Art. 30 
 
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A,  B,
                           C e D, tipo D2 
 
  1. L'articolo 29 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 29 (Esame per il conseguimento delle  patenti  nautiche  di
categoria A, B, C e D, tipo D2). -  1.  Le  prove  di  esame  per  il
conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione
all'esame. 
    2. La prova teorica per il conseguimento delle  patenti  nautiche
di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione  entro
dodici miglia di distanza dalla costa,  e'  sostenuta  innanzi  a  un
esaminatore nominato, per la giurisdizione di  competenza,  dal  capo
del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del  Corpo  delle
capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli  ufficiali
superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in
congedo, i docenti degli istituti tecnici  del  settore  tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del  mezzo,
opzioni  conduzione  del  mezzo  navale  e  di  impianti  e  apparati
marittimi che hanno svolto  attivita'  didattica  presso  i  medesimi
istituti tecnici per almeno cinque anni in  materie  pertinenti  alla
navigazione e alla struttura e costruzione del  mezzo,  il  personale
della gente di mare in possesso  dell'abilitazione  non  inferiore  a
quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  25  luglio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6  agosto  2016,  o  a
quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo  5
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  10
maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto  di  2ª
classe di cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del  codice,  ovvero
innanzi  a  un  esaminatore  nominato,  per   la   giurisdizione   di
competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra  i  medesimi  soggetti
nonche' tra i funzionari,  anche  in  posizione  di  quiescenza,  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  abilitati  a  norma
della legge 1° dicembre 1986, n.  870.  Le  funzioni  di  esaminatore
possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o  dal
direttore dell'UMC. 
    3. La prova teorica per il conseguimento delle  patenti  nautiche
di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione  senza
alcun limite di distanza dalla costa,  e'  sostenuta  innanzi  a  una
commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita: 
      a) dal presidente, scelto  tra:  gli  ufficiali  superiori  del
Corpo di stato maggiore o gli ufficiali  di  grado  non  inferiore  a
tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in  servizio
permanente effettivo o in congedo; i docenti degli  istituti  tecnici
del   settore   tecnologico,   indirizzo   trasporti   e   logistica,
articolazione conduzione del  mezzo,  opzioni  conduzione  del  mezzo
navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto  attivita'
didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno  cinque  anni
in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione
del  mezzo;  il  personale  della  gente  di  mare  in  possesso   di
abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi  di  stazza
pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del  citato  decreto
25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del
richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono
essere svolte anche dal capo del circondario marittimo; 
      b) da un membro, scelto tra:  gli  ufficiali  del  Corpo  delle
capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano
di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli  ufficiali
e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla
condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti  su  navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT  di
cui, rispettivamente, agli articoli 8  e  9  del  citato  decreto  25
luglio 2016 o i capitani  del  diporto  di  cui  all'articolo  6  del
richiamato decreto n. 121 del 2005. 
    4. La prova teorica per il conseguimento delle  patenti  nautiche
di categoria B che abilitano al comando  delle  navi  da  diporto  e'
sostenuta  innanzi  a  una  commissione   nominata   dal   capo   del
compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 3, lettere
a) e b). 
    5. La prova pratica per il conseguimento delle  patenti  nautiche
di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione  entro
dodici miglia di distanza dalla  costa  e'  sostenuta  innanzi  a  un
esaminatore scelto secondo i criteri di cui  al  comma  2.  La  prova
pratica  per  le  medesime  patenti  nautiche  che   abilitano   alla
navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o  al  comando
di navi da diporto e'  sostenuta  innanzi  a  un  esaminatore  scelto
secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta  di  esame
per la prova pratica e' distinta dalla seduta di esame per  la  prova
teorica. Per lo  svolgimento  della  prova  di  navigazione  a  vela,
l'esaminatore e' affiancato da un istruttore professionale di vela di
cui all'articolo 49-quinquies del codice. 
    6. Le disposizioni di  cui  all'articolo  41,  comma  3-bis,  del
codice  si  applicano  alle  unita'  da  diporto  impiegate  per   lo
svolgimento della prova pratica. 
    7. I docenti di cui ai commi  2  e  3  possono  essere  anche  in
posizione  di  quiescenza,   ma   non   devono   aver   superato   il
settantacinquesimo anno di eta'. Ai soli  fini  di  cui  al  presente
articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano
di   lungo   corso   sono   considerati   equipollenti   a    quelli,
rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o  superiore  a
3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT. 
