Art. 8
Ulteriori disposizioni
1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla
persona giuridica risultante dalla fusione e' accreditato il
punteggio della societa' titolare della patente recante il maggior
numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante
dal nuovo assetto societario.
2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e
seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in
societa' da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto
giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto
trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti
derivante dal nuovo assetto societario.
3. Le modalita' di comunicazione delle informazioni di cui al
presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del
lavoro.