Art. 11 
 
Modifiche  all'articolo   12   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «del conservatore» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'UCON»; 
    b) al comma 2, le parole  «all'ufficio  a  cui  ha  richiesto  la
trascrizione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite  uno
STED,». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 12 (Semplificazione delle disposizioni  per  la
          pubblicita'). - 1. La trascrizione  puo'  essere  domandata
          anteriormente al pagamento dell'imposta di registro  a  cui
          e' soggetto il titolo, solo se si tratta di  atto  pubblico
          ricevuto  nello  Stato  o  di   sentenza   pronunciata   da
          un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso,  assieme
          alla doppia nota di  trascrizione,  l'interessato  presenta
          una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON,
          e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate. 
                2. Negli  altri  casi  la  trascrizione  puo'  essere
          eseguita  su  presentazione   della   ricevuta   attestante
          l'avvenuto pagamento dell'imposta  di  registro  a  cui  e'
          soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato  presenta
          all'UCON,  tramite   uno   STED,   il   titolo   registrato
          dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.».