Art. 10 
 
Modifiche  all'articolo   11   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «all'ufficio di  iscrizione  dell'unita'
da diporto» sono sostituite dalle seguenti:  «all'UCON,  tramite  uno
STED,»; 
    b)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Gli   atti
costitutivi, traslativi o  estintivi  della  proprieta'  o  di  altri
diritti reali sull'unita' da diporto, redatti in lingua  straniera  e
presentati per la pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo
le convenzioni internazionali  e  le  disposizioni  vigenti,  nonche'
corredati di una  traduzione  in  lingua  italiana,  eseguita  da  un
interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 11 (Documenti per  la  pubblicita').  -  1.  La
          pubblicita'  e'  richiesta  all'UCON,  tramite  uno   STED,
          presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio
          originale ed alla licenza di navigazione, gli atti  di  cui
          all'articolo  10  del  presente  regolamento  nelle   forme
          indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di
          acquisto a causa di morte,  il  certificato  di  morte  del
          precedente proprietario. 
                2. La nota di trascrizione contiene: 
                  a)  cognome,  nome,  luogo,  data  di   nascita   e
          nazionalita', codice fiscale e  regime  patrimoniale  delle
          parti,  se  coniugate,  ovvero  denominazione   o   ragione
          sociale, sede e numero  di  codice  fiscale  delle  persone
          giuridiche,  delle  societa'  e  delle   associazioni   non
          riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per  le
          societa' semplici, anche delle  generalita'  delle  persone
          che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; 
                  b) indicazione del titolo del quale  si  chiede  la
          pubblicita' e data del medesimo; 
                  c) nome del  pubblico  ufficiale  che  ha  ricevuto
          l'atto o  che  ha  autenticato  le  firme  o  che  l'ha  in
          deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha  autenticato
          le firme ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.   248,   ovvero   l'indicazione
          dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 
                  d)  elementi  di  individuazione   dell'unita'   da
          diporto; 
                  e) indicazione dell'eventuale termine o  condizione
          a cui e' sottoposto l'atto. 
                3. In caso di acquisto a causa di morte, la  nota  di
          trascrizione contiene anche  l'indicazione  della  data  di
          morte del precedente proprietario. 
                4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
          proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto,
          redatti  in  lingua   straniera   e   presentati   per   la
          pubblicita', sono  apostillati  o  legalizzati  secondo  le
          convenzioni  internazionali  e  le  disposizioni   vigenti,
          nonche' corredati di una  traduzione  in  lingua  italiana,
          eseguita  da  un  interprete  nominato  dal   tribunale   o
          dall'autorita' consolare.».