Art. 35 
 
                    Comando di unita' da diporto 
                   in acque territoriali italiane 
 
  1. L'articolo 34 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 34 (Comando di unita'  da  diporto  in  acque  territoriali
italiane). -  1.  I  cittadini  italiani  residenti  all'estero  e  i
cittadini stranieri, muniti di patente nautica  o  di  un  titolo  di
abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato,
rispettivamente, di residenza o di cittadinanza,  possono  comandare,
purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera
italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua  entro  i  limiti
dell'abilitazione posseduta. La  patente  nautica,  il  titolo  o  il
documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale. 
    2. Per i cittadini italiani residenti all'estero  e  i  cittadini
stranieri che comandano imbarcazioni e navi da  diporto  iscritte  in
registri stranieri, l'obbligo di patente nautica  e'  regolato  dalla
legge dello Stato di bandiera dell'unita'. 
    3. Per i cittadini di Stati membri  dell'Unione  europea  nonche'
per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo  del
titolo per comandare le unita' da diporto di  cui  ai  commi  1  e  2
qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale,
rilasciata  dalle  autorita'  competenti  da  cui  risulti   che   la
legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto  o
dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di  alcun
titolo di abilitazione. 
    4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in
acque territoriali italiane  unita'  da  diporto  battenti  qualsiasi
bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato  dall'articolo  39
del codice. 
    5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero  e'
dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da  tenere
a bordo  in  originale,  rilasciata  dalle  autorita'  del  Paese  di
residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.».