Art. 8 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla
persona  giuridica  risultante  dalla  fusione  e'   accreditato   il
punteggio della societa' titolare della patente  recante  il  maggior
numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti  derivante
dal nuovo assetto societario. 
  2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli  2500  e
seguenti del codice civile o nel caso di  conferimento  d'azienda  in
societa' da parte dell'imprenditore individuale,  il  nuovo  soggetto
giuridico  conserva  il  punteggio   della   patente   del   soggetto
trasformato o conferente, fatto  salvo  l'aggiornamento  dei  crediti
derivante dal nuovo assetto societario. 
  3. Le modalita' di  comunicazione  delle  informazioni  di  cui  al
presente articolo sono  individuate  dall'Ispettorato  nazionale  del
lavoro.