Art. 26 
 
Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale,  nautica
  sociale, comando e condotta di unita' da diporto 
 
  1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 24-bis (Deposito dei documenti di bordo presso  l'autorita'
doganale). - 1.  In  caso  di  lavori  di  trasformazione  di  unita'
battenti  bandiera  di  Paesi   terzi   presso   cantieri   italiani,
nell'applicazione  dei  regimi  doganali  previsti  per  le  suddette
lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n.  952/2013
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  9  ottobre  2013,  il
proprietario, l'armatore o l'utilizzatore  in  locazione  finanziaria
puo' consegnare agli uffici doganali  competenti  il  certificato  di
iscrizione nel registro straniero o altro atto  equivalente,  che  e'
trattenuto   dall'autorita'   doganale   fino   alla   riesportazione
dell'unita',  al  fine  di  avere  semplificazioni   procedurali   di
carattere nazionale,  da  definire  con  determinazione  dell'Agenzia
delle dogane e dei Monopoli. 
    Art. 24-ter  (Nautica  sociale).  -  1.  L'autorita'  competente,
nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei
relativi specchi acquei, individua con priorita'  le  aree  destinate
all'ormeggio, anche a secco, delle unita' appartenenti  alla  nautica
sociale di cui all'articolo 2-bis del  codice,  nonche'  gli  scivoli
pubblici per la messa in acqua delle medesime unita'  e  le  aree  di
sosta dei relativi carrelli. 
    2.  Le  unita'  da  diporto  appartenenti  alla  nautica  sociale
usufruiscono, se in transito ai  sensi  dell'articolo  49-nonies  del
codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per  cento
per la fornitura dei servizi in  banchina  nelle  strutture  dedicate
alla nautica da diporto. 
    3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di
cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori  delle  aree  marine
protette tengono  in  dovuta  considerazione  le  unita'  da  diporto
appartenenti  alla  nautica  sociale  e  disciplinano  le   eventuali
agevolazioni per le medesime. 
    Art. 24-quater (Comando e condotta di unita' da  diporto).  -  1.
Per  comando  di  un'unita'  da  diporto  si  intende   il   processo
decisionale concernente la direzione  nautica  dell'unita',  come  la
rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire
gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana  in  mare.  Il
comando, che non implica la necessita'  di  tenere  costantemente  il
timone dell'unita', comporta l'assunzione delle responsabilita' della
direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la  cui
esecuzione materiale puo' essere affidata a terzi. 
    2. Per condotta di  un'unita'  da  diporto  si  intende  la  sola
direzione del timone dell'unita'.». 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013  che  istituisce
          il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E.
          10 ottobre 2013, n. L 269/1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 49-nonies e
          49-decies, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171
          (Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
          luglio 2003, n. 172): 
                «Art. 2-bis (Nautica  sociale).  -  1.  Ai  fini  del
          presente codice si intende per nautica sociale: 
                  a) la navigazione da diporto  effettuata  in  acque
          marittime o interne  per  fini  esclusivamente  sportivi  o
          ricreativi e senza scopo  di  lucro,  mediante  natanti  da
          diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di  lunghezza
          fino a sei metri, misurata  secondo  la  norma  armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666; 
                  b)  il  complesso  delle  attivita'  finalizzate  a
          diffondere la conoscenza e  la  pratica  della  nautica  da
          diporto a favore degli studenti degli  istituti  scolastici
          di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a  nove  anni,
          oppure, anche a scopo  di  ausilio  terapeutico,  a  favore
          delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3,  comma
          1, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  o  con  disturbi
          psicologici, dell'apprendimento o della personalita'. 
                2. Con il  regolamento  di  attuazione  del  presente
          codice e' stabilita la disciplina della nautica  sociale  e
          le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle  unita'  da
          diporto in transito e  per  la  fornitura  dei  servizi  in
          banchina.» 
