Art. 15 
 
            Licenza di navigazione per unita' da diporto 
 
  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 15-bis (Licenza di navigazione per unita' da diporto). - 1.
I modelli di licenza di navigazione per le  unita'  da  diporto  sono
approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
    2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23,  comma  2,  del  codice,
sulla  licenza  di  navigazione  sono   annotati   la   denominazione
identificativa dello  STED  che  l'ha  rilasciata,  l'eventuale  nome
dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione  finanziaria  e
la durata del contratto di  locazione,  l'eventuale  armatore  e  gli
estremi del certificato di sicurezza. 
    Art. 15-ter (Iscrizione delle navi  destinate  esclusivamente  al
noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172).  -  1.  Il  proprietario  o  l'utilizzatore  in
locazione finanziaria, in nome e per conto del  proprietario,  munito
di  procura  con  sottoscrizione  autenticata,  di   navi   destinate
esclusivamente  al  noleggio  per   finalita'   turistiche   di   cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l'iscrizione
al Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio  1998,  n.  30,  presentando  il  titolo  di  proprieta'   o
l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di
stazza, anche provvisorio con validita' non superiore a sei mesi. 
    2. Nel caso  di  navi  provenienti  da  Stati  esteri,  oltre  ai
documenti indicati al comma  1,  occorre  presentare  l'estratto  del
registro di  iscrizione  di  provenienza  ovvero  il  certificato  di
cancellazione dal medesimo registro.  In  luogo  del  certificato  di
stazza puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non
superiore  a  sei  mesi,  l'attestazione  di  stazza  rilasciata  dal
registro di iscrizione di provenienza. 
    3. La presentazione di un certificato dell'autorita'  competente,
con validita' non superiore a sei mesi dalla data del  rilascio,  che
attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro  estero
e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il  certificato
di cancellazione di cui al comma 2. 
    4.  Se  nell'estratto  del  registro  di  iscrizione  del   Paese
dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione
dal medesimo registro sono indicate le generalita' del proprietario e
i dati identificativi della nave, non  e'  necessario  presentare  il
titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di  presentazione  del
certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2. 
    Art. 15-quater (Licenza e  libro  unico  di  bordo  per  le  navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). -  1.  La  licenza
per le  navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per  finalita'
turistiche e' rilasciata dall'autorita' marittima di iscrizione della
nave ed e' redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e  la
sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il
tipo e le caratteristiche  principali  dello  scafo  e  dell'apparato
motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il  nome
della nave, il tipo di navigazione a cui la  nave  e'  abilitata,  la
stazza,  il  numero  massimo  delle  persone  trasportabili   escluso
l'equipaggio, il  nome  dell'eventuale  utilizzatore  dell'unita'  in
locazione  finanziaria  e  la  durata  del  contratto  di  locazione,
l'eventuale  dichiarazione  di  armatore,   gli   atti   costitutivi,
traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti  reali
di godimento e di garanzia sull'unita', la destinazione esclusiva  al
noleggio per finalita' turistiche, gli  estremi  del  certificato  di
classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di  sicurezza
di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95. 
    3. Il libro unico di bordo per le navi  destinate  esclusivamente
al noleggio per finalita'  turistiche  e'  rilasciato  dall'autorita'
marittima  di  iscrizione  della  nave  ed  e'  conforme  al  modello
approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
    4. Le navi destinate esclusivamente  al  noleggio  per  finalita'
turistiche, per le quali il procedimento  di  iscrizione  non  si  e'
ancora  concluso,   possono   essere   abilitate   alla   navigazione
dall'autorita' marittima alla quale e' stata presentata l'istanza  di
iscrizione, con licenza provvisoria con validita' di sei mesi. 
    5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio  e  il
libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale. 
    6.  Per  lo  svolgimento  dei  procedimenti   amministrativi,   i
documenti di bordo possono essere inviati all'autorita' marittima  di
iscrizione della  nave  anche  su  supporto  informatico  o  per  via
telematica. 
