Art. 6 
 
               Sospensione dell'incremento dei crediti 
 
  1. Se sono contestate una o piu'  violazioni  di  cui  all'Allegato
I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sospeso
l'incremento di cui all'articolo 5,  comma  3,  fino  alla  decisione
definitiva    sull'impugnazione,    ove    proposta,    salvo    che,
successivamente  alla  notifica  del  verbale  di  accertamento,   il
titolare  della  patente  consegua  l'asseverazione  del  modello  di
organizzazione  e  gestione  rilasciato   dall'organismo   paritetico
iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma  1,  a  decorrere  dal  1°
ottobre 2024, se  sono  contestate  una  o  piu'  violazioni  di  cui
all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si  applica  per
un  periodo  di  tre  anni   decorrente   dalla   definitivita'   del
provvedimento, ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  7,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 27 del citato  decreto  legislativo
          n. 81 del 2008: 
                «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle  imprese  e
          dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A  decorrere
          dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della  patente
          di cui al presente  articolo  le  imprese  e  i  lavoratori
          autonomi che operano nei cantieri temporanei  o  mobili  di
          cui all'art. 89, comma 1,  lettera  a),  ad  esclusione  di
          coloro che  effettuano  mere  forniture  o  prestazioni  di
          natura  intellettuale.  Per  le  imprese  e  i   lavoratori
          autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione  europea
          diverso  dall'Italia  o  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'Unione  europea  e'  sufficiente  il  possesso  di   un
          documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'
          del Paese d'origine e, nel caso di Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
          La   patente   e'   rilasciata,   in   formato    digitale,
          dall'Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) iscrizione alla camera di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura; 
                  b) adempimento, da parte dei datori di lavoro,  dei
          dirigenti, dei preposti,  dei  lavoratori  autonomi  e  dei
          prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
          presente decreto; 
                  c) possesso  del  documento  unico  di  regolarita'
          contributiva in corso di validita'; 
                  d)  possesso  del  documento  di  valutazione   dei
          rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
                  e) possesso  della  certificazione  di  regolarita'
          fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti  dalla
          normativa vigente; 
                  f)  avvenuta  designazione  del  responsabile   del
          servizio di prevenzione e  protezione,  nei  casi  previsti
          dalla normativa vigente. 
                2. Il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1  e'
          autocertificato secondo le  disposizioni  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
          more del rilascio della patente e' comunque  consentito  lo
          svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  salva
          diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
          del lavoro. 
                3. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sentito  l'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro, sono  individuati  le  modalita'  di  presentazione
          della domanda per il conseguimento della patente di cui  al
          comma 1 e i contenuti informativi  della  patente  medesima
          nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione  del
          provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 
                4. La patente e' revocata in  caso  di  dichiarazione
          non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti  di
          cui al comma 1, accertata in sede di  controllo  successivo
          al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa  o
          il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio  di  una
          nuova patente ai sensi del comma 1. 
                5. La patente e' dotata di un punteggio  iniziale  di
          trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1  di
          operare nei cantieri temporanei o mobili  di  cui  all'art.
          89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore
          a quindici crediti. Con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali,  sentito  l'Ispettorato  nazionale
          del lavoro, sono individuati i criteri di  attribuzione  di
          crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le
          modalita' di recupero dei crediti decurtati. 
                6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
          correlate  alle  risultanze  dei  provvedimenti  definitivi
          emanati nei confronti dei datori  di  lavoro,  dirigenti  e
          preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei  casi
          e nelle misure  indicati  nell'allegato  I-bis  annesso  al
          presente decreto. Se nell'ambito del medesimo  accertamento
          ispettivo  sono  contestate  piu'  violazioni  tra   quelle
          indicate  nel  citato  allegato  I-bis,  i   crediti   sono
          decurtati in misura  non  eccedente  il  doppio  di  quella
          prevista per la violazione piu' grave. 
                7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6
          le sentenze passate in giudicato e le  ordinanzeingiunzione
          di cui all'art. 18 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,
          divenute definitive. 
                8. Se nei cantieri di cui al comma  1  si  verificano
          infortuni  da  cui  deriva  la  morte  del   lavoratore   o
          un'inabilita'    permanente,    assoluta    o     parziale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in  via
          cautelare, la patente di cui al presente  articolo  fino  a
          dodici mesi. Avverso il  provvedimento  di  sospensione  e'
          ammesso ricorso ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  14,
          comma 14. 
                9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6  sono
          comunicati,  entro  trenta  giorni,  anche  con   modalita'
          informatiche,  dall'amministrazione  che  li   ha   emanati
          all'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   ai   fini   della
          decurtazione dei crediti. 
                10. La patente con  punteggio  inferiore  a  quindici
          crediti non consente alle imprese e ai lavoratori  autonomi
          di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
          89, comma 1, lettera a).  In  tal  caso  e'  consentito  il
          completamento  delle  attivita'  oggetto   di   appalto   o
          subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti
          sono superiori al 30 per cento del  valore  del  contratto,
          salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14. 
                11. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  in
          mancanza della patente o del documento equivalente previsti
          al comma 1, alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  che
          operano nei cantieri temporanei o mobili  di  cui  all'art.
          89,  comma  1,  lettera  a),  si  applicano  una   sanzione
          amministrativa pari al 10 per cento del valore  dei  lavori
          e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta  alla
          procedura di diffida di cui all'art. 301-bis  del  presente
          decreto,  nonche'  l'esclusione  dalla  partecipazione   ai
          lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  per  un
          periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si  applicano  alle
          imprese e ai lavoratori autonomi che operano  nei  cantieri
          temporanei o mobili di cui al  citato  art.  89,  comma  1,
          lettera a), con  una  patente  con  punteggio  inferiore  a
          quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni  di
          cui  ai  periodi  precedenti  sono  destinati  al  bilancio
          dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e  concorrono  al
          finanziamento delle risorse necessarie  all'implementazione
          dei   sistemi   informatici   necessari   al   rilascio   e
          all'aggiornamento della patente. 
                12.  Le  informazioni  relative  alla  patente   sono
          annotate in un'apposita sezione del Portale  nazionale  del
          sommerso,  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
          informazione contenuta nel  Sistema  informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art.  8
          del presente decreto. 
                13.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  avvia  il
          monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della  patente
          a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1  e
          trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento  dei  decreti
          ministeriali  previsti  dai  commi  3  e  5  del   presente
          articolo. 
                14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti  di  attivita'
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali  dei
          datori di lavoro e  dei  lavoratori  comparativamente  piu'
          rappresentative. 
                15. Non sono tenute al possesso della patente di  cui
          al   presente   articolo    le    imprese    in    possesso
          dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
          o superiore alla III, di cui all'art.  100,  comma  4,  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n. 36 del 2023.». 
              - Per il testo dell'art. 51 del decreto legislativo  n.
          81 del 2008 si veda nelle note all'art. 5.