Art. 3 
 
Modifiche   all'articolo   3   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 1  e'  sostituito  dal
seguente: «1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto
nell'ATCN,  il  titolo   di   proprieta'   puo'   essere   sostituito
dall'estratto del registro delle navi in costruzione.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 3 (Iscrizione delle navi da diporto). - 1.  Per
          l'iscrizione,  anche  provvisoria,  di  navi   da   diporto
          nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo'  essere  sostituito
          dall'estratto del registro delle navi in costruzione. 
                2. Qualora il proprietario di  una  nave  da  diporto
          iscritta in uno dei registri pubblici di uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea  chieda  l'iscrizione   nei   registri
          nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente
          presentare il certificato  di  cancellazione  dal  registro
          comunitario,  dal  quale  risultino  le   generalita'   del
          proprietario  stesso  e  gli  elementi  di   individuazione
          dell'unita'.».