    7. In caso di furto, smarrimento,  deterioramento  o  distruzione
dei  documenti  prescritti,  il  proprietario  o  l'utilizzatore   in
locazione  finanziaria  della  nave,  in  nome  e   per   conto   del
proprietario e munito  di  procura  con  sottoscrizione  autenticata,
produce  all'autorita'  marittima  di  iscrizione  la   denuncia   in
originale o in copia conforme  presentata  all'autorita'  competente,
unitamente a un documento che  attesti  la  vigenza  della  copertura
assicurativa e all'eventuale documento di bordo  deteriorato.  Se  il
certificato di sicurezza  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005,  n.  95,
e'  in   corso   di   validita',   l'autorita'   marittima   rilascia
l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con  durata  di  trenta
giorni. 
    Art. 15-quinquies (Navigazione temporanea  delle  navi  destinate
esclusivamente  al  noleggio  per   finalita'   turistiche   di   cui
all'articolo  3  della  legge  8  luglio  2003,   n.   172).   -   1.
L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui  all'articolo  31
del  codice  puo'  essere  utilizzata  anche  per  le  navi  di   cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la
necessita' del possesso del  titolo  professionale  marittimo  o  del
diporto per il comando dell'unita'. 
    Art. 15-sexies (Contrazione dei termini del procedimento).  -  1.
Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58  del
codice, con provvedimento del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti vengono individuati  gli  strumenti  organizzativi  atti  a
consentire la contrazione dei termini  relativi  ai  procedimenti  di
rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo
20,  comma  2,  del  codice  e  della  licenza  per  navi   destinate
esclusivamente  al  noleggio  per   finalita'   turistiche   di   cui
all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23,  comma  2,
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172): 
                «Art. 23 (Licenza di navigazione). - Omissis 
                2. Sulla licenza di  navigazione  sono  riportati  il
          numero  e  la  sigla  di  iscrizione   ovvero   il   codice
          alfanumerico   generato    automaticamente    dal    Centro
          elaborazione dati  su  base  nazionale  per  le  unita'  da
          diporto immatricolate alla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma  217
          e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e
          le caratteristiche principali dello scafo  e  dell'apparato
          motore, il nome o la  denominazione  sociale  del  soggetto
          proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo  di
          navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le  navi  da
          diporto. Sono annotati  il  numero  massimo  delle  persone
          trasportabili, gli eventuali atti  costitutivi,  traslativi
          ed estintivi della proprieta' e degli altri  diritti  reali
          di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
          uso commerciale dell'unita' stessa. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  8
          luglio 2003, n. 172 (Disposizioni  per  il  riordino  e  il
          rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico): 
                «Art. 3 (Navi destinate  esclusivamente  al  noleggio
          per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
          Registro  internazionale  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  e
          successive  modificazioni,  ed  essere  assoggettate   alla
          relativa  disciplina,  le  navi  con  scafo  di   lunghezza
          superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 
                2. Le navi di cui al comma 1, iscritte  nel  Registro
          internazionale: 
                  a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
                  b) sono munite di certificato di classe  rilasciato
          da uno degli organismi autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; 
                  c)  sono  sottoposte  alle  norme  tecniche  e   di
          conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui  al
          comma 3. 
                3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il
          regolamento di sicurezza recante le  norme  tecniche  e  di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 
                4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
          equipaggio  di  due  persone,  piu'   il   comandante,   di
          nazionalita' italiana o di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante  puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 
                5. Alle navi di cui al comma  1  non  si  applica  la
          limitazione concernente i servizi  di  cabotaggio  disposta
          dall'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  30  dicembre
          1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 
                6.  Le  disposizioni  del   presente   articolo,   ad
          eccezione di quelle di cui al  comma  3,  hanno  effetto  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 
                7. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 4,338 milioni di  euro  per  l'anno  2003,
          7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e  6,024  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2003-2005,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          30 dicembre 1997,  n.  457  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo  del  settore   dei   trasporti   e   l'incremento
          dell'occupazione)  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 27 febbraio 1998, n. 30: 
                «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale).  -
          1.  E'  istituito  il  registro  delle  navi  adibite  alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
          internazionale", nel quale  sono  iscritte,  a  seguito  di
          autorizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita'  di
          trasporto marittimo, inteso  come  trasporto  via  mare  di
          passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto  o
          una struttura in mare aperto, nonche' quelle  che  svolgono
          attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto
          previsto dal presente comma, quali: 
                  a) navi che forniscono assistenza alle  piattaforme
          offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio,
          di trasporto di materiali e personale tecnico; 
                  b) navi  d'appoggio  quali  le  navi  che  prestano
          servizi di rimorchio d'alto mare,  servizio  antincendio  e
          servizio antinquinamento; 
                  c) navi posacavi che effettuano  l'installazione  e
          l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi; 
                  d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero
          che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in
          mare aperto; 
                  e) draghe che, oltre alle attivita'  di  dragaggio,
          effettuano  anche  attivita'  di  trasporto  del  materiale
          dragato; 
                  f) navi di servizio che forniscono altre  forme  di
          assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino  in
          contesti normativi nell'Unione europea simili a quello  del
          trasporto  marittimo  dell'Unione  europea  in  termini  di
          protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e  che
          operino nel mercato globale. 
                1-bis.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma   1   e'
          rilasciata a seguito di specifica  istanza  presentata  dai
          soggetti interessati, anche per posta certificata,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                1-ter. Ai fini istruttori  propedeutici  al  rilascio
          dell'autorizzazione     all'iscrizione     nel     Registro
          internazionale  o  all'annotazione   nell'elenco   di   cui
          all'articolo   6-ter,   comma   2,   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal
          proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione
          di  impegno  a   rispettare   i   limiti   previsti   dagli
          orientamenti   marittimi,   corredata   della    pertinente
          documentazione tecnica della nave. Le  autorita'  marittime
          locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo
          esercizio delle  attivita'  autorizzate,  anche  attraverso
          controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi. 
                1-quater. Le attivita'  svolte  sui  rimorchiatori  e
          sulle draghe iscritti in uno Stato  dell'Unione  europea  o
          dello Spazio economico europeo  possono  beneficiare  delle
          misure  di  aiuto  soltanto  a  condizione  che  almeno  il
          cinquanta per cento  delle  attivita'  annuali  delle  navi
          costituisca trasporto marittimo e soltanto in  relazione  a
          tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti
          da attivita' di trasporto marittimo e quelli  derivanti  da
          altre attivita' non ammissibili devono essere riportati  in
          contabilita' separata. 
                2. Il Registro internazionale di cui al  comma  1  e'
          diviso  in  tre   sezioni   nelle   quali   sono   iscritte
          rispettivamente: 
                  a) le navi che appartengono a soggetti  italiani  o
          di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione,
          come sostituito dall'artico1o 7; 
                  b)  le  navi  che  appartengono  a   soggetti   non
          comunitari ai sensi del comma 1, lettera b),  dell'articolo
          143 del codice della navigazione; 
                  c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
          non comunitari, in regime di  sospensione  da  un  registro
          comunitario o non comunitario, ai sensi del  comma  secondo
          dell'articolo 145 del codice della navigazione,  a  seguito
          di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici  italiani  o
          di altri Paesi dell'Unione europea. 
                3. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  rilasciata
          tenuto   conto   degli   appositi   contratti    collettivi
          sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli  2
          e 3. 
                4. Non possono comunque essere iscritte nel  Registro
          internazionale le navi da  guerra,  le  navi  di  Stato  in
          servizio non commerciale, le navi da pesca e le  unita'  da
          diporto. 
                5. Le navi iscritte nel Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di  cui  all'articolo  224  del  codice
          della navigazione, come sostituito dall'articolo  7,  salvo
          che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
          lorda e nei limiti di  un  viaggio  di  cabotaggio  mensile
          quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un  viaggio
          in provenienza o  diretto  verso  un  altro  Stato,  se  si
          osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
          b) e c). Le predette navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite  massimo  di  sei  viaggi  mensili  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine, se osservano i criteri di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato    esclusivamente    personale     italiano     o
          comunitario.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  4  aprile
          2005,  n.  95  (Regolamento  di  sicurezza  recante   norme
          tecniche per le navi destinate esclusivamente  al  noleggio
          per finalita' turistiche): 
                «Art. 9 (Certificato di  sicurezza).  -  1.  Le  navi
          nuove ed esistenti sono  provviste  di  un  certificato  di
          sicurezza per le navi adibite  esclusivamente  al  noleggio
          per  finalita'  turistiche  secondo  il  modello  riportato
          nell'Allegato II, rilasciato dalle autorita'  marittime  al
          termine della visita iniziale di cui all'art. 5,  comma  1,
          lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni
          internazionali applicabili. 
