Art. 37
Giudizio di idoneita'
1. L'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Giudizio di idoneita'). - 1. Coloro che sono affetti
dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o
minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure
fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua
convalida.
2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni
anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3,
possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C.
3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono
conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2,
alle condizioni ivi previste.
4. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla
base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un
medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero
della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria
della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un medico
militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del
ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di
appartenenza del medico accertatore.
5. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al
comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e
ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di
congedo, purche' in possesso del codice di identificazione per il
rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al
conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica
nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici,
anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per
l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti
igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con
disabilita', a condizione che le visite siano svolte dai medici di
cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto
dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui
la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito
presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato
di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il
gabinetto medico e' allestito oltre al codice identificativo del
medico.
7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di
idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un medico,
di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano
del Paese di residenza.
8. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' effettuato dalla
commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti
casi:
a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali
indicate nell'allegato I, paragrafo 3;
b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga
opportuno.
9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai
commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o
permanente inidoneita' alla convalida della patente nautica
all'autorita' marittima o all'UMC competente, che adotta il
provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche.
10. In caso di disabilita' o di patologie o di minorazioni
anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno
certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di
aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni
annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per
la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici
accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la
certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico
accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico
dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della
certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di
copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato.
11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento
presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la
diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n.
170, che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore riporta
la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle
note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia
acquisita agli atti dal medico accertatore, e' restituita al
candidato.
12. Avverso il giudizio di idoneita' psicofisica e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura
sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui
ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di
revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o
psichici.
13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli
esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento
amministrativo di rilascio della patente nautica e puo' essere
utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se e'
ancora in corso di validita' ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il
certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato I,
annesso 1, ed e' soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione
sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I,
annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4
e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e
alla relativa documentazione, per dieci anni.
14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di
cui al presente articolo sono a carico degli interessati.».
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8
ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico):
«Art. 3 (Diagnosi). - 1. La diagnosi dei DSA e'
effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia'
assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione
vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio
non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei
trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario
nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da
specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate
attivita' di recupero didattico mirato, presentano
persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi
tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA
degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui
all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non
costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (esto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)):
«Art. 41 (Validita' dei certificati). - 1. I
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validita' superiore.».