    8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche  per
il  conseguimento  delle  patenti  nautiche   sono   svolte   da   un
sottufficiale del Corpo delle  capitanerie  di  porto  ovvero  da  un
impiegato civile di ruolo del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
    9. Gli esaminatori,  gli  istruttori  professionali  di  vela,  i
segretari e  i  membri  delle  commissioni  di  esame  sono  nominati
assicurando la rotazione dei componenti tra le  diverse  sessioni  di
esame, anche al  fine  di  garantire  la  prevenzione  di  potenziali
conflitti di interesse. 
    10. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami e delle
esercitazioni  pratiche  obbligatorie  per  il  conseguimento   delle
patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
    11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
applicazione agli esami per il conseguimento delle  patenti  nautiche
della normativa a favore dei candidati con disabilita'  di  cui  alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' a  favore  dei  candidati  con
disturbi specifici dell'apprendimento  (DSA)  di  cui  alla  legge  8
ottobre 2010, n. 170, nel rispetto dell'Accordo tra Governo,  Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni  per  la
diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di  apprendimento
(DSA)», sancito nella seduta del  25  luglio  2012  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
192 del 18 agosto 2012 nonche' delle linee guida allegate al  decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  12
luglio 2011, n. 5669.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  5,  8  e  9  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          25  luglio  2016   (Requisiti   per   il   rilascio   delle
          certificazioni per il settore di coperta e di macchina  per
          gli iscritti alla gente di mare ai sensi della  Convenzione
          STCW): 
                «Art. 5 (Ufficiale di coperta). - 1.  L'ufficiale  di
          coperta  assume  la  responsabilita'  di  una  guardia   in
          navigazione, a livello operativo, a  bordo  di  navi  senza
          limiti riguardo alle caratteristiche  e  alla  destinazione
          della nave. 
                2. Per conseguire  il  certificato  di  ufficiale  di
          coperta occorrono i seguenti requisiti: 
                  a) essere in  possesso  di  un  diploma  di  scuola
          secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo
          trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo  navale,
          che fornisce le conoscenze di cui alla sezione  A-II/1  del
          codice   STCW,    riconosciuto    dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                  b) in alternativa al requisito di cui alla  lettera
          b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
          un  percorso  di  secondo  ciclo,  integrato  dal  previsto
          percorso formativo di coperta di cui  alla  sezione  A-II/1
          del codice STCW; 
                  c) avere effettuato dodici mesi di  navigazione  in
          attivita' di addestramento sui  compiti  e  sulle  mansioni
          dell'ufficiale di coperta di cui alla  sezione  A-II/1  del
          codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a
          500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione  STCW.
          Tale   addestramento   e'   annotato   sul   libretto    di
          addestramento di cui all'art.  4,  comma  4,  del  presente
          decreto, e puo' essere  sostituito  da  trentasei  mesi  di
          navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori
          a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 
                  d) aver svolto durante i periodi di navigazione  di
          cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia
          di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero  di
          un ufficiale di coperta dallo stesso delegato; 
                  e) aver frequentato, con esito favorevole, i  corsi
          antincendio  avanzato,  radar  osservatore  normale,  radar
          A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and
          teamwork, presso istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
          idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ed essere in possesso del  certificato  di  primo  soccorso
          sanitario  (first  aid)  rilasciato  e/o  riconosciuto  dal
          Ministero della salute; 
                  f)   essere   in   possesso    dell'attestato    di
          addestramento  di   marittimo   abilitato   ai   mezzi   di
          salvataggio   (MAMS)   istituito   dal   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                  g) aver sostenuto, con esito favorevole,  un  esame
          teorico pratico,  dopo  il  completamento  del  periodo  di
          navigazione previsto alle lettere c)  e  d),  sul  possesso
          delle competenze e capacita' di eseguire  i  compiti  e  le
          mansioni dell'ufficiale di  coperta  di  cui  alla  sezione
          A-II/1 del codice STCW, a livello operativo. 
                3. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e'  addetto
          a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve
          essere in possesso di apposita  abilitazione  rilasciata  o
          riconosciuta dal Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai
          sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW. 
                4. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta non  e'  in
          possesso  dell'addestramento  per  il  sistema  ECDIS,   il
          certificato e' rilasciato con limitazioni  per  il  sistema
          ECDIS. 
                5.  Nel  caso  in  cui  l'ufficiale  di  coperta   e'
          assegnato dal ruolo d'appello alla conduzione del  battello
          di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l'attestato  di
          addestramento  di   marittimo   abilitato   ai   mezzi   di
          salvataggio   veloci   istituito   dal   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti.» 
                «Art.  8  (Comandante  su  navi  di  stazza  pari   o
          superiore a 3000 GT). - 1. Il comandante assume il  comando
          di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT. 
