Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto
nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito
dall'estratto del registro delle navi in costruzione.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Iscrizione delle navi da diporto). - 1. Per
l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto
nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito
dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto
iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro
dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri
nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente
presentare il certificato di cancellazione dal registro
comunitario, dal quale risultino le generalita' del
proprietario stesso e gli elementi di individuazione
dell'unita'.».