Art. 37 
 
                        Giudizio di idoneita' 
 
  1. L'articolo 36 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 36 (Giudizio di idoneita'). - 1. Coloro  che  sono  affetti
dalle malattie fisiche o  psichiche,  dalle  deficienze  organiche  o
minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo  1,  oppure
fanno abuso di bevande alcoliche o uso  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, non possono conseguire la patente  nautica,  ne'  la  sua
convalida. 
    2.  Coloro  che  sono  affetti  dalle  patologie  o   minorazioni
anatomiche  o  funzionali  indicate  nell'allegato  I,  paragrafo  3,
possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C. 
    3. I  soggetti  di  cui  all'allegato  I,  paragrafo  4,  possono
conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2,
alle condizioni ivi previste. 
    4. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso,  sulla
base   dei   requisiti   previsti   dall'allegato   I,   dall'ufficio
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente,  cui  sono
attribuite  funzioni  in  materia  medico-legale,  o  da  un   medico
responsabile dei servizi di base del distretto  sanitario,  o  da  un
medico appartenente al ruolo professionale dei medici  del  Ministero
della salute, o da un medico appartenente  alla  struttura  sanitaria
della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un  medico
militare in servizio permanente effettivo, o da un medico  del  ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del
ruolo professionale dei medici del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di
appartenenza del medico accertatore. 
    5. L'accertamento puo' essere effettuato dai  medici  di  cui  al
comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e
ai corpi indicati oppure  anche  in  posizione  di  quiescenza  o  di
congedo, purche' in possesso del codice  di  identificazione  per  il
rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al
conseguimento o al rinnovo  della  patente  di  guida  ai  sensi  del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 
    6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura  pubblica
nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici,
anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei  consorzi  per
l'attivita'  di  scuola  nautica,  che  rispettino  idonei  requisiti
igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili  dalle  persone  con
disabilita', a condizione che le visite siano svolte  dai  medici  di
cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto
dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in  cui
la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico  allestito
presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato
di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio  presso  il  quale  il
gabinetto medico e' allestito  oltre  al  codice  identificativo  del
medico. 
    7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il  giudizio  di
idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un  medico,
di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano
del Paese di residenza. 
    8. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' effettuato dalla
commissione medica locale, competente per  territorio,  nei  seguenti
casi: 
      a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche  o  funzionali
indicate nell'allegato I, paragrafo 3; 
      b) in tutti i casi in cui  il  medico  accertatore  lo  ritenga
opportuno. 
    9. La commissione medica locale, composta da  medici  di  cui  ai
commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e  nazionali
in materia di  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali,  il  giudizio  di   temporanea   o
permanente  inidoneita'  alla   convalida   della   patente   nautica
all'autorita'  marittima  o  all'UMC  competente,   che   adotta   il
provvedimento di sospensione o di revoca ai  sensi,  rispettivamente,
degli articoli 40 e 41 e lo trasmette  all'anagrafe  nazionale  delle
patenti nautiche. 
    10. In caso di  disabilita'  o  di  patologie  o  di  minorazioni
anatomiche,   funzionali,   psichiche   o   sensoriali,   che   hanno
certificazione  di  patologia  stabilizzata,  non   suscettibile   di
aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o  delle  prescrizioni
annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici  per
la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei  medici
accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.  Il  candidato  presenta  la
certificazione di  patologia  stabilizzata  in  originale  al  medico
accertatore, che la  riporta  nello  spazio  del  certificato  medico
dedicato alle note,  specificando  la  tipologia.  L'originale  della
certificazione di  patologia  stabilizzata,  previa  acquisizione  di
copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato. 
    11.  I  soggetti  con   disturbi   specifici   dell'apprendimento
presentano al medico accertatore  monocratico,  anche  in  copia,  la
diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010,  n.
170, che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore  riporta
la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato  alle
note, specificando la tipologia. La diagnosi  di  DSA,  previa  copia
acquisita  agli  atti  dal  medico  accertatore,  e'  restituita   al
candidato. 
    12. Avverso il  giudizio  di  idoneita'  psicofisica  e'  ammesso
ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  che  decide  avvalendosi  del  parere  di  una  struttura
sanitaria della Direzione sanita' di Rete  ferroviaria  italiana.  Il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  decide  anche  sui
ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione,  di  revisione  o  di
revoca della patente nautica  per  perdita  dei  requisiti  fisici  o
psichici. 
    13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a  sei
mesi da quella di presentazione  della  domanda  di  ammissione  agli
esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento
amministrativo di  rilascio  della  patente  nautica  e  puo'  essere
utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami,  se  e'
ancora in corso di validita' ai sensi dell'articolo 41, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  Il
certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato  I,
annesso 1, ed e'  soggetto  a  imposta  di  bollo.  La  dichiarazione
sostitutiva del  certificato  anamnestico,  di  cui  all'allegato  I,
annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4
e 5 che la conservano, unitamente  alla  certificazione  sanitaria  e
alla relativa documentazione, per dieci anni. 
    14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti  sanitari  di
cui al presente articolo sono a carico degli interessati.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  8
          ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in  materia  di  disturbi
          specifici di apprendimento in ambito scolastico): 
                «Art. 3 (Diagnosi). -  1.  La  diagnosi  dei  DSA  e'
          effettuata nell'ambito dei trattamenti  specialistici  gia'
          assicurati dal Servizio sanitario nazionale a  legislazione
          vigente ed e' comunicata  dalla  famiglia  alla  scuola  di
          appartenenza dello studente. Le regioni nel cui  territorio
          non sia possibile effettuare la  diagnosi  nell'ambito  dei
          trattamenti specialistici erogati  dal  Servizio  sanitario
          nazionale  possono  prevedere,  nei  limiti  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente,  che  la  medesima  diagnosi  sia  effettuata   da
          specialisti o strutture accreditate. 
                2.  Per  gli  studenti   che,   nonostante   adeguate
          attivita'  di   recupero   didattico   mirato,   presentano
          persistenti  difficolta',  la  scuola  trasmette   apposita
          comunicazione alla famiglia. 
                3. E' compito delle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
          comunicazione   alle   famiglie   interessate,   interventi
          tempestivi, idonei ad individuare i casi  sospetti  di  DSA
          degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di  cui
          all'articolo 7, comma 1.  L'esito  di  tali  attivita'  non
          costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (esto  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa.
          (Testo A)): 
                «Art.  41  (Validita'  dei  certificati).  -   1.   I
          certificati  rilasciati  dalle  pubbliche   amministrazioni
          attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a
          modificazioni  hanno  validita'  illimitata.  Le   restanti
          certificazioni hanno validita' di sei mesi  dalla  data  di
          rilascio se  disposizioni  di  legge  o  regolamentari  non
          prevedono una validita' superiore.».