Art. 14 
 
Iscrizione di unita' da diporto da  parte  di  cittadini  italiani  o
  stranieri residenti all'estero 
 
  1. L'articolo 15 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Iscrizione di unita' da diporto da parte  di  cittadini
italiani o  stranieri  residenti  all'estero).  -  1.  L'elezione  di
domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in
Italia di cui all'articolo 18 del codice e' trasmessa  all'UCON,  per
il tramite di uno STED, ai fini di eventuali  comunicazioni  relative
all'unita' iscritta.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
                «Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di
          cittadini stranieri  o  residenti  all'estero).  -  1.  Gli
          stranieri e le societa' estere che  intendano  iscrivere  o
          mantenere l'iscrizione delle  unita'  da  diporto  di  loro
          proprieta' nell'Archivio telematico centrale  delle  unita'
          da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono
          eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale
          appartengono  nei  modi  e  nelle  forme   previsti   dalla
          legislazione  dello  Stato  stesso  o  presso  un   proprio
          rappresentante che abbia domicilio in Italia, al  quale  le
          autorita' marittime o  della  navigazione  interna  possono
          rivolgersi in caso  di  comunicazioni  relative  all'unita'
          iscritta. 
                2. L'elezione di domicilio effettuata  ai  sensi  del
          comma 1 non costituisce stabile  organizzazione  in  Italia
          della societa'  estera  e,  se  nei  confronti  di  agenzia
          marittima, non comporta nomina a raccomandatario  marittimo
          ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 
                3. Il rappresentante scelto ai  sensi  del  comma  1,
          qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
          Italia.».