Art. 27 
 
Modifiche  all'articolo   27   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo  27,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio  2008,  n.  146,  le  parole
«paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 3». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 27 (Patenti di categoria C). - 1. Le patenti di
          categoria C abilitano alla direzione nautica di  unita'  da
          diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri,  ove  sia
          presente a bordo almeno un'altra  persona  in  qualita'  di
          ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a  svolgere
          le funzioni manuali necessarie per la conduzione del  mezzo
          e la salvaguardia della vita  umana  in  mare,  sempre  che
          l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado  di
          consentire,   in   caso   di   caduta   in   mare,    oltre
          all'individuazione della  persona,  la  disattivazione  del
          pilota automatico e l'arresto dei motori. 
                2.  Le  patenti  di  categoria  C   sono   rilasciate
          esclusivamente  a  soggetti   portatori   delle   patologie
          indicate nell'allegato I, paragrafo 3. 
                3. Le patenti di cui al  comma  1  sono  assoggettate
          alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.».