                2. Per conseguire il  certificato  di  comandante  su
          navi di stazza pari o  superiore  a  3000  GT  occorrono  i
          seguenti requisiti: 
                  a) essere in  possesso  del  certificato  di  primo
          ufficiale di coperta su navi di stazza pari o  superiore  a
          3000 GT; 
                  b) essere in  possesso  di  un  diploma  di  scuola
          secondaria di  II  ciclo  dell'istituto  tecnico  indirizzo
          trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo  navale,
          che fornisce le conoscenze di cui alla sezione  A-II/1  del
          codice   STCW,    riconosciuto    dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                  c) in alternativa al requisito di cui alla  lettera
          b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
          un  percorso  di  secondo  ciclo,  integrato  dal  previsto
          percorso  formativo  per  l'acquisizione  delle  competenze
          specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
          STCW; 
                  d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
          qualita'  di  ufficiale  di  coperta  responsabile  di  una
          guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a
          3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
          risultanti dal  libretto  di  navigazione.  Il  periodo  di
          navigazione e' ridotto a  trenta  mesi,  nel  caso  in  cui
          dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo
          ufficiale su navi di stazza pari o  superiore  a  3000  GT,
          soggette  alle  disposizioni  della  Convenzione  STCW,   a
          livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; 
                  e)  aver  completato  un  modulo  formativo  e   di
          addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
          del codice STCW per  comandanti  e  primi  ufficiali.  Tale
          modulo  e'  svolto  presso  gli  istituti  autorizzati  dal
          Ministero   delle   infrastrutture    e    dei    trasporti
          relativamente    un     percorso     formativo     relativo
          all'acquisizione delle competenze specifiche di coperta; 
                  f)   essere   in   possesso    dell'attestato    di
          addestramento  di   marittimo   abilitato   ai   mezzi   di
          salvataggio veloci (MABEV) istituito  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                3. Nel caso in cui il comandante su  navi  di  stazza
          pari  o  superiore  a  3000   GT   non   e'   in   possesso
          dell'addestramento    per    il     sistema     ECDIS     e
          dell'addestramento per i mezzi di  salvataggio  veloci,  il
          certificato e' rilasciato con  limitazioni  all'imbarco  su
          navi dotate di sistema ECDIS, ovvero  dotate  di  mezzi  di
          salvataggio veloci.» 
                «Art. 9 (Comandante su navi di  stazza  compresa  tra
          500 e 3000 GT). -  1.  Il  comandante  su  navi  di  stazza
          compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi
          stazza compresa tra 500 e 3000 GT. 
                2. Per conseguire il  certificato  di  comandante  su
          navi di stazza compresa tra  500  e  3000  GT  occorrono  i
          seguenti requisiti: 
                  a) essere in  possesso  del  certificato  di  primo
          ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra  500  e
          3000 GT; 
                  b) essere in  possesso  di  un  diploma  di  scuola
          secondaria di  II  ciclo  dell'istituto  tecnico  indirizzo
          trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo  navale,
          che fornisce le conoscenze di cui alla sezione  A-II/1  del
          codice   STCW,    riconosciuto    dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                  c) in alternativa al requisito di cui alla  lettera
          b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
          un  percorso  di  secondo  ciclo,  integrato  dal  previsto
          percorso  formativo  per  l'acquisizione  delle  competenze
          specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
          STCW; 
                  d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
          qualita'  di  ufficiale  di  coperta  responsabile  di  una
          guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e
          3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
          risultanti dal  libretto  di  navigazione.  Il  periodo  di
          navigazione e' ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui
          dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo
          ufficiale su navi di stazza compresa tra  500  e  3000  GT,
          soggette  alle  disposizioni  della  Convenzione  STCW,   a
          livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; 
                  e)  aver  completato  un  modulo  formativo  e   di
          addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
          del codice STCW per  comandanti  e  primi  ufficiali.  Tale
          modulo  e'  svolto  presso  gli  istituti  autorizzati  dal
          Ministero   delle   infrastrutture    e    dei    trasporti
          relativamente ad un percorso formativo  per  l'acquisizione
          delle competenze specifiche; 
                  f)   essere   in   possesso    dell'attestato    di
          addestramento  di   marittimo   abilitato   ai   mezzi   di
          salvataggio veloci (MABEV) istituito  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                3. Nel caso in cui il comandante su  navi  di  stazza
          compresa  tra  500  e  3000   GT   non   e'   in   possesso
          dell'addestramento    per    il     sistema     ECDIS     e
          dell'addestramento per i mezzi di  salvataggio  veloci,  il
          certificato e' rilasciato con  limitazioni  all'imbarco  su
          navi dotate di sistema ECDIS, ovvero  dotate  di  mezzi  di
          salvataggio veloci.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  5,  6  e  7  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e
          la disciplina dei titoli professionali del diporto): 
                «Art. 5  (Requisiti  e  limiti  di  abilitazione  per
          l'ufficiale di navigazione del diporto). -  1.  L'ufficiale
          di navigazione del diporto puo' imbarcare: 
                  a) in qualita' di ufficiale  di  coperta  di  grado
          inferiore al primo, su navi da  diporto  anche  adibite  al
          noleggio,  ovvero  su  navi  destinate  esclusivamente   al
          noleggio per finalita' turistiche di stazza fino a 3000 GT; 
                  b) in qualita' di comandante  di  navi  da  diporto
          anche  adibite  al  noleggio,  ovvero  di  navi   destinate
          esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche,  di
          stazza inferiore a 500 GT; 
                  c) in qualita' di  comandante  di  imbarcazioni  da
          diporto anche adibite al noleggio. 
