Art. 23
Modifiche all'articolo 22 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole
«dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e» sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui
all'articolo 21, comma 1».
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 22 (Apparato ricetrasmittente di bordo per la
navigazione temporanea). - 1. Le unita' autorizzate alla
navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF)
anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo
29 del codice. L'apparato e' utilizzato solo ai fini della
sicurezza della navigazione.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello
sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di
identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su
cui l'apparato e' installato, costituito dal nome del
titolare dell'autorizzazione seguito dal numero progressivo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1.
3. L'utilizzo dell'apparato non e' soggetto a licenza
di esercizio.».