Art. 14
Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o
stranieri residenti all'estero
1. L'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini
italiani o stranieri residenti all'estero). - 1. L'elezione di
domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in
Italia di cui all'articolo 18 del codice e' trasmessa all'UCON, per
il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative
all'unita' iscritta.».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di
cittadini stranieri o residenti all'estero). - 1. Gli
stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono
eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del
comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia
della societa' estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1,
qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
Italia.».