Art. 2 
 
Modifiche   all'articolo   2   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1.  All'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nel
registro  delle  imbarcazioni  da  diporto»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nell'ATCN». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 2 (Costruzione delle imbarcazioni da  diporto).
          - 1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per  le
          imbarcazioni da diporto. 
                2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro
          delle navi in costruzione si applicano le disposizioni  del
          libro II, titolo I, del  codice  della  navigazione  e  del
          libro II, titolo I, del regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione, parte navigazione marittima. 
                3. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo,  il  titolo  di   proprieta'   per   l'iscrizione
          nell'ATCN e' costituito dall'estratto  del  registro  delle
          navi in costruzione.».