Art. 22
Identificativo per la navigazione temporanea
1. L'articolo 21 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Identificativo per la navigazione temporanea). - 1.
L'identificativo per la navigazione temporanea e' generato
automaticamente dal CED su base nazionale ed e' costituito da un
numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP".
2. L'identificativo e' riportato in modo ben visibile su due
tabelle apposte su ciascun fianco dell'unita' da diporto, a destra di
prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con
le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1.».