Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  29,  comma  20,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile  2024,  n.  56,  dall'attuazione  del  presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  29,  comma  20,  del
          decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19  (Ulteriori  disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          marzo 2024, n. 52.  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 aprile 2024, n. 56: 
                «Art. 29 (Disposizioni in materia  di  prevenzione  e
          contrasto del lavoro irregolare). - (omissis) 
                20. Gli oneri derivanti dal comma 19,  pari  ad  euro
          3.250.000 per il 2024 ed euro  2.500.000  a  decorrere  dal
          2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale
          del lavoro. A decorrere  dall'anno  2025  per  il  medesimo
          Ispettorato sono conseguentemente elevati nella  misura  di
          2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'art.  1,  comma
          591,  della  legge  27  dicembre   2019,   n.   160.   Alla
          compensazione dei relativi effetti finanziari,  in  termini
          di fabbisogno e di indebitamento netto,  pari  a  euro  2,5
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».