                2. Per conseguire  il  certificato  di  ufficiale  di
          navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti: 
                  a) aver compiuto 18 anni di eta'; 
                  b) essere in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o di titolo  di  studio  estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane; 
                  c) aver completato un periodo  di  addestramento  a
          bordo con la qualifica di allievo ufficiale di  navigazione
          del diporto, risultante nel libretto  di  addestramento  di
          cui all'articolo 4, comma 1-bis,  con  una  delle  seguenti
          durate: 
                    1) di 36  mesi  di  navigazione,  comprensivo  di
          almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto  o
          imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri,
          anche  adibite   al   noleggio,   o   di   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
                    2) se in possesso della qualifica  di  comune  di
          guardia di coperta di cui all'articolo 10 del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  25  luglio
          2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana  n.  183  del  6  agosto  2016,  di  30  mesi   di
          navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a
          bordo di navi da  diporto  o  imbarcazioni  da  diporto  di
          lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio,
          o  di  navi  destinate  esclusivamente  al   noleggio   per
          finalita' turistiche; 
                    3) se in possesso della  qualifica  di  marittimo
          abilitato di coperta di cui all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare,  del
          titolo di  ufficiale  di  navigazione  del  diporto  di  2ª
          classe, di 18 mesi  di  navigazione  a  bordo  di  navi  da
          diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai
          15 metri, anche adibite al noleggio, o  di  navi  destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
                    4)  se  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  88,  e
          relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico  del
          settore  tecnologico,  indirizzo  trasporti  e   logistica,
          articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione  del
          mezzo navale, ovvero di diploma  di  scuola  secondaria  di
          secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi
          mercantili, di perito  per  il  trasporto  marittimo  e  di
          tecnico del mare, conseguito  ai  sensi  degli  ordinamenti
          previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo  di  navi  da
          diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai
          15 metri, anche adibite al noleggio, o  di  navi  destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
                    5) se in possesso di  un  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane, diverso da quello di cui al  numero  4,
          integrato dal completamento, con esito  favorevole,  di  un
          percorso formativo di acquisizione delle competenze di  cui
          alla sezione A-II/1 del codice STCW, a  livello  operativo,
          svolto presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  12
          mesi  di  navigazione  a  bordo  di  navi  da   diporto   o
          imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri,
          anche  adibite   al   noleggio,   o   di   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
                  d) aver effettuato, con esito favorevole,  i  corsi
          antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza
          personale     e     responsabilita'     sociali     (PSSR),
          familiarizzazione alla security per il personale imbarcato,
          marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS),  Global
          Maritime Distress Safety  System  (GMDSS)  e  radar  presso
          istituti,   enti    o    societa'    riconosciuti    idonei
          dall'Amministrazione nonche' il  corso  di  primo  soccorso
          sanitario per il rilascio del certificato di  addestramento
          denominato  "First  Aid"  secondo  le  disposizioni   e   i
          programmi stabiliti dal Ministero della salute; 
                  e)   dopo   il   completamento   del   periodo   di
          addestramento di cui alla lettera c), aver  sostenuto,  con
          esito  favorevole,  un  esame  teorico  e  pratico  atto  a
          dimostrare il possesso delle competenze e  delle  capacita'
          di eseguire i  compiti  e  le  mansioni  dell'ufficiale  di
          coperta di cui alla  sezione  A-II/1  del  Codice  STCW,  a
          livello operativo, secondo il programma e le  modalita'  di
          esame   stabiliti   con   decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti.» 
