Art. 21 
 
                  Processo verbale di dichiarazione 
                       o di revoca di armatore 
 
  1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis (Processo verbale di dichiarazione o  di  revoca  di
armatore). - 1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la
dichiarazione o la revoca di armatore, quando e'  fatta  verbalmente,
deve constare  da  processo  verbale  assunto  da  uno  STED  e  deve
contenere le indicazioni di cui all'articolo  24-bis,  comma  4,  del
codice. 
    2.  Dell'atto  viene  rilasciata  copia  agli   interessati   per
l'adempimento delle formalita' di trascrizione.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, commi  2  e
          4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172): 
                «Art. 24-bis (Dichiarazione di armatore). - Omissis 
                2. La dichiarazione e  la  revoca  di  armatore  sono
          fatte per  atto  scritto  con  sottoscrizione  autenticata,
          anche dai soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  ovvero
          verbalmente. In quest'ultimo caso  la  dichiarazione  e  la
          revoca  sono  raccolte  dallo  sportello   telematico   del
          diportista  (STED)  con  processo   verbale   nelle   forme
          stabilite  nel  regolamento  di  attuazione  del   presente
          codice. 
                Omissis 
                4. La dichiarazione di armatore deve contenere: 
                  a) i dati anagrafici, il domicilio o  la  residenza
          dell'armatore; 
                  b) gli elementi di individuazione dell'unita'. 
                Omissis.».