Art. 18 
 
Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente  al  noleggio
  per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
  2003, n. 172 
 
  1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: 
    «Art.  17-bis  (Rinnovo  della   licenza   per   navi   destinate
esclusivamente  al  noleggio  per   finalita'   turistiche   di   cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.  172).  -  1.  Nei  casi
previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo  della
licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio  per  finalita'
turistiche  il  proprietario  presenta  all'autorita'  marittima   di
iscrizione i seguenti documenti: 
      a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; 
      b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all'articolo 5,
comma 3,  del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da  un  organismo  tecnico
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
    2. In caso di furto, smarrimento,  deterioramento  o  distruzione
della  licenza,  l'autorita'  marittima  di  iscrizione  della   nave
rilascia,  su  richiesta  del  proprietario   o   dell'armatore,   il
duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della  denuncia
presentata   all'autorita'   competente   e    l'eventuale    licenza
deteriorata.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
          18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto  ed
          attuazione   della   direttiva    2003/44/CE,    a    norma
          dell'articolo 6 della legge 8  luglio  2003,  n.  172),  si
          vedano le note all'articolo 17. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  4  aprile
          2005,  n.  95  (Regolamento  di  sicurezza  recante   norme
          tecniche per le navi destinate esclusivamente  al  noleggio
          per finalita' turistiche): 
                «Art. 5 (Tipi  di  visite).  -  1.  Le  navi  di  cui
          all'articolo 1 del  presente  regolamento  sono  sottoposte
          alle seguenti visite: 
                  a.   visita   iniziale,    prima    dell'immissione
          nell'esercizio dell'attivita'  di  noleggio  per  finalita'
          turistiche o, per navi  esistenti,  prima  dell'ottenimento
          dei certificati di sicurezza; 
                  b. visite di rinnovo, ogni anno; 
                  c. visite occasionali, quando se  ne  verifichi  la
          necessita'. 
                2.  Le  visite  sono  effettuate,  su  richiesta  del
          proprietario o di un suo rappresentante,  da  un  organismo
          tecnico scelto  dal  proprietario  dell'unita'  o  dal  suo
          legale rappresentante. 
                3.   L'esito   della   visita,   riportato   in    un
          dichiarazione   ai    fini    del    noleggio    rilasciata
          dall'organismo tecnico,  e'  annotato  sul  Certificato  di
          Sicurezza delle  navi  adibite  a  noleggio  per  finalita'
          turistiche  di  cui  al   successivo   art.   9   comma   1
          dall'autorita'  marittima,  o,  all'estero,  dall'autorita'
          consolare. Copia  del  certificato  di  sicurezza  e  copia
          dell'attestato   devono   essere   inviate   dall'autorita'
          marittima o consolare all'autorita' marittima del porto  di
          iscrizione  o  di  prevista  iscrizione  per  le  opportune
          annotazioni sul registro.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.