Art. 34 
 
             Rilascio delle patenti nautiche senza esami 
 
  1. L'articolo 32 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 32 (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). -  1.  Le
abilitazioni e i brevetti  di  cui  all'articolo  39-ter  del  codice
validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria
A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle
unita' esclusivamente a motore sono: 
      a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della
Marina militare senza alcun limite dalla costa  o  dall'unita'  madre
rilasciato dalla Marina militare; 
      b) brevetto di abilitazione per la condotta  di  unita'  navali
ausiliarie minori della Marina militare in navigazione  d'altura,  di
galleggianti a motore d'uso locale e di  mezzi  speciali,  esclusi  i
rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare; 
      c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi  speciali
della Marina  militare  adibiti  al  rimorchio  costiero  e  d'altura
rilasciato dalla Marina militare; 
      d) abilitazione alla  condotta  di  galleggianti  della  Marina
militare adibiti  alla  navigazione  oltre  sei  miglia  dalla  costa
rilasciata dalla Marina militare; 
      e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo
delle capitanerie di porto -  Guardia  costiera  entro  venti  miglia
dalla costa o dall'unita' madre; 
      f) brevetto di abilitazione al comando  di  unita'  navali  del
Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  senza  limiti
dalla costa; 
      g) brevetto di specializzazione di comandante di unita'  navale
rilasciato dai comandi o  dalle  scuole  nautiche  della  Guardia  di
finanza; 
      h) brevetto di abilitazione  alla  condotta  di  unita'  navali
d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia
di finanza; 
      i) patentino di abilitazione al comando di unita' navali  della
Guardia di finanza per  ufficiali  rilasciato  dai  comandi  o  dalle
scuole nautiche della Guardia di finanza; 
      l) patentino  di  abilitazione  al  comando  di  unita'  navali
rilasciato dai comandi o  dalle  scuole  nautiche  della  Guardia  di
finanza; 
      m) abilitazione al comando di unita' navali d'altura  dell'Arma
dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; 
      n) abilitazione al comando  di  unita'  navali  in  navigazione
costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare; 
      o) abilitazione al comando o condotta  di  mezzi  dell'Esercito
italiano in navigazione entro venti  miglia  dalla  costa  rilasciato
dalla Marina militare; 
      p) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi  navali
dell'Aeronautica militare in navigazione  entro  venti  miglia  dalla
costa rilasciato dalla Marina militare; 
      q) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi  navali
dell'Aeronautica militare in navigazione  oltre  venti  miglia  dalla
costa rilasciato dalla Marina militare; 
      r) brevetto di abilitazione al  comando  di  unita'  navale  in
navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della  Polizia
penitenziaria presso scuole della Marina militare. 
    2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice
validi  per  il  rilascio  senza  esami  delle  patenti  nautiche  di
categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza  dalla
costa sulle unita' esclusivamente a motore sono i seguenti: 
      a) brevetto di abilitazione per la  condotta  di  mezzi  navali
della Marina militare entro dodici miglia dalla costa  o  dall'unita'
madre rilasciato dalla Marina militare; 
      b) abilitazione alla  condotta  di  galleggianti  della  Marina
militare adibiti  alla  navigazione  entro  sei  miglia  dalla  costa
rilasciata dalla Marina militare; 
      c) brevetto abilitante alla condotta  di  "motoscafi  da  corsa
M.M." rilasciato dalla Marina militare; 
      d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi  navali  del
Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  entro  dodici
miglia dalla costa o dall'unita' madre; 
      e) abilitazione alla condotta di mezzi  navali  in  navigazione
entro dodici miglia dalla costa o dall'unita'  madre  rilasciata  dai
comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza; 
      f)  abilitazione  al  comando  o  condotta  di   mezzi   navali
dell'Esercito italiano in navigazione entro sei  miglia  dalla  costa
rilasciata dalla Marina militare. 
    3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e  dei  brevetti  che
danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base
alle variazioni comunicate periodicamente  dalla  Marina  militare  o
dalla Guardia di finanza.».