Art. 7
Modalita' di recupero dei crediti decurtati
1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti e'
subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta
dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto
dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei
soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui
all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonche' dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove
si e' verificata la predetta violazione, e della eventuale
realizzazione di uno o piu' investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma
4, lett. a).
2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a
partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attivita' svolta ai
sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai
partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita',
rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al
presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 si veda nelle note all'art. 6.