Art. 10
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'ufficio di iscrizione dell'unita'
da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite uno
STED,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri
diritti reali sull'unita' da diporto, redatti in lingua straniera e
presentati per la pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo
le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonche'
corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un
interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Documenti per la pubblicita'). - 1. La
pubblicita' e' richiesta all'UCON, tramite uno STED,
presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio
originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui
all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme
indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di
acquisto a causa di morte, il certificato di morte del
precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e
nazionalita', codice fiscale e regime patrimoniale delle
parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione
sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le
societa' semplici, anche delle generalita' delle persone
che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
b) indicazione del titolo del quale si chiede la
pubblicita' e data del medesimo;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in
deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato
le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione
dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) elementi di individuazione dell'unita' da
diporto;
e) indicazione dell'eventuale termine o condizione
a cui e' sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di
trascrizione contiene anche l'indicazione della data di
morte del precedente proprietario.
4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto,
redatti in lingua straniera e presentati per la
pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo le
convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti,
nonche' corredati di una traduzione in lingua italiana,
eseguita da un interprete nominato dal tribunale o
dall'autorita' consolare.».