Art. 20
Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 20, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole
«la stessa e'» e' inserita la seguente: «stata».
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 20 (Potenza dei motori). - 1. I certificati per
l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore
del codice costituiscono documento di bordo.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del
certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa
presentazione della relativa denuncia alle autorita'
competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al
rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di
potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del
certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore
munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa
presentazione della relativa denuncia alle autorita'
competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il
quale la stessa e' stata depositata o richiede una nuova
dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore
del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto
della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato,
previa presentazione della relativa denuncia alle autorita'
competenti, chiede il duplicato al costruttore o
all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno
dei soggetti commerciali deputati al rilascio della
dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri
prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'accertamento della potenza del motore e il
rilascio del relativo documento. Per la prestazione
l'interessato e' tenuto al pagamento del compenso previsto
al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre
1986, n. 870, e successive modificazioni.».