Art. 36
Requisiti per l'ammissione agli esami
o alla prova di idoneita' finale
1. L'articolo 35 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di
idoneita' finale). - 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di
idoneita' finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento
delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione
della domanda:
a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno
compiuto il sedicesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato
di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis,
comma 5;
b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2,
hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e sono in possesso
dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche
disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10;
c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il
ventunesimo anno d'eta' e sono in possesso della patente nautica di
categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con
abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un
triennio.
2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato
dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle
sole unita' a motore.».