nel  rispetto  dei  contenuti  e
          delle articolazioni definiti mediante accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore  del
          presente  decreto  legislativo.  Fino  alla   pubblicazione
          dell'accordo  di  cui  al  periodo   precedente,   conserva
          validita' la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del
          decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui  contenuto  e'
          riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano in sede  di  definizione  dell'accordo  di  cui  al
          periodo precedente. 
                (omissis)». 
                «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro
          rappresentanti). - (omissis) 
                2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
          2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
          rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del
          presente decreto in  materia  di  formazione,  in  modo  da
          garantire: 
                  a) l'individuazione  della  durata,  dei  contenuti
          minimi e delle modalita' della  formazione  obbligatoria  a
          carico del datore di lavoro; 
                  b) l'individuazione delle modalita' della  verifica
          finale di apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di
          tutti i percorsi formativi e di  aggiornamento  obbligatori
          in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle
          modalita' delle verifiche  di  efficacia  della  formazione
          durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; 
                  b-bis)  il  monitoraggio  dell'applicazione   degli
          accordi in materia  di  formazione,  nonche'  il  controllo
          sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
          riferimento, sia da  parte  dei  soggetti  che  erogano  la
          formazione, sia da parte  dei  soggetti  destinatari  della
          stessa. 
                  (omissis)». 
                «Art. 51  (Organismi  paritetici).  -  1.  A  livello
          territoriale sono costituiti gli  organismi  paritetici  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera ee). 
                1-bis. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   istituisce   il   repertorio   degli    organismi
          paritetici, previa definizione dei  criteri  identificativi
          sentite le associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale  per  il  settore  di  appartenenza,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2. Fatto salvo quanto previsto  dalla  contrattazione
          collettiva, gli organismi di cui  al  comma  1  sono  prima
          istanza di  riferimento  in  merito  a  controversie  sorte
          sull'applicazione   dei    diritti    di    rappresentanza,
          informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 
                3. Gli organismi  paritetici  possono  supportare  le
          imprese  nell'individuazione  di   soluzioni   tecniche   e
          organizzative dirette a garantire e  migliorare  la  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro; 
                3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
          attivita' di formazione,  anche  attraverso  l'impiego  dei
          fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, e successive  modificazioni,  e  dei
          fondi  di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  nonche',  su  richiesta   delle
          imprese,  rilasciano  una  attestazione  dello  svolgimento
          delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema  delle
          imprese, tra cui l'asseverazione  della  adozione  e  della
          efficace  attuazione  dei  modelli  di   organizzazione   e
          gestione della sicurezza di cui all'art.  30,  della  quale
          gli organi di vigilanza possono tener conto ai  fini  della
          programmazione delle proprie attivita'; 
                3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis,  gli  organismi
          paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
          tecnicamente competenti. 
                4. Sono  fatti  salvi,  ai  fini  del  comma  1,  gli
          organismi bilaterali o partecipativi  previsti  da  accordi
          interconfederali, di categoria, nazionali,  territoriali  o
          aziendali. 
                5. Agli effetti dell'art. 9 del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono
          parificati  ai  soggetti  titolari  degli  istituti   della
          partecipazione di cui al medesimo articolo. 
                6. Gli  organismi  paritetici  di  cui  al  comma  1,
          purche' dispongano di personale con  specifiche  competenze
          tecniche in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
          possono effettuare, nei luoghi  di  lavoro  rientranti  nei
          territori  e  nei  comparti   produttivi   di   competenza,
          sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3. 
                7.  Gli  organismi  di  cui  al   presente   articolo
          trasmettono al Comitato di cui  all'art.  7  una  relazione
          annuale sull'attivita' svolta. 
                8. Gli organismi paritetici comunicano  alle  aziende
          di  cui  all'art.   48,   comma   2,   i   nominativi   dei
          rappresentanti   dei   lavoratori    per    la    sicurezza
          territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi
          degli organi di vigilanza territorialmente competenti. 
                8-bis.   Gli    organismi    paritetici    comunicano
          annualmente, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, regolamento  generale  sulla
          protezione dei  dati-GDPR,  all'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro e all'INAIL i dati relativi: 
                  a) alle imprese che hanno aderito al sistema  degli
          organismi  paritetici  e  a   quelle   che   hanno   svolto
          l'attivita'  di   formazione   organizzata   dagli   stessi
          organismi; 
                  b)  ai  rappresentanti  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza territoriali; 
                  c) al rilascio delle asseverazioni di cui al  comma
          3-bis. 
