Art. