Art. 30
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B,
C e D, tipo D2
1. L'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria A, B, C e D, tipo D2). - 1. Le prove di esame per il
conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione
all'esame.
2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche
di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro
dodici miglia di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a un
esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo
del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali
superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in
congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo,
opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati
marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi
istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla
navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale
della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, o a
quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10
maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª
classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero
innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di
competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti
nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma
della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Le funzioni di esaminatore
possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal
direttore dell'UMC.
3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche
di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza
alcun limite di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a una
commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita:
a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del
Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a
tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio
permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici
del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica,
articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo
navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita'
didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni
in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione
del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di
abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza
pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del citato decreto
25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del
richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono
essere svolte anche dal capo del circondario marittimo;
b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano
di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali
e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla
condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di
cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25
luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all'articolo 6 del
richiamato decreto n. 121 del 2005.
4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche
di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto e'
sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del
compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 3, lettere
a) e b).
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche
di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro
dodici miglia di distanza dalla costa e' sostenuta innanzi a un
esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova
pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla
navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando
di navi da diporto e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto
secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame
per la prova pratica e' distinta dalla seduta di esame per la prova
teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela,
l'esaminatore e' affiancato da un istruttore professionale di vela di
cui all'articolo 49-quinquies del codice.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-bis, del
codice si applicano alle unita' da diporto impiegate per lo
svolgimento della prova pratica.
7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in
posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il
settantacinquesimo anno di eta'. Ai soli fini di cui al presente
articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano
di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli,
rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a
3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.
8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per
il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un
sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un
impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i
segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati
assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di
esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali
conflitti di interesse.
10. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami e delle
esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle
patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalita' di
applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
della normativa a favore dei candidati con disabilita' di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' a favore dei candidati con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8
ottobre 2010, n. 170, nel rispetto dell'Accordo tra Governo, Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento
(DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
192 del 18 agosto 2012 nonche' delle linee guida allegate al decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12
luglio 2011, n. 5669.».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 9 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per
gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione
STCW):
«Art. 5 (Ufficiale di coperta). - 1. L'ufficiale di
coperta assume la responsabilita' di una guardia in
navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza
limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione
della nave.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera
b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1
del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in
attivita' di addestramento sui compiti e sulle mansioni
dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a
500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW.
Tale addestramento e' annotato sul libretto di
addestramento di cui all'art. 4, comma 4, del presente
decreto, e puo' essere sostituito da trentasei mesi di
navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori
a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di
cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia
di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di
un ufficiale di coperta dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar
A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and
teamwork, presso istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ed essere in possesso del certificato di primo soccorso
sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal
Ministero della salute;
f) essere in possesso dell'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di
navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso
delle competenze e capacita' di eseguire i compiti e le
mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e' addetto
a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve
essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o
riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta non e' in
possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il
certificato e' rilasciato con limitazioni per il sistema
ECDIS.
5. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e'
assegnato dal ruolo d'appello alla conduzione del battello
di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»
«Art. 8 (Comandante su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT). - 1. Il comandante assume il comando
di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di comandante su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo
ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a
3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera
b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per l'acquisizione delle competenze
specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una
guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a
3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di
navigazione e' ridotto a trenta mesi, nel caso in cui
dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo
ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT,
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a
livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di
addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente un percorso formativo relativo
all'acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) essere in possesso dell'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza
pari o superiore a 3000 GT non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema ECDIS e
dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il
certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su
navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di
salvataggio veloci.»
«Art. 9 (Comandante su navi di stazza compresa tra
500 e 3000 GT). - 1. Il comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi
stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di comandante su
navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo
ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera
b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per l'acquisizione delle competenze
specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una
guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di
navigazione e' ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui
dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo
ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT,
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a
livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di
addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso formativo per l'acquisizione
delle competenze specifiche;
f) essere in possesso dell'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema ECDIS e
dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il
certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su
navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di
salvataggio veloci.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e
la disciplina dei titoli professionali del diporto):
«Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per
l'ufficiale di navigazione del diporto). - 1. L'ufficiale
di navigazione del diporto puo' imbarcare:
a) in qualita' di ufficiale di coperta di grado
inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al
noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche di stazza fino a 3000 GT;
b) in qualita' di comandante di navi da diporto
anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di
stazza inferiore a 500 GT;
c) in qualita' di comandante di imbarcazioni da
diporto anche adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta';
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) aver completato un periodo di addestramento a
bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione
del diporto, risultante nel libretto di addestramento di
cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti
durate:
1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di
almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o
imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri,
anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
2) se in possesso della qualifica di comune di
guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di
navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a
bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di
lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio,
o di navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche;
3) se in possesso della qualifica di marittimo
abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del
titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª
classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da
diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai
15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
4) se in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e
relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del
settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica,
articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del
mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di
secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi
mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di
tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti
previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da
diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai
15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
5) se in possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane, diverso da quello di cui al numero 4,
integrato dal completamento, con esito favorevole, di un
percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo,
svolto presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12
mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o
imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri,
anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi
antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza
personale e responsabilita' sociali (PSSR),
familiarizzazione alla security per il personale imbarcato,
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global
Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
dall'Amministrazione nonche' il corso di primo soccorso
sanitario per il rilascio del certificato di addestramento
denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i
programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) dopo il completamento del periodo di
addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con
esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a
dimostrare il possesso delle competenze e delle capacita'
di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di
coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a
livello operativo, secondo il programma e le modalita' di
esame stabiliti con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»
«Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il
capitano del diporto). - 1. Il capitano del diporto puo'
imbarcare:
a) in qualita' di primo ufficiale di coperta su
navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita'
turistiche, senza alcun limite di stazza;
b) in qualita' di comandante di navi da diporto,
anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di
stazza non superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di capitano del
diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale
di navigazione del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione,
risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12
mesi in qualita' almeno di ufficiale di coperta di grado
inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche
adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche;
c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork -
ricerca e salvataggio presso istituti, enti o societa'
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) aver completato un modulo formativo e di
addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e
primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti
o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione
di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il
possesso delle competenze e delle capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di
coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a
livello direttivo, secondo il programma e le modalita' di
esame stabiliti con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato
del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di
informazione e visualizzazione della cartografia
elettronica (Electronic Chart Display and Information
System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di
marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci
(MABEV), il certificato di capitano del diporto e'
rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco
su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»
«Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per il
comandante del diporto). - 1. Il comandante del diporto
puo' imbarcare in qualita' di comandante di navi da
diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, senza
alcun limite di stazza.
2. Per conseguire il certificato di comandante del
diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano
del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione della
durata di 24 mesi in qualita' almeno di primo ufficiale di
coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al
noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT,
risultante dal libretto di navigazione;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso
di assistenza medica per il rilascio del certificato di
addestramento denominato "Medical Care" secondo le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della
salute.
3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato
del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di
informazione e visualizzazione della cartografia
elettronica (Electronic Chart Display and Information
System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV),
il certificato di comandante del diporto e' rilasciato con
l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate
di tali sistemi e mezzi.».
- Si riporta il testo degli articoli 36-bis, comma 1, e
41, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172):
«Art. 36-bis (Titoli professionali del diporto). - 1.
E' istituito il seguente titolo professionale del diporto
per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di
navigazione del diporto di 2ª classe.
Omissis.»
«Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - Omissis
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con
l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni
riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
- La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O.
- Per i riferimenti normativi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 8 ottobre
2010, n. 170, si vedano le note alle premesse.