Art. 26
Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale, nautica
sociale, comando e condotta di unita' da diporto
1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita'
doganale). - 1. In caso di lavori di trasformazione di unita'
battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani,
nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette
lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il
proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria
puo' consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di
iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che e'
trattenuto dall'autorita' doganale fino alla riesportazione
dell'unita', al fine di avere semplificazioni procedurali di
carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia
delle dogane e dei Monopoli.
Art. 24-ter (Nautica sociale). - 1. L'autorita' competente,
nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei
relativi specchi acquei, individua con priorita' le aree destinate
all'ormeggio, anche a secco, delle unita' appartenenti alla nautica
sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonche' gli scivoli
pubblici per la messa in acqua delle medesime unita' e le aree di
sosta dei relativi carrelli.
2. Le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale
usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del
codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento
per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate
alla nautica da diporto.
3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di
cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine
protette tengono in dovuta considerazione le unita' da diporto
appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali
agevolazioni per le medesime.
Art. 24-quater (Comando e condotta di unita' da diporto). - 1.
Per comando di un'unita' da diporto si intende il processo
decisionale concernente la direzione nautica dell'unita', come la
rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire
gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il
comando, che non implica la necessita' di tenere costantemente il
timone dell'unita', comporta l'assunzione delle responsabilita' della
direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui
esecuzione materiale puo' essere affidata a terzi.
2. Per condotta di un'unita' da diporto si intende la sola
direzione del timone dell'unita'.».
Note all'art. 26:
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce
il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E.
10 ottobre 2013, n. L 269/1.
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 49-nonies e
49-decies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172):
«Art. 2-bis (Nautica sociale). - 1. Ai fini del
presente codice si intende per nautica sociale:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque
marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o
ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da
diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza
fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attivita' finalizzate a
diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da
diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a nove anni,
oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore
delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
psicologici, dell'apprendimento o della personalita'.
2. Con il regolamento di attuazione del presente
codice e' stabilita la disciplina della nautica sociale e
le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da
diporto in transito e per la fornitura dei servizi in
banchina.»
«Art. 49-novies (Disciplina del transito delle unita'
da diporto). - 1. I concessionari delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente
riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti
di banchina per gli accosti in transito o che approdano per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da
ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione
residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con
prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I
tratti di banchina sono riservati per la durata massima di
72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza
oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di
sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da
diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito
per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere
individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi
nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per
rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli
approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito
e' determinato nell'otto per cento dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei
posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito
destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a
motore, condotte da persone con disabilita' o con persone
con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento
dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di
preferenza una area che risulta di comodo accesso e
collocata alla minore distanza possibile dai punti di
erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di
ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua
delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante
il simbolo identificativo della destinazione dell'area e
deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che
consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da
diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con
disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di
ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare
al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via
telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno
24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo
non in concessione la citata comunicazione e' fatta
all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con
disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere
occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in
caso di arrivo di unita' condotta da persona con
disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che
abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al
comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra
unita' con persona con disabilita', per un giorno e una
notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non
consentono di riprendere la navigazione, l'autorita'
marittima puo' autorizzare il prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di
cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e
siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima
territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre,
i posti di ormeggio riservati al transito possono essere
utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate
per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in
regime di concessione destinati alla navigazione e al
trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario
marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli
accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano
per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di
garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi
alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da
diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con
riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della
navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e
nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi
d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti
dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni,
l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina
le modalita' attuative e operative degli accosti alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che
approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di
transito idonei alla comoda fruizione da parte delle
persone con disabilita'. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio
sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di
imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni
del presente articolo, si applicano le sanzioni
amministrative previste dal codice della navigazione in
materia di uso del demanio marittimo.»
«49-decies (Campi di ormeggio attrezzati). - 1. Gli
enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono
istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche
con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche,
nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva
parziale (zone C) per le unita' da diporto autorizzate alla
navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di
organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo
nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio
circondariale marittimo competente per territorio.
Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota
pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle
unita' a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito
dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato
l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio
sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalita':
a) contenimento dei fenomeni di aratura e
danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle
unita' da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente
programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di
accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme
di pubblicita' degli stessi e di prenotazione non onerosa,
anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e
di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e
giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in
relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi
esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la
cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli
enti gestori sono destinati al recupero delle spese di
allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a
interventi volti a incrementare la protezione ambientale
dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli
enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi
compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso
impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro
sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla
tipologia e alle dimensioni delle unita' per le quali viene
effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi
tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli
ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne
costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della
navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in
mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando
Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi
devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio
circondariale marittimo competente per il successivo
inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.».