Art. 19 
 
                     Individuazione delle unita' 
                    da diporto iscritte nell'ATCN 
 
  1. L'articolo 19 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  19  (Individuazione  delle  unita'  da  diporto   iscritte
nell'ATCN). - 1. La sigla o il numero di individuazione delle  unita'
da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati  estremi  dello
scafo, a destra di prora e  a  sinistra  di  poppa.  I  numeri  e  le
lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15
centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.».