Art. 34
Rilascio delle patenti nautiche senza esami
1. L'articolo 32 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). - 1. Le
abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice
validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria
A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle
unita' esclusivamente a motore sono:
a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della
Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unita' madre
rilasciato dalla Marina militare;
b) brevetto di abilitazione per la condotta di unita' navali
ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di
galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i
rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare;
c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali
della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura
rilasciato dalla Marina militare;
d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina
militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa
rilasciata dalla Marina militare;
e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia
dalla costa o dall'unita' madre;
f) brevetto di abilitazione al comando di unita' navali del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti
dalla costa;
g) brevetto di specializzazione di comandante di unita' navale
rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di
finanza;
h) brevetto di abilitazione alla condotta di unita' navali
d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia
di finanza;
i) patentino di abilitazione al comando di unita' navali della
Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle
scuole nautiche della Guardia di finanza;
l) patentino di abilitazione al comando di unita' navali
rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di
finanza;
m) abilitazione al comando di unita' navali d'altura dell'Arma
dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
n) abilitazione al comando di unita' navali in navigazione
costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito
italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato
dalla Marina militare;
p) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali
dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla
costa rilasciato dalla Marina militare;
q) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali
dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla
costa rilasciato dalla Marina militare;
r) brevetto di abilitazione al comando di unita' navale in
navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia
penitenziaria presso scuole della Marina militare.
2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice
validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di
categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla
costa sulle unita' esclusivamente a motore sono i seguenti:
a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali
della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unita'
madre rilasciato dalla Marina militare;
b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina
militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa
rilasciata dalla Marina militare;
c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa
M.M." rilasciato dalla Marina militare;
d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici
miglia dalla costa o dall'unita' madre;
e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione
entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciata dai
comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali
dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa
rilasciata dalla Marina militare.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che
danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base
alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o
dalla Guardia di finanza.».