Art. 31
Conseguimento della patente nautica
di categoria D, tipo D1
1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Conseguimento della patente nautica di categoria D,
tipo D1). - 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, e'
conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato
da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonche'
del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale.
2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di
idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra
scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonche'
dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies
del codice.
3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di
categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della
prova di idoneita' finale svolta presso l'UMC competente, a cui
possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni
pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma
2.
4. Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale
si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma
11.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disciplinati:
a) le materie e le modalita' di svolgimento del corso
formativo;
b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni
pratiche;
c) i quiz e le modalita' di svolgimento della prova di
idoneita' finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni
pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di
idoneita' finale;
f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli da
parte degli uffici competenti.».
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la
nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di
livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione
per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro
attivita' di formazione e di preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. I centri di istruzione per la nautica sono
soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di
porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove
sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli
ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza
dei requisiti da parte delle articolazioni e delle
affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica
con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a
seguito della ricezione di notizie circostanziate circa
l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito
delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti
in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le
predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai
sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli
esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati,
sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. La domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante
dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale.
Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del
regolare funzionamento del centro di istruzione per la
nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni
locali che svolgono tale attivita'.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica puo' essere presentata da
soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni
in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello
Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui
all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica,
nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale
che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile
didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica
comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni
locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per
la nautica e i nominativi dei relativi responsabili
didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni
dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito
territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni
locali.
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono
attivita' di formazione e di preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di
due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6,
tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D,
possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica,
dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al
comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno
un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi
impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di
istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti
di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni
pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o
piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di
istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e
affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle
Capitanerie di porto competenti per territorio, i
nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato
e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti
prescritti.
10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la
nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1
o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto
alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma
11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio
dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica.
11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita'
di istruzione pratica su unita' da diporto nella
disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in
mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto.
12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni
del regolamento di cui al comma 15 e' adottato
provvedimento disciplinare motivato di diffida e di
eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di
interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita'
previsti dal regolamento di cui al comma 15.
13. La sanzione disciplinare dell'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per
la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita
dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma
6, del presente codice, da parte del legale rappresentante
dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di
istruzione per la nautica.
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica
sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per
territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la
violazione, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie
nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
a) modalita' per il riconoscimento e per
l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui
centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di
porto;
b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
comma 3;
c) modalita' per la presentazione della domanda di
riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da
parte delle associazioni e degli enti nautici di livello
nazionale;
d) requisiti di idoneita';
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e
strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche
delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del
centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi
impartiti;
f) modalita' di svolgimento delle attivita' di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalita' di diffida o
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione della nautica di cui al presente decreto.».