Art. 31 
 
                 Conseguimento della patente nautica 
                       di categoria D, tipo D1 
 
  1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: 
    «Art. 29-bis (Conseguimento della patente nautica di categoria D,
tipo D1). - 1. La  patente  nautica  di  categoria  D,  tipo  D1,  e'
conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato
da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore,  nonche'
del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale. 
    2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e  la  prova  di
idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra
scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies  del  codice,  nonche'
dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies
del codice. 
    3. In alternativa al  corso  formativo,  la  patente  nautica  di
categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del  superamento  della
prova di idoneita' finale  svolta  presso  l'UMC  competente,  a  cui
possono accedere  i  candidati  che  hanno  svolto  le  esercitazioni
pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui  al  comma
2. 
    4. Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita'  finale
si  applica,  in  relazione  ai  candidati  con  disturbi   specifici
dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo  29,  comma
11. 
    5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
sono disciplinati: 
      a)  le  materie  e  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso
formativo; 
      b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle  esercitazioni
pratiche; 
      c) i  quiz  e  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova  di
idoneita' finale; 
      d) il modello di attestato di svolgimento  delle  esercitazioni
pratiche; 
      e) il modello  di  attestato  di  superamento  della  prova  di
idoneita' finale; 
      f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli  da
parte degli uffici competenti.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49-octies  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172): 
                «Art.  49-octies  (Centri  di   istruzione   per   la
          nautica). - 1.  Le  associazioni  e  gli  enti  nautici  di
          livello  nazionale   riconosciuti   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti quali centri  di  istruzione
          per la  nautica  possono  svolgere  senza  scopo  di  lucro
          attivita' di formazione e  di  preparazione  dei  candidati
          agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 
                2.  I  centri  di  istruzione  per  la  nautica  sono
          soggetti  alla  vigilanza  amministrativa  e  tecnica   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                3. Le direzioni generali territoriali  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e  le  Capitanerie  di
          porto, competenti per territorio in relazione al luogo  ove
          sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le
          acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli
          ordinari sull'esercizio dell'attivita' e  sulla  permanenza
          dei  requisiti  da  parte  delle  articolazioni   e   delle
          affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica
          con cadenza almeno triennale  e  controlli  straordinari  a
          seguito della ricezione  di  notizie  circostanziate  circa
          l'irregolare esercizio dell'attivita'.  Qualora,  all'esito
          delle attivita' di controllo, sussistano  fondati  sospetti
          in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro,  le
          predette autorita' interessano la  Guardia  di  Finanza  ai
          sensi dell'articolo  36,  quarto  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Gli
          esiti dei controlli,  da  qualsiasi  autorita'  effettuati,
          sono comunicati al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
                4. La  domanda  di  riconoscimento  quale  centro  di
          istruzione per la nautica e' presentata al Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  dal  legale  rappresentante
          dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale.
          Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero  del
          regolare funzionamento del  centro  di  istruzione  per  la
          nautica, nonche' delle  sue  articolazioni  e  affiliazioni
          locali che svolgono tale attivita'. 
                5. La  domanda  di  riconoscimento  quale  centro  di
          istruzione  per  la  nautica  puo'  essere  presentata   da
          soggetti che: 
                  a) sono cittadini italiani, o di uno  Stato  membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
          sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni
          in materia di soggiorno e di lavoro  nel  territorio  dello
          Stato; 
                  b) hanno compiuto gli anni ventuno; 
                  c)  sono  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o di titolo  di  studio  estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane; 
                  d) se cittadini stranieri, sono in possesso  di  un
          livello  di  competenza  nella  conoscenza   della   lingua
          italiana pari almeno  al  livello  B2  (livello  intermedio
          superiore) del quadro comune europeo di riferimento per  la
          conoscenza  delle  lingue  (QCER).   Il   requisito   della
          conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto  se
          l'interessato ha conseguito in Italia  il  diploma  di  cui
          alla lettera c) ovvero e' in possesso della  certificazione
          della  conoscenza  della  lingua   italiana   come   lingua
          straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). 
                  e)   soddisfano   i   requisiti   morali   di   cui
          all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice. 
                6. A ciascun centro di  istruzione  per  la  nautica,
          nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione  locale
          che svolge tale  attivita',  e'  preposto  un  responsabile
          didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5. 
                7.  Ciascun  centro  di  istruzione  per  la  nautica
          comunica l'elenco delle sue  articolazioni  o  affiliazioni
          locali che svolgono attivita' di centro di  istruzione  per
          la  nautica  e  i  nominativi  dei  relativi   responsabili
          didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni
          dalla data in cui e' intercorsa,  alla  Direzione  generale
          territoriale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e  alla  Capitaneria  di  porto  nel  cui  ambito
          territoriale sono ubicate le articolazioni  o  affiliazioni
          locali. 