                2. Il certificato di sicurezza per  le  navi  adibite
          esclusivamente al  noleggio  per  finalita'  turistiche  e'
          rilasciato per un periodo non superiore a dodici  mesi.  La
          validita'  del  certificato  puo'  essere  prorogata  dalle
          autorita' marittime per una durata massima  di  un  mese  a
          decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Il
          certificato di sicurezza delle navi  per  le  navi  adibite
          esclusivamente al  noleggio  per  finalita'  turistiche  e'
          rinnovato  al  termine  della  visita  di  rinnovo  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera b). 
                3.   Tutto   l'equipaggiamento   marittimo   previsto
          nell'Allegato 1 e compreso  negli  allegati  A1  e  A2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,  n.
          407, con il quale e'  stato  approvato  il  Regolamento  di
          attuazione delle direttive  96/98/CE  e  98/85/CE  relative
          all'equipaggiamento marittimo e successive modifiche,  deve
          essere di tipo  approvato;  in  particolare,  il  materiale
          indicato  nell'allegato  A1  deve  essere   conforme   alla
          direttiva MED, mentre quello compreso nell'allegato A2 deve
          essere di tipo approvato  dall'Amministrazione  secondo  le
          procedure dettate  con  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 15-ter,  comma  3,
          20, comma 2 e 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171 (Codice della nautica da diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
          luglio 2003, n. 172): 
                «Art.  15-ter  (Iscrizione   delle   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche).  -
          Omissis 
                3. I documenti di navigazione per le navi di  cui  al
          comma 1 sono: 
                  a) la licenza per navi destinate esclusivamente  al
          noleggio  per  finalita'  turistiche  redatta   su   modulo
          conforme al modello approvato  con  decreto  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  b) il ruolino di equipaggio,  di  cui  all'articolo
          38; 
                  c) il libro unico di bordo. 
                Omissis.» 
                «Art.  20   (Iscrizione   provvisoria   di   navi   e
          imbarcazioni da diporto). - Omissis 
                2.  L'assegnazione  del  numero  di  immatricolazione
          determina  l'iscrizione   dell'unita'   condizionata   alla
          successiva  presentazione  del  titolo  di  proprieta',  da
          effettuare a cura dell'intestatario della fattura  entro  e
          non oltre sei mesi  dalla  data  dell'assegnazione  stessa.
          Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati  la  licenza
          provvisoria di navigazione, il certificato di  sicurezza  e
          il ruolino di equipaggio. 
                Omissis.» 
                «Art.  58  (Durata  dei   procedimenti).   -   1.   I
          procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto
          devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla
          data di presentazione della documentazione prescritta. 
                1-bis. Il termine di cui al  comma  1  e'  ridotto  a
          sette giorni in caso di richiesta di estratto dai  registri
          o copie di documenti. 
                1-ter. Il termine di cui al  comma  1  e'  ridotto  a
          sette  giorni   per   l'iscrizione   provvisoria   di   cui
          all'articolo 20. 
                2. Il termine di cui al comma 1 si applica  anche  al
          procedimento  di  rilascio  del  certificato  limitato   di
          radiotelefonista  per  l'uso  di  apparati  radiotelefonici
          installati a bordo di navi di stazza lorda  inferiore  alle
          centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore  a  60
          watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto  del  Ministro
          per le poste e le telecomunicazioni  in  data  21  novembre
          1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana in data 23 febbraio  1957,  n.  50,  e  successive
          modificazioni, qualora  il  predetto  certificato  riguardi
          l'uso  di  apparati  installati  a  bordo  di   unita'   da
          diporto.».