Art. 18
Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172
1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Rinnovo della licenza per navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Nei casi
previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della
licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita'
turistiche il proprietario presenta all'autorita' marittima di
iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione
della licenza, l'autorita' marittima di iscrizione della nave
rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il
duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia
presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza
deteriorata.».
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), si
vedano le note all'articolo 17.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile
2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme
tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche):
«Art. 5 (Tipi di visite). - 1. Le navi di cui
all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte
alle seguenti visite:
a. visita iniziale, prima dell'immissione
nell'esercizio dell'attivita' di noleggio per finalita'
turistiche o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento
dei certificati di sicurezza;
b. visite di rinnovo, ogni anno;
c. visite occasionali, quando se ne verifichi la
necessita'.
2. Le visite sono effettuate, su richiesta del
proprietario o di un suo rappresentante, da un organismo
tecnico scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo
legale rappresentante.
3. L'esito della visita, riportato in un
dichiarazione ai fini del noleggio rilasciata
dall'organismo tecnico, e' annotato sul Certificato di
Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita'
turistiche di cui al successivo art. 9 comma 1
dall'autorita' marittima, o, all'estero, dall'autorita'
consolare. Copia del certificato di sicurezza e copia
dell'attestato devono essere inviate dall'autorita'
marittima o consolare all'autorita' marittima del porto di
iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune
annotazioni sul registro.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.