Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «del conservatore» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'UCON»;
b) al comma 2, le parole «all'ufficio a cui ha richiesto la
trascrizione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite uno
STED,».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Semplificazione delle disposizioni per la
pubblicita'). - 1. La trascrizione puo' essere domandata
anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui
e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico
ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da
un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme
alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta
una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON,
e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere
eseguita su presentazione della ricevuta attestante
l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e'
soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta
all'UCON, tramite uno STED, il titolo registrato
dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.».