Art. 36 
 
                Requisiti per l'ammissione agli esami 
                  o alla prova di idoneita' finale 
 
  1. L'articolo 35 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 35 (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla  prova  di
idoneita' finale). - 1. Sono ammessi  agli  esami  o  alla  prova  di
idoneita' finale di cui  all'articolo  29-bis  per  il  conseguimento
delle patenti nautiche coloro  che  al  momento  della  presentazione
della domanda: 
      a) per le patenti nautiche  di  categoria  D,  tipo  D1,  hanno
compiuto il sedicesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato
di frequenza disciplinato dal decreto  di  cui  all'articolo  29-bis,
comma 5; 
      b) per le patenti nautiche di categoria A, C,  e  D,  tipo  D2,
hanno compiuto il diciottesimo  anno  di  eta'  e  sono  in  possesso
dell'attestato   di   svolgimento   delle   esercitazioni    pratiche
disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10; 
      c) per le patenti nautiche di categoria B,  hanno  compiuto  il
ventunesimo anno d'eta' e sono in possesso della patente  nautica  di
categoria A senza alcun limite di distanza dalla  costa,  almeno  con
abilitazione per la navigazione a motore,  conseguita  da  almeno  un
triennio. 
    2. Nella domanda di ammissione agli esami  per  il  conseguimento
delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2,  il  candidato
dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione  alle
sole unita' a motore.».