Art. 35
Comando di unita' da diporto
in acque territoriali italiane
1. L'articolo 34 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Comando di unita' da diporto in acque territoriali
italiane). - 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i
cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di
abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato,
rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare,
purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera
italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti
dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il
documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale.
2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini
stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in
registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla
legge dello Stato di bandiera dell'unita'.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonche'
per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del
titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2
qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale,
rilasciata dalle autorita' competenti da cui risulti che la
legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o
dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun
titolo di abilitazione.
4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in
acque territoriali italiane unita' da diporto battenti qualsiasi
bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato dall'articolo 39
del codice.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero e'
dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere
a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' del Paese di
residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.».