Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nel
registro delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'ATCN».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Costruzione delle imbarcazioni da diporto).
- 1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le
imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro
delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del
libro II, titolo I, del codice della navigazione e del
libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente
articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione
nell'ATCN e' costituito dall'estratto del registro delle
navi in costruzione.».