Art. 6
Sospensione dell'incremento dei crediti
1. Se sono contestate una o piu' violazioni di cui all'Allegato
I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sospeso
l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione
definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che,
successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il
titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di
organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico
iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1°
ottobre 2024, se sono contestate una o piu' violazioni di cui
all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per
un periodo di tre anni decorrente dalla definitivita' del
provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere
dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente
di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori
autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' sufficiente il possesso di un
documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'
del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente
all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente e' rilasciata, in formato digitale,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei
rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita'
fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla
normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
autocertificato secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, salva
diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del
lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione
della domanda per il conseguimento della patente di cui al
comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima
nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione
non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di
cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo
al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o
il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di
trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di
operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore
a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale
del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le
modalita' di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi
emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi
e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al
presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento
ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle
indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono
decurtati in misura non eccedente il doppio di quella
prevista per la violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6
le sentenze passate in giudicato e le ordinanzeingiunzione
di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano
infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o
un'inabilita' permanente, assoluta o parziale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a
dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione e'
ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14,
comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono
comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita'
informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati
all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della
decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici
crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi
di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a). In tal caso e' consentito il
completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti
sono superiori al 30 per cento del valore del contratto,
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in
mancanza della patente o del documento equivalente previsti
al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione
amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori
e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla
procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del presente
decreto, nonche' l'esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un
periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle
imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui al citato art. 89, comma 1,
lettera a), con una patente con punteggio inferiore a
quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di
cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al
finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione
dei sistemi informatici necessari al rilascio e
all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono
annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del
sommerso, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 8
del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente
a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti
ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita'
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui
al presente articolo le imprese in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 36 del 2023.».
- Per il testo dell'art. 51 del decreto legislativo n.
81 del 2008 si veda nelle note all'art. 5.