Art. 15
Licenza di navigazione per unita' da diporto
1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Licenza di navigazione per unita' da diporto). - 1.
I modelli di licenza di navigazione per le unita' da diporto sono
approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice,
sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione
identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome
dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e
la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli
estremi del certificato di sicurezza.
Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172). - 1. Il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l'iscrizione
al Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprieta' o
l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di
stazza, anche provvisorio con validita' non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai
documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del
registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di
cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di
stazza puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non
superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal
registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente,
con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che
attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero
e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato
di cancellazione di cui al comma 2.
4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese
dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione
dal medesimo registro sono indicate le generalita' del proprietario e
i dati identificativi della nave, non e' necessario presentare il
titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del
certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
Art. 15-quater (Licenza e libro unico di bordo per le navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. La licenza
per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita'
turistiche e' rilasciata dall'autorita' marittima di iscrizione della
nave ed e' redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la
sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il
tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato
motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome
della nave, il tipo di navigazione a cui la nave e' abilitata, la
stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso
l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unita' in
locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione,
l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi,
traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
di godimento e di garanzia sull'unita', la destinazione esclusiva al
noleggio per finalita' turistiche, gli estremi del certificato di
classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza
di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.
3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato dall'autorita'
marittima di iscrizione della nave ed e' conforme al modello
approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita'
turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si e'
ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione
dall'autorita' marittima alla quale e' stata presentata l'istanza di
iscrizione, con licenza provvisoria con validita' di sei mesi.
5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il
libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.
6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i
documenti di bordo possono essere inviati all'autorita' marittima di
iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via
telematica.
7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione
dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del
proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata,
produce all'autorita' marittima di iscrizione la denuncia in
originale o in copia conforme presentata all'autorita' competente,
unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il
certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95,
e' in corso di validita', l'autorita' marittima rilascia
l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta
giorni.
Art. 15-quinquies (Navigazione temporanea delle navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1.
L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31
del codice puo' essere utilizzata anche per le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la
necessita' del possesso del titolo professionale marittimo o del
diporto per il comando dell'unita'.
Art. 15-sexies (Contrazione dei termini del procedimento). - 1.
Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del
codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a
consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di
rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo
20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui
all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2,
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 23 (Licenza di navigazione). - Omissis
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il
numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale per le unita' da
diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217
e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e
le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato
motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto
proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di
navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da
diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone
trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
uso commerciale dell'unita' stessa.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico):
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, ed essere assoggettate alla
relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato
da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad
eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita' di
trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di
passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o
una struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono
attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto
previsto dal presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme
offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio,
di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano
servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e
servizio antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e
l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero
che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in
mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio,
effettuano anche attivita' di trasporto del materiale
dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di
assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in
contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del
trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di
protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che
operino nel mercato globale.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai
soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio
dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro
internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui
all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal
proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione
di impegno a rispettare i limiti previsti dagli
orientamenti marittimi, corredata della pertinente
documentazione tecnica della nave. Le autorita' marittime
locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo
esercizio delle attivita' autorizzate, anche attraverso
controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.
1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e
sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle
misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il
cinquanta per cento delle attivita' annuali delle navi
costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a
tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti
da attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da
altre attivita' non ammissibili devono essere riportati in
contabilita' separata.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'artico1o 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo
143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito
di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile
2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme
tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche):
«Art. 9 (Certificato di sicurezza). - 1. Le navi
nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di
sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche secondo il modello riportato
nell'Allegato II, rilasciato dalle autorita' marittime al
termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni
internazionali applicabili.
2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e'
rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La
validita' del certificato puo' essere prorogata dalle
autorita' marittime per una durata massima di un mese a
decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Il
certificato di sicurezza delle navi per le navi adibite
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e'
rinnovato al termine della visita di rinnovo di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto
nell'Allegato 1 e compreso negli allegati A1 e A2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, con il quale e' stato approvato il Regolamento di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, deve
essere di tipo approvato; in particolare, il materiale
indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla
direttiva MED, mentre quello compreso nell'allegato A2 deve
essere di tipo approvato dall'Amministrazione secondo le
procedure dettate con il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.».
- Si riporta il testo degli articoli 15-ter, comma 3,
20, comma 2 e 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172):
«Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). -
Omissis
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al
comma 1 sono:
a) la licenza per navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo
conforme al modello approvato con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo
38;
c) il libro unico di bordo.
Omissis.»
«Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e
imbarcazioni da diporto). - Omissis
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta', da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e
il ruolino di equipaggio.
Omissis.»
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I
procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto
devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a
sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri
o copie di documenti.
1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a
sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui
all'articolo 20.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60
watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre
1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi
l'uso di apparati installati a bordo di unita' da
diporto.».