Art. 23 
 
Modifiche  all'articolo   22   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  22,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio  2008,  n.  146,  le  parole
«dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e»  sono
soppresse e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «di  cui
all'articolo 21, comma 1». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 22 (Apparato ricetrasmittente di bordo  per  la
          navigazione temporanea). - 1. Le  unita'  autorizzate  alla
          navigazione temporanea sono dotate almeno  di  un  apparato
          ricetrasmittente radiotelefonico  ad  onde  metriche  (VHF)
          anche di tipo portatile, nei limiti previsti  dall'articolo
          29 del codice. L'apparato e' utilizzato solo ai fini  della
          sicurezza della navigazione. 
                2. L'ispettorato  territoriale  del  Ministero  dello
          sviluppo economico assegna un  indicativo  di  chiamata  di
          identificazione, valido  indipendentemente  dall'unita'  su
          cui l'apparato  e'  installato,  costituito  dal  nome  del
          titolare dell'autorizzazione seguito dal numero progressivo
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1. 
                3. L'utilizzo dell'apparato non e' soggetto a licenza
          di esercizio.».