                8. I centri di istruzione  per  la  nautica  svolgono
          attivita' di formazione e  di  preparazione  dei  candidati
          agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche  di
          due o piu' categorie previste dall'articolo  39,  comma  6,
          tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C  e  D,
          possiedono un'adeguata attrezzatura  tecnica  e  didattica,
          dispongono degli insegnanti e degli istruttori  di  cui  al
          comma 9 e  hanno  la  disponibilita'  giuridica  di  almeno
          un'unita' da diporto adeguata rispetto  al  tipo  di  corsi
          impartiti. 
                9.  Per  l'effettuazione  dei  corsi,  il  centro  di
          istruzione per la nautica dispone di uno o piu'  insegnanti
          di  teoria  e,  per  l'effettuazione  delle   esercitazioni
          pratiche, di uno o piu' istruttori, o  comunque  di  uno  o
          piu'  soggetti  che  cumulano  entrambe  le  funzioni.   Si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  49-septies,
          commi 12, 13 e  14,  del  presente  codice.  Il  centro  di
          istruzione per la nautica, nonche' le sue  articolazioni  e
          affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano
          al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  alle
          Capitanerie  di  porto   competenti   per   territorio,   i
          nominativi del personale insegnante e istruttore  impiegato
          e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti
          prescritti. 
                10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per  la
          nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma  1
          o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma
          11, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  come
          aggiornata  ai  sensi  dell'articolo  195,  comma  3,   del
          medesimo decreto. Dalla  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione  dall'esercizio
          dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica. 
                11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
          presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita'
          di  istruzione  pratica  su   unita'   da   diporto   nella
          disponibilita' di centri di istruzione per  la  nautica  in
          mancanza dei  requisiti  di  cui  all'articolo  49-septies,
          commi 12, 13 e 14 del presente  codice,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma  12,
          del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come
          aggiornata  ai  sensi  dell'articolo  195,  comma  3,   del
          medesimo decreto. 
                12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro  di
          istruzione per la nautica in violazione delle  disposizioni
          del  regolamento  di  cui   al   comma   15   e'   adottato
          provvedimento  disciplinare  motivato  di  diffida   e   di
          eventuale sospensione dall'esercizio  dell'attivita'  o  di
          interdizione dall'esercizio  dell'attivita'  di  centro  di
          istruzione per la nautica, nei  casi  e  con  le  modalita'
          previsti dal regolamento di cui al comma 15. 
                13.  La   sanzione   disciplinare   dell'interdizione
          dall'esercizio dell'attivita' di centro di  istruzione  per
          la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita
          dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies,  comma
          6, del presente codice, da parte del legale  rappresentante
          dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di
          istruzione per la nautica. 
                14. Le  sanzioni  amministrative  e  disciplinari  in
          materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica
          sono irrogate dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti o  dalle  Capitanerie  di  porto  competenti  per
          territorio rispetto al luogo in cui e'  stata  commessa  la
          violazione, rispettivamente per le acque interne e  per  le
          acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
                15. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  adottato  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,   dello
          sviluppo economico, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa  intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          ai sensi dell'articolo 36,  paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE)  2016/679,  sono  disciplinate  le  seguenti   materie
          nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni  eseguibili,
          il motivo di interesse pubblico rilevante e  le  misure  di
          tutela degli interessati: 
                  a)  modalita'   per   il   riconoscimento   e   per
          l'esercizio della vigilanza amministrativa  e  tecnica  sui
          centri di istruzione per la nautica da parte del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di
          porto; 
                  b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
          comma 3; 
                  c) modalita' per la presentazione della domanda  di
          riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da
          parte delle associazioni e degli enti  nautici  di  livello
          nazionale; 
                  d) requisiti di idoneita'; 
                  e) prescrizioni  su  locali,  arredi,  dotazioni  e
          strumenti  tecnici  e  didattici,  nonche'  caratteristiche
          delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica  del
          centro di istruzione per la nautica in  rapporto  ai  corsi
          impartiti; 
                  f) modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di
          insegnante teorico e di istruttore pratico; 
                  g)  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'   di
          formazione e di preparazione dei candidati agli  esami  per
          il conseguimento delle patenti nautiche,  ivi  compresa  la
          durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; 
                  h)  disciplina  delle  modalita'   di   diffida   o
          sospensione  dall'esercizio  dell'attivita'  di  centro  di
          istruzione della nautica di cui al presente decreto.».