                «Art. 49-novies (Disciplina del transito delle unita'
          da diporto). - 1. I concessionari delle strutture  dedicate
          alla nautica da diporto di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettere  a)  e  b),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono  permanentemente
          riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti
          di banchina per gli accosti in transito o che approdano per
          rifugio,  commisurate  alle  dimensioni  delle  unita'   da
          ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio,  agitazione
          residua  all'ormeggio  e  apprestamenti  impiantistici  con
          prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione.  I
          tratti di banchina sono riservati per la durata massima  di
          72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
          nei casi di avaria  all'unita',  salvo  che  la  permanenza
          oltre tali termini  non  sia  giustificata  da  ragioni  di
          sicurezza della navigazione. L'ormeggio per  le  unita'  da
          diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito
          per  un  tempo  non  inferiore  alle  4   ore   giornaliere
          individuato dal concessionario nella  fascia  oraria  dalle
          ore 9.00 alle ore 19.00 e  per  non  piu'  di  tre  ormeggi
          nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari  relativi
          all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o  per
          rifugio sono resi pubblici dal gestore dei  porti  e  degli
          approdi turistici. 
                2. Nel periodo dal  15  giugno  al  15  settembre  di
          ciascun anno il numero degli accosti riservato al  transito
          e'  determinato  nell'otto  per  cento  dei   posti   barca
          disponibili. Negli altri periodi dell'anno  il  numero  dei
          posti barca e' stabilito come segue: 
                  a) fino a 50 posti barca: due; 
                  b) fino a 100 posti barca: tre; 
                  c) fino a 150 posti barca: cinque; 
                  d) fino a 250 posti barca: dieci; 
                  e) da 251 a 500 posti barca: quindici; 
                  f) da 501 a 750 posti barca: venti; 
                  g) oltre 750 posti barca: venticinque. 
                3. Nel periodo dal  15  giugno  al  15  settembre  di
          ciascun anno il numero degli accosti riservato al  transito
          destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a
          motore, condotte da persone con disabilita' o  con  persone
          con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno  per  cento
          dei posti barca disponibili. Negli altri periodi  dell'anno
          il numero dei posti barca e' stabilito come segue: 
                  a) fino a 80 posti barca: uno; 
                  b) fino a 150 posti barca: due; 
                  c) fino a 300 posti barca: tre; 
                  d) da 300 a 400 posti barca: quattro; 
                  e) da 400 a 700 posti barca: sei; 
                  f) oltre 700 posti barca: otto. 
                4. Per la finalita' di cui al comma 3  e'  scelta  di
          preferenza  una  area  che  risulta  di  comodo  accesso  e
          collocata alla  minore  distanza  possibile  dai  punti  di
          erogazione di acqua e di energia  elettrica.  Il  posto  di
          ormeggio  deve  essere  riconoscibile   mediante   la   sua
          delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante
          il simbolo identificativo della  destinazione  dell'area  e
          deve prevedere sistemi idonei allo specifico  attracco  che
          consentano comodo accesso e uso. 
                5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da
          diporto o la persona che conduce una unita' da diporto  con
          disabile a bordo,  a  pena  di  decadenza  dal  diritto  di
          ormeggio nell'attracco di cui al comma 3,  deve  comunicare
          al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o  via
          telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno
          24 ore di anticipo. In caso di beni del  demanio  marittimo
          non  in  concessione  la  citata  comunicazione  e'   fatta
          all'autorita' marittima competente. 
                6. Il posto di attracco riservato  alle  persone  con
          disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo'  essere
          occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in
          caso  di  arrivo  di  unita'  condotta   da   persona   con
          disabilita' o con persona  con  disabilita'  a  bordo,  che
          abbia fatto  richiesta  del  suo  utilizzo  secondo  quanto
          previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato. 
                7. Lo stazionamento nel punto di attracco di  cui  al
          comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato  da  altra
          unita' con persona con disabilita', per  un  giorno  e  una
          notte. Nel caso in cui  le  condizioni  metereologiche  non
          consentono  di  riprendere  la   navigazione,   l'autorita'
          marittima   puo'   autorizzare   il   prolungamento   dello
          stazionamento. 
                8. Le richieste e le prenotazioni  degli  accosti  di
          cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e
          siglato in ogni  singola  pagina  dall'autorita'  marittima
          territorialmente competente. 
                9. In occasione di manifestazioni sportive o  mostre,
          i posti di ormeggio riservati al  transito  possono  essere
          utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate
          per l'esposizione. 
                10. Negli altri beni del  demanio  marittimo  non  in
          regime di  concessione  destinati  alla  navigazione  e  al
          trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario
          marittimo competente e' disciplinata  la  riserva  per  gli
          accosti alle unita' da diporto in transito o che  approdano
          per  rifugio.  Con  la  medesima  ordinanza,  al  fine   di
          garantire la sicurezza portuale e della  navigazione,  sono
          altresi' individuati sistemi di regolazione  degli  accessi
          alle isole minori da parte dei passeggeri delle  unita'  da
          diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri. 
                11.  Il   capo   del   circondario   marittimo,   con
          riferimento alla compatibilita'  delle  strutture  dedicate
          alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
          509, con gli interessi marittimi e con la  sicurezza  della
          navigazione esprime il parere di competenza. 
                12. Nella acque interne,  nei  laghi,  nei  parchi  e
          nelle  riserve  od  oasi  naturali  attraversati  da  corsi
          d'acqua  o  che  comprendano  bacini   normalmente   fruiti
          dall'utenza  turistica   mediante   piccole   imbarcazioni,
          l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina
          le modalita'  attuative  e  operative  degli  accosti  alle
          unita' da diporto, a vela o a motore,  in  transito  o  che
          approdano per rifugio, nonche'  dei  punti  di  imbarco  di
          transito  idonei  alla  comoda  fruizione  da  parte  delle
          persone    con    disabilita'.    Le    tariffe    relative
          all'utilizzazione degli accosti in transito o  per  rifugio
          sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto  e  di
          imbarco. 
                13. In caso di mancata osservanza delle  disposizioni
          del   presente   articolo,   si   applicano   le   sanzioni
          amministrative previste dal  codice  della  navigazione  in
          materia di uso del demanio marittimo.» 
                «49-decies (Campi di ormeggio attrezzati). -  1.  Gli
          enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle
          norme vigenti in  materia  di  demanio  marittimo,  possono
          istituire campi boa e campi di ormeggio  attrezzati,  anche
          con l'impiego di  tecnologie  informatiche  e  telematiche,
          nelle zone di  riserva  generale  (zone  B)  o  di  riserva
          parziale (zone C) per le unita' da diporto autorizzate alla
          navigazione in tali  zone,  ai  sensi  del  regolamento  di
          organizzazione dell'area marina  protetta.  I  progetti  di
          installazione dei  citati  campi  sono  sottoposti,  previo
          nulla osta del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, al  parere  vincolante  dell'ufficio
          circondariale   marittimo   competente   per    territorio.
          Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota
          pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata  alle
          unita' a vela. 
                2. Allo scopo di tutelare  l'ecosistema,  nell'ambito
          dei campi boa e di ormeggio di cui al comma  1  e'  vietato
          l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di  ormeggio
          sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalita': 
                  a)  contenimento  dei   fenomeni   di   aratura   e
          danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio  delle
          unita' da diporto; 
                  b) erogazione di un numero limitato  e  annualmente
          programmato di permessi di stazionamento nell'area marina; 
                  c)  garanzia  della  trasparenza  dei  criteri   di
          accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme
          di pubblicita' degli stessi e di prenotazione non  onerosa,
          anche per via telematica. 
                3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e
          di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie  e
          giornaliere  di  stazionamento  negli  stessi,   anche   in
          relazione all'attivazione combinata di  servizi  aggiuntivi
          esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la
          cui applicazione acquisiscono il nulla osta  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                4. I proventi riscossi ai sensi  del  comma  3  dagli
          enti gestori sono destinati  al  recupero  delle  spese  di
          allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio,  a
          interventi volti a incrementare  la  protezione  ambientale
          dell'area marina protetta. 
                5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio  gli
          enti gestori  sono  tenuti  all'individuazione  di  sistemi
          compatibili con le caratteristiche  dei  fondali,  a  basso
          impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo  ingombro
          sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione  alla
          tipologia e alle dimensioni delle unita' per le quali viene
          effettuato l'ormeggio. 
                6.  Gli  enti  gestori  possono   allestire   sistemi
          tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto  degli
          ormeggi e delle strutture a terra, al fine  di  verificarne
          costantemente il corretto posizionamento e funzionamento. 
                7.  Al  fine  di   garantire   la   sicurezza   della
          navigazione, i campi boa e di ormeggio  sono  segnalati  in
          mare sulla base delle prescrizioni del  competente  Comando
          Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli  stessi
          devono essere comunicate  dagli  enti  gestori  all'Ufficio
          circondariale  marittimo  competente  per   il   successivo
          inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.».