Art. 16 
 
Modifiche  all'articolo   16   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole «dai registri» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'ATCN»; 
    b) al  comma  1,  le  parole  «all'ufficio  di  iscrizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'UCON tramite uno STED»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Lo  STED  trasmette
all'UCON  la  domanda  per  la   cancellazione.   L'UCON,   accertata
l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali  di  garanzia
trascritti richiede, dandone  conoscenza  allo  STED  procedente,  il
nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  previsto
dall'articolo  15  della  legge  26  luglio  1984,  n.  413,  nonche'
dell'INAIL.  Ottenuto   il   nulla   osta,   l'UCON   provvede   alla
cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira  i  documenti  di
bordo.»; 
    d) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
medesima procedura e' adottata in caso di passaggio  dalla  categoria
delle imbarcazioni a quella dei natanti ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 2, lettera c), del codice.»; 
    e) al comma 4, dopo le parole «dall'autorita'» sono  inserite  le
seguenti: «marittima o della navigazione interna»; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il proprietario che
intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da  diporto
presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta  alla
dismissione della bandiera nazionale. Il  nulla  osta  e'  rilasciato
dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla
osta, l'alienante presenta allo  STED  copia  conforme  dell'atto  di
vendita e  i  documenti  di  navigazione.  Lo  STED  invia  la  copia
dell'atto di vendita  all'UCON,  che  cancella  l'unita'  da  diporto
dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.»; 
    g) il comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  In  caso  di
trasferimento  all'estero  dell'unita'  da  diporto,  lo  STED  invia
all'UCON  la  richiesta  del  proprietario   di   nulla   osta   alla
cancellazione dall'ATCN  con  l'indicazione  del  registro  straniero
prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia
il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti
tecnici necessari  per  la  successiva  immatricolazione  dell'unita'
all'estero.  Lo  STED  ritira  i   documenti   di   navigazione.   Il
proprietario dell'unita' da diporto comunica  all'UCON,  tramite  uno
STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero  e,
qualora la legislazione del  Paese  di  destinazione  dell'unita'  da
diporto non  preveda  l'iscrizione  in  registri,  rilascia  apposita
dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  L'UCON  cancella  l'unita'  da
diporto  dall'ATCN  con  decorrenza  dalla  data  di  iscrizione  nel
registro straniero o da quella  della  dichiarazione  rilasciata  dal
proprietario.»; 
    h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nel  caso  di
iscrizione provvisoria di cui all'articolo  20  del  codice,  qualora
siano   decorsi   sei   mesi   dall'assegnazione   del   numero    di
immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il  titolo
di  proprieta',  l'UCON  cancella  d'ufficio  l'unita'   da   diporto
dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria  di
navigazione e del certificato di sicurezza.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 16 (Cancellazione dall'ATCN). - 1.  La  domanda
          per la cancellazione ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
          del codice e' presentata all'UCON tramite uno STED. 
                2. Lo STED  trasmette  all'UCON  la  domanda  per  la
          cancellazione.   L'UCON,    accertata    l'inesistenza    o
          l'estinzione  di  eventuali  diritti  reali   di   garanzia
          trascritti   richiede,   dandone   conoscenza   allo   STED
          procedente, il nulla  osta  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26
          luglio 1984, n. 413, nonche' dell'INAIL. Ottenuto il  nulla
          osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a  seguito  della
          quale lo STED ritira i documenti di bordo. 
                3. Per le unita' da diporto destinate  all'iscrizione
          in un registro di un altro Paese  dell'Unione  europea,  ai
          fini dell'accertamento di cui all'articolo 15  della  legge
          26  luglio  1984,  n.  413,  l'interessato   presenta   una
          dichiarazione  sostitutiva  di  atto   notorio   attestante
          l'avvenuto pagamento degli eventuali  crediti  contributivi
          relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali
          crediti.  Dell'avvenuta  cancellazione  deve  essere   data
          immediata comunicazione all'INPS. La medesima procedura  e'
          adottata  in  caso  di  passaggio  dalla  categoria   delle
          imbarcazioni a quella dei natanti  ai  sensi  dell'articolo
          21, comma 2, lettera c), del codice. 
                4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di
          cancellazione e' corredata dal processo  verbale  compilato
          dall'autorita'  marittima  o  della   navigazione   interna
          competente e attestante l'evento. 
                5. Il proprietario che intende vendere all'estero  la
          propria imbarcazione o nave da diporto  presenta  all'UCON,
          tramite  uno  STED,  la  richiesta  di  nulla   osta   alla
          dismissione della bandiera  nazionale.  Il  nulla  osta  e'
          rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma
          2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta  allo  STED
          copia conforme  dell'atto  di  vendita  e  i  documenti  di
          navigazione. Lo STED invia la copia  dell'atto  di  vendita
          all'UCON, che cancella l'unita' da  diporto  dall'ATCN  con
          decorrenza dalla data del medesimo atto. 
                6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita' da
          diporto,  lo  STED  invia   all'UCON   la   richiesta   del
          proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con
          l'indicazione del  registro  straniero  prescelto.  L'UCON,
          previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla
          osta  e  dispone  la   restituzione   all'interessato   dei
          documenti   tecnici    necessari    per    la    successiva
          immatricolazione dell'unita' all'estero. Lo STED  ritira  i
          documenti di navigazione. Il  proprietario  dell'unita'  da
          diporto comunica all'UCON, tramite uno  STED,  gli  estremi
          dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e,  qualora
          la legislazione del Paese di  destinazione  dell'unita'  da
          diporto non  preveda  l'iscrizione  in  registri,  rilascia
          apposita  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          L'UCON  cancella  l'unita'   da   diporto   dall'ATCN   con
          decorrenza dalla data di iscrizione nel registro  straniero
          o   da   quella   della   dichiarazione   rilasciata    dal
          proprietario. 
                6-bis. Nel caso  di  iscrizione  provvisoria  di  cui
          all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei  mesi
          dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza  che
          sia stato presentato a uno STED il  titolo  di  proprieta',
          l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto  dall'ATCN  e
          dispone allo STED il ritiro della  licenza  provvisoria  di
          navigazione e del certificato di sicurezza.».