Art. 22 
 
            Identificativo per la navigazione temporanea 
 
  1. L'articolo 21 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 21 (Identificativo per la  navigazione  temporanea).  -  1.
L'identificativo  per   la   navigazione   temporanea   e'   generato
automaticamente dal CED su base nazionale  ed  e'  costituito  da  un
numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP". 
    2. L'identificativo e' riportato in  modo  ben  visibile  su  due
tabelle apposte su ciascun fianco dell'unita' da diporto, a destra di
prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con
le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1.».