Art. 17
Rinnovo della licenza di navigazione
per imbarcazioni e navi da diporto
1. L'articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e
navi da diporto). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1,
del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per
imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON,
tramite uno STED, i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione
della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o
dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in
nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o
la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente
e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione
dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il
rilascio del duplicato della licenza di navigazione.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1.
La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato
motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g),
del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo
Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la
licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo
e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato
ricetrasmittente di bordo per la durata massima di sessanta
giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di navigazione entro sessanta giorni
dalla presentazione dei documenti.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.