                8-ter. I dati di cui al comma 8-bis  sono  utilizzati
          ai fini della individuazione di criteri di priorita'  nella
          programmazione della vigilanza e di criteri di  premialita'
          nell'ambito della determinazione degli  oneri  assicurativi
          da  parte  dell'INAIL.  Per  la  definizione  dei  suddetti
          criteri si tiene conto del fatto  che  le  imprese  facenti
          parte degli organismi paritetici aderiscono ad  un  sistema
          paritetico volontario che ha  come  obiettivo  primario  la
          prevenzione sul luogo di lavoro.». 
              - Si riporta l'art.  109  del  decreto  legislativo  31
          marzo  2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti  pubblici  in
          attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,
          recante  delega  al  Governo  in   materia   di   contratti
          pubblici): 
                «Art.  109  (Reputazione  dell'impresa).  -   1.   E'
          istituito presso  l'ANAC,  che  ne  cura  la  gestione,  un
          sistema digitale di monitoraggio delle  prestazioni,  quale
          elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema
          e' fondato su requisiti reputazionali valutati  sulla  base
          di  indici  qualitativi   e   quantitativi,   oggettivi   e
          misurabili, nonche' sulla base di accertamenti  definitivi,
          che  esprimono   l'affidabilita'   dell'impresa   in   fase
          esecutiva, il rispetto della legalita' e degli obiettivi di
          sostenibilita' e responsabilita' sociale. 
                2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le
          modalita'  di  raccolta  dei  dati  e  il   meccanismo   di
          applicazione del sistema per incentivare gli  operatori  al
          rispetto dei principi del risultato di cui all'art. 1 e  di
          buona fede e affidamento di  cui  all'art.  5,  bilanciando
          questi  elementi  con  il  mantenimento  dell'apertura  del
          mercato, specie  con  riferimento  alla  partecipazione  di
          nuovi operatori. 
                3. Alla  presente  disposizione  e'  data  attuazione
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          codice, anche tenendo  conto  dei  risultati  ottenuti  nel
          periodo iniziale di sperimentazione.». 
              - Si riporta l'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142
          (Revisione della legislazione in materia  cooperativistica,
          con  particolare  riferimento  alla  posizione  del   socio
          lavoratore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  aprile
          2001, n. 94: 
                «Art. 6 (Regolamento  interno).  -  1.  Entro  il  31
          dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono
          un regolamento, approvato dall'assemblea,  sulla  tipologia
          dei  rapporti  che   si   intendono   attuare,   in   forma
          alternativa, con i soci  lavoratori.  Il  regolamento  deve
          essere depositato  entro  trenta  giorni  dall'approvazione
          presso la Direzione provinciale del lavoro  competente  per
          territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: 
                  a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili,
          per cio' che attiene ai soci  lavoratori  con  rapporto  di
          lavoro subordinato; 
                  b) le modalita' di  svolgimento  delle  prestazioni
          lavorative   da    parte    dei    soci,    in    relazione
          all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
          professionali dei soci stessi, anche nei casi di  tipologie
          diverse da quella del lavoro subordinato; 
                  c) il richiamo espresso  alle  normative  di  legge
          vigenti  per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da   quello
          subordinato; 
                  d) l'attribuzione all'assemblea della  facolta'  di
          deliberare, all'occorrenza, un piano  di  crisi  aziendale,
          nel quale siano  salvaguardati,  per  quanto  possibile,  i
          livelli  occupazionali  e  siano  altresi'   previsti:   la
          possibilita'  di  riduzione  temporanea   dei   trattamenti
          economici integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),
          dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano,  di
          distribuzione di eventuali utili; 
                  e) l'attribuzione all'assemblea della  facolta'  di
          deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
          alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
          dei  soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,   in
          proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie; 
                  f) al fine di promuovere nuova  imprenditorialita',
          nelle cooperative di nuova costituzione,  la  facolta'  per
          l'assemblea  della  cooperativa  di  deliberare  un   piano
          d'avviamento  alle  condizioni  e  secondo   le   modalita'
          stabilite  in  accordi  collettivi  tra   le   associazioni
          nazionali del movimento  cooperativo  e  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative. 
                2. Salvo quanto previsto alle lettere d),  e)  ed  f)
          del comma 1 nonche' all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento
          non  puo'  contenere  disposizioni  derogatorie  in   pejus
          rispetto  al  solo  trattamento  economico  minimo  di  cui
          all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la  disposizione
          di cui al primo periodo, la clausola e' nulla. 
                2-bis. Le cooperative di cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera b), della legge 8 novembre 1991,  n.  381,  possono
          definire  accordi  territoriali   con   le   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
          compatibile  l'applicazione  del  contratto  collettivo  di
          lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.  Tale
          accordo  deve  essere  depositato   presso   la   direzione
          provinciale del lavoro competente per territorio.».