Art. 9
Copertura finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 20, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
marzo 2024, n. 52. convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare). - (omissis)
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro
3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal
2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale
del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo
Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma
591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».