Art. 17 
 
                Rinnovo della licenza di navigazione 
                 per imbarcazioni e navi da diporto 
 
  1. L'articolo 17 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 17 (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e
navi da diporto). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 24,  comma  1,
del  codice,  per  il  rinnovo  della  licenza  di  navigazione   per
imbarcazioni e navi da diporto  il  proprietario  presenta  all'UCON,
tramite uno STED, i seguenti documenti: 
      a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; 
      b) l'attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da  un  organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio  2016,
n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto  legislativo  14  giugno
2011, n. 104. 
    2. In caso di furto, smarrimento,  deterioramento  o  distruzione
della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o
dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in
nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti  l'originale  o
la copia conforme della denuncia presentata all'autorita'  competente
e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa  validazione
dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario  il
rilascio del duplicato della licenza di navigazione.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
                «Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1.
          La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche
          del tipo e delle caratteristiche  principali  dello  scafo,
          come definite nell'articolo 3, comma  1,  lettera  h),  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5  e  dell'apparato
          motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g),
          del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. 
                2.  La  ricevuta  dell'avvenuta   presentazione   dei
          documenti  necessari  per  il  rinnovo   rilasciata   dallo
          Sportello telematico del diportista (STED)  sostituisce  la
          licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo
          e del ruolino di equipaggio e della licenza per  l'apparato
          ricetrasmittente di bordo per la durata massima di sessanta
          giorni.  Lo  sportello  telematico  del  diportista  (STED)
          rinnova la licenza di  navigazione  entro  sessanta  giorni
          dalla presentazione dei documenti.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.