IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
DELLA GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE
IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO, DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELLA SALUTE, PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante
attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
2015, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,
n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018,
n. 152, concernente regolamento recante norme per l'attuazione del
sistema telematico centrale della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre
1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi
da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 259 del 6 settembre 1973;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976,
recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di
individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri
tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
4 aprile 2005, n. 95, concernente il regolamento di sicurezza recante
norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
Ritenuto necessario modificare la disciplina prevista dal
regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, le materie indicate all'articolo 59,
comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024
e 7 maggio 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con la nota prot. n. 22933 del 13 giugno 2024 ed
integrazione del 7 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.
662, dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di
propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi
della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il
salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare (UNCLOS 1982);
b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto;
c) "autorita' della navigazione interna": Direzioni generali
territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, n. 346;
d) "autorita' marittima": capitanerie di porto e uffici
circondariali marittimi;
e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per
la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;
h) "STED": Sportello telematico del diportista;
i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da
diporto;
l) "UMC": uffici motorizzazione civile.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
- La legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1975, n.
342.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O.
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2010, n. 244.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n.
163.
- Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229
(Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
2018, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti
nautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 1997, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che
abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per
l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica
da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
febbraio 2019, n. 49.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 aprile 2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza
recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2005, n. 130, S.O.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 1, del
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167):
«Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1.
Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, della salute,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento
di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalita'
per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da
diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la
disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalita' di presentazione
dell'istanza di perdita e di rientro in possesso
dell'unita' da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento,
di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla
categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per
trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a
favore di terzi del contratto di leasing e individuazione
delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle
navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalita' del processo verbale
di dichiarazione e revoca di armatore;
e) [SOPPRESSA];
f) definizione delle procedure e delle modalita'
relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato
di idoneita' al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unita' da
diporto in mare e nelle acque interne e delle unita'
utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unita' da diporto e le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che
navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per
il rilascio delle certificazioni di sicurezza e
l'individuazione dei mezzi di salvataggio e
l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai
fini della sicurezza della navigazione, nonche' le
dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con
particolare riguardo alla navigazione in solitario, anche
nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e
soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici
per la localizzazione, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica,
ferma restando la validita' delle licenze di esercizio
degli apparati stessi, gia' rilasciate ai sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, nonche' gli apparati di comunicazione;
i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici,
psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la
revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle
modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti
requisiti;
l);
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei
limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche
diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di
compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di
navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui
all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge
8 luglio 2003, n. 172;
o);
p) disciplina del deposito della licenza di
navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la
competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni
del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, per quanto applicabile;
q) - r);
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni
essenziali per il comando dei natanti da diporto che il
locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al locatario
dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente
nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione
della normativa tecnica europea e internazionale di
riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in
materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di
propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas
naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato;
u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che
effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche
di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172,
nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio
di assistenza e traino e relativi requisiti
tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti
dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalita' di conseguimento
della patente nautica senza esami;
aa) adozione dei principi del Passenger Yacht Code
italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli
standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da
diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di
trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non
trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali.
Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel
rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati
rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw
78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc
2006, Ballast Water Management Convention 2004,
International Convention on the Control of Harmful
Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui
al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed
esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle
convenzioni alle unita' da diporto non e' ragionevole o
tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da
impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei
limiti di velocita'.
bb-bis) disciplina della navigazione e
dell'utilizzo delle unita' da diporto a controllo remoto,
delle responsabilita' connesse e del regime assicurativo;
bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul
ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione
delle procedure e alla luce delle modalita' di
comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in
acque estere.
Omissis.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione
del sistema telematico centrale della nautica da diporto):
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - Omissis
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Omissis
c) DCI: la dichiarazione di costruzione o
importazione;
Omissis.».