                «Art. 6 (Requisiti e limiti di  abilitazione  per  il
          capitano del diporto). - 1. Il capitano  del  diporto  puo'
          imbarcare: 
                  a) in qualita' di primo  ufficiale  di  coperta  su
          navi da diporto, anche  adibite  al  noleggio,  o  su  navi
          destinate  esclusivamente   al   noleggio   per   finalita'
          turistiche, senza alcun limite di stazza; 
                  b) in qualita' di comandante di  navi  da  diporto,
          anche  adibite   al   noleggio,   o   di   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche,  di
          stazza non superiore a 3000 GT. 
                2. Per conseguire  il  certificato  di  capitano  del
          diporto occorrono i seguenti requisiti: 
                  a) essere in possesso del certificato di  ufficiale
          di navigazione del diporto; 
                  b)  aver  completato  un  periodo  di  navigazione,
          risultante dal libretto di navigazione, della durata di  12
          mesi in qualita' almeno di ufficiale di  coperta  di  grado
          inferiore al primo  a  bordo  di  navi  da  diporto,  anche
          adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente  al
          noleggio per finalita' turistiche; 
                  c) aver effettuato, con esito favorevole,  i  corsi
          antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge  Teamwork  -
          ricerca e salvataggio  presso  istituti,  enti  o  societa'
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti; 
                  d)  aver  completato  un  modulo  formativo  e   di
          addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
          del codice STCW - uso della leadership - per  comandanti  e
          primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti
          o  societa'  riconosciuti  idonei   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                  e) dopo il completamento del periodo di navigazione
          di  cui  alla  lettera  b),  aver  sostenuto,   con   esito
          favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il
          possesso delle competenze e delle capacita' di  eseguire  i
          compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di
          coperta di cui alla  sezione  A-II/2  del  codice  STCW,  a
          livello direttivo, secondo il programma e le  modalita'  di
          esame   stabiliti   con   decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato
          del  corso  di  formazione  all'utilizzo  dei  sistemi   di
          informazione   e    visualizzazione    della    cartografia
          elettronica  (Electronic  Chart  Display  and   Information
          System - ECDIS) - livello operativo o  del  certificato  di
          marittimo abilitato  per  i  mezzi  di  salvataggio  veloci
          (MABEV),  il  certificato  di  capitano  del   diporto   e'
          rilasciato con l'annotazione della limitazione  all'imbarco
          su navi dotate di tali sistemi e mezzi.» 
                «Art. 7 (Requisiti e limiti di  abilitazione  per  il
          comandante del diporto). - 1.  Il  comandante  del  diporto
          puo'  imbarcare  in  qualita'  di  comandante  di  navi  da
          diporto, anche adibite al noleggio,  o  di  navi  destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,  senza
          alcun limite di stazza. 
                2. Per conseguire il certificato  di  comandante  del
          diporto occorrono i seguenti requisiti: 
                  a) essere in possesso del certificato  di  capitano
          del diporto; 
                  b) aver completato un periodo di navigazione  della
          durata di 24 mesi in qualita' almeno di primo ufficiale  di
          coperta a  bordo  di  navi  da  diporto  anche  adibite  al
          noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per
          finalita' turistiche, di stazza pari o superiore a 500  GT,
          risultante dal libretto di navigazione; 
                  c) aver effettuato, con esito favorevole, il  corso
          di assistenza medica per il  rilascio  del  certificato  di
          addestramento  denominato   "Medical   Care"   secondo   le
          disposizioni e i programmi stabiliti  dal  Ministero  della
          salute. 
                3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato
          del  corso  di  formazione  all'utilizzo  dei  sistemi   di
          informazione   e    visualizzazione    della    cartografia
          elettronica  (Electronic  Chart  Display  and   Information
          System - ECDIS) - livello operativo o  del  certificato  di
          marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV),
          il certificato di comandante del diporto e' rilasciato  con
          l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi  dotate
          di tali sistemi e mezzi.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 36-bis, comma 1, e
          41, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171 (Codice della nautica da diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
          luglio 2003, n. 172): 
                «Art. 36-bis (Titoli professionali del diporto). - 1.
          E' istituito il seguente titolo professionale  del  diporto
          per lo svolgimento dei servizi  di  coperta:  ufficiale  di
          navigazione del diporto di 2ª classe. 
                Omissis.» 
                «Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - Omissis 
                3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3  si
          applicano  alle  unita'  da  diporto  utilizzate   a   fini
          commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice,  con
          l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per  danni
          riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.». 
              - La legge 1° dicembre 1986,  n.  870  (Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero  dei  trasporti)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. 
              - Per i riferimenti normativi della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  8  ottobre
          2010, n. 170, si vedano le note alle premesse.