Art. 27
Modifiche all'articolo 27 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole
«paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 3».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 27 (Patenti di categoria C). - 1. Le patenti di
categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da
diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia
presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di
ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere
le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo
e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che
l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre
all'individuazione della persona, la disattivazione del
pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate
esclusivamente a soggetti portatori delle patologie
indicate nell'allegato I, paragrafo 3.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate
alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.».