Art. 7 
 
             Modalita' di recupero dei crediti decurtati 
 
  1.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  27,  comma  10,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a  15  crediti  e'
subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta
dai   rappresentanti   dell'INL   e    dell'INAIL,    tenuto    conto
dell'adempimento dell'obbligo formativo  in  relazione  ai  corsi  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro,  da  parte  dei
soggetti  responsabili  di  almeno  una  delle  violazioni   di   cui
all'allegato I-bis del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
nonche' dei lavoratori occupati presso il cantiere o i  cantieri  ove
si  e'  verificata  la  predetta  violazione,   e   della   eventuale
realizzazione di uno o piu'  investimenti  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo  5,  comma
4, lett. a). 
  2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati  a
partecipare i  rappresentanti  delle  ASL  e  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attivita'  svolta  ai
sensi del presente articolo, ai componenti  della  Commissione  e  ai
partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza,  indennita',
rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. 
  3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui  al
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  27  del  citato   decreto
          legislativo  n. 81 del 2008 si veda nelle note all'art. 6.