Art. 38
Requisiti morali per il conseguimento
e la convalida delle patenti nautiche
1. L'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida
delle patenti nautiche). - 1. Non possono conseguire la patente
nautica, ne' la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o
sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non
inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi
da diporto, ne' la loro convalida, coloro che hanno riportato
condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975,
n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida,
nonche' di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti
morali di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso gerarchico al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini
appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita' marittima o
l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato
richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della
cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorita'
consolare o di altra autorita' competente dello Stato di
cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del
casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione
dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato
di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.».
Note all'art. 38:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Per i riferimenti normativi della legge 22 dicembre
1975, n. 685, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti. (Testo A)):
«Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi). - Omissis
2. Il certificato selettivo contiene le sole
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di
un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto
alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del
gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme
all'estratto di cui all'articolo 4.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)):
«Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati
nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita'
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da
autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma
precedente, redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.».