Art. 19
Individuazione delle unita'
da diporto iscritte nell'ATCN
1. L'articolo 19 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Individuazione delle unita' da diporto iscritte
nell'ATCN). - 1. La sigla o il numero di individuazione delle unita'
da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello
scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le
lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15
centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.».