Art. 33
Esercitazioni pratiche
1. L'articolo 31 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Esercitazioni pratiche). - 1. Coloro che hanno
presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento
della patente nautica o per la sua estensione, nonche' per il
conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati
a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da
diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita
dall'abilitazione richiesta, purche' durante l'esercitazione sia
presente a bordo una persona in possesso di patente nautica
rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a
quella che il candidato aspira a conseguire.
2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al
comma 1, accompagnata da un documento di identita' o di
riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a
bordo delle unita' da diporto per un termine di validita' temporale
pari a quello della domanda.».