Art. 5
Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere
incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicita' dell'azienda, possono essere
attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente,
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la
tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del
punteggio, la patente e' incrementata di un credito per ciascun
biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20
crediti.
4. Nei casi e con le modalita' previste dalla tabella allegata al
presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti
ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attivita', investimenti o formazione in
tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO
45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da
ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di
mutuo riconoscimento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al
repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo
la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
(MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle
costruzioni edili o di ingegneria civile»;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare
a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione
obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli
accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli
articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla
lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la
propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata
in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione
e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi
i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con
l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti
dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali
protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento
dell'Inail;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto
dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure
standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) almeno due visite in cantiere dal medico competente
affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attivita', investimenti o formazione nei
seguenti casi:
1) dimensione dell'organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano
prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio
2022;
3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II
classifica;
4) applicazione di determinati standard contrattuali e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi
del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276; attivita' di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli
organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa
edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse
edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre
18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli
operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche'
sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilita'
dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita', e degli
obiettivi di sostenibilita' e responsabilita' sociale, di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8) certificazione del regolamento interno delle societa'
cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142.
5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione
della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente e'
gia' in possesso del relativo requisito. Se il requisito e'
conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda,
i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del
punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della
relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.
6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza
periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione
dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei
crediti sono definiti con provvedimento del Direttore
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 17, comma 1, 29, commi 6 e
6 bis, 30, 34, comma 2, 37, comma 2, e 51 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non
delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le
seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.
28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.».
«Art. 29 (Modalita' di effettuazione della
valutazione dei rischi). - (omissis)
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 28.
(omissis)».
«Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). -
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali
di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere
un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'art. 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'art. 11».
«Art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
- (omissis).
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validita' la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al
periodo precedente.
(omissis)».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - (omissis)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli
accordi in materia di formazione, nonche' il controllo
sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della
stessa.
(omissis)».
«Art. 51 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di
cui all'art. 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
attivita' di formazione, anche attraverso l'impiego dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche', su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all'art. 30, della quale
gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attivita';
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
5. Agli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1,
purche' dispongano di personale con specifiche competenze
tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo
trasmettono al Comitato di cui all'art. 7 una relazione
annuale sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende
di cui all'art. 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi
degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano
annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, regolamento generale sulla
protezione dei dati-GDPR, all'Ispettorato nazionale del
lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e a quelle che hanno svolto
l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi
organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma
3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati
ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella
programmazione della vigilanza e di criteri di premialita'
nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi
da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti
criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti
parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema
paritetico volontario che ha come obiettivo primario la
prevenzione sul luogo di lavoro.».
- Si riporta l'art. 109 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
«Art. 109 (Reputazione dell'impresa). - 1. E'
istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un
sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale
elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema
e' fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base
di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e
misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi,
che esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase
esecutiva, il rispetto della legalita' e degli obiettivi di
sostenibilita' e responsabilita' sociale.
2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le
modalita' di raccolta dei dati e il meccanismo di
applicazione del sistema per incentivare gli operatori al
rispetto dei principi del risultato di cui all'art. 1 e di
buona fede e affidamento di cui all'art. 5, bilanciando
questi elementi con il mantenimento dell'apertura del
mercato, specie con riferimento alla partecipazione di
nuovi operatori.
3. Alla presente disposizione e' data attuazione
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel
periodo iniziale di sperimentazione.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142
(Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2001, n. 94:
«Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31
dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono
un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia
dei rapporti che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve
essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili,
per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni
lavorative da parte dei soci, in relazione
all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge
vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,
nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la
possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita',
nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta' per
l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f)
del comma 1 nonche' all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento
non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus
rispetto al solo trattamento economico minimo di cui
all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione
di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.
2-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
definire accordi territoriali con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di
lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.».