Art. 21
Processo verbale di dichiarazione
o di revoca di armatore
1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di
armatore). - 1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la
dichiarazione o la revoca di armatore, quando e' fatta verbalmente,
deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve
contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del
codice.
2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per
l'adempimento delle formalita' di trascrizione.».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, commi 2 e
4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 24-bis (Dichiarazione di armatore). - Omissis
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono
fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata,
anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero
verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la
revoca sono raccolte dallo sportello telematico del
diportista (STED) con processo verbale nelle forme
stabilite nel regolamento di attuazione del presente
codice.
Omissis
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza
dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
Omissis.».