Art. 20 
 
Modifiche  all'articolo   20   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  20,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole
«la stessa e'» e' inserita la seguente: «stata». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 20 (Potenza dei motori). - 1. I certificati per
          l'uso del motore rilasciati prima  dell'entrata  in  vigore
          del codice costituiscono documento di bordo. 
                2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del
          certificato per l'uso  del  motore,  l'interessato,  previa
          presentazione  della  relativa  denuncia   alle   autorita'
          competenti, richiede al costruttore o all'importatore o  al
          rivenditore autorizzato del  motore  una  dichiarazione  di
          potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice. 
                3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del
          certificato per l'uso del motore, se si  tratta  di  motore
          munito di dichiarazione di potenza,  l'interessato,  previa
          presentazione  della  relativa  denuncia   alle   autorita'
          competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio  presso  il
          quale la stessa e' stata depositata o  richiede  una  nuova
          dichiarazione di potenza al costruttore  o  all'importatore
          del motore. 
                4. In caso di  smarrimento,  deterioramento  o  furto
          della dichiarazione di potenza del  motore,  l'interessato,
          previa presentazione della relativa denuncia alle autorita'
          competenti,  chiede   il   duplicato   al   costruttore   o
          all'importatore del motore. 
                5. Nei casi di cui ai commi 2, 3  e  4  del  presente
          articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad  alcuno
          dei  soggetti  commerciali  deputati  al   rilascio   della
          dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai  centri
          prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti l'accertamento della  potenza  del  motore  e  il
          rilascio  del  relativo  documento.  Per   la   prestazione
          l'interessato e' tenuto al pagamento del compenso  previsto
          al n. 9 della tabella 3 allegata  alla  legge  1°  dicembre
          1986, n. 870, e successive modificazioni.».