Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «dai registri» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'ATCN»;
b) al comma 1, le parole «all'ufficio di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «all'UCON tramite uno STED»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Lo STED trasmette
all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata
l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia
trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il
nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto
dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonche'
dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla
cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di
bordo.»;
d) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima procedura e' adottata in caso di passaggio dalla categoria
delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, lettera c), del codice.»;
e) al comma 4, dopo le parole «dall'autorita'» sono inserite le
seguenti: «marittima o della navigazione interna»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il proprietario che
intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto
presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla
dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta e' rilasciato
dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla
osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di
vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia
dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unita' da diporto
dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di
trasferimento all'estero dell'unita' da diporto, lo STED invia
all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla
cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero
prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia
il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti
tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unita'
all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il
proprietario dell'unita' da diporto comunica all'UCON, tramite uno
STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e,
qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' da
diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'UCON cancella l'unita' da
diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel
registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal
proprietario.»;
h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di
iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora
siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo
di proprieta', l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto
dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di
navigazione e del certificato di sicurezza.».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 16 (Cancellazione dall'ATCN). - 1. La domanda
per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
del codice e' presentata all'UCON tramite uno STED.
2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la
cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o
l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia
trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED
procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26
luglio 1984, n. 413, nonche' dell'INAIL. Ottenuto il nulla
osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della
quale lo STED ritira i documenti di bordo.
3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione
in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai
fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi
relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali
crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data
immediata comunicazione all'INPS. La medesima procedura e'
adottata in caso di passaggio dalla categoria delle
imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo
21, comma 2, lettera c), del codice.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di
cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato
dall'autorita' marittima o della navigazione interna
competente e attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all'estero la
propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON,
tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla
dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta e'
rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma
2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED
copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di
navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita
all'UCON, che cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con
decorrenza dalla data del medesimo atto.
6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita' da
diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del
proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con
l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON,
previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla
osta e dispone la restituzione all'interessato dei
documenti tecnici necessari per la successiva
immatricolazione dell'unita' all'estero. Lo STED ritira i
documenti di navigazione. Il proprietario dell'unita' da
diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi
dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora
la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' da
diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia
apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'UCON cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con
decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero
o da quella della dichiarazione rilasciata dal
proprietario.
6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui
all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi
dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che
sia stato presentato a uno STED il titolo di proprieta',
l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto dall'ATCN e
dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di
navigazione e del certificato di sicurezza.».