Art. 33 
 
                       Esercitazioni pratiche 
 
  1. L'articolo 31 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  31  (Esercitazioni  pratiche).  -  1.  Coloro  che   hanno
presentato domanda per l'ammissione agli esami per  il  conseguimento
della patente nautica  o  per  la  sua  estensione,  nonche'  per  il
conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati
a esercitarsi al comando o alla direzione  nautica  delle  unita'  da
diporto,  nei  limiti   della   distanza   dalla   costa   consentita
dall'abilitazione  richiesta,  purche'  durante  l'esercitazione  sia
presente  a  bordo  una  persona  in  possesso  di  patente   nautica
rilasciata da almeno un triennio,  con  abilitazione  almeno  pari  a
quella che il candidato aspira a conseguire. 
    2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui  al
comma  1,  accompagnata  da  un   documento   di   identita'   o   di
riconoscimento del candidato, costituisce titolo  per  esercitarsi  a
bordo delle unita' da diporto per un termine di  validita'  temporale
pari a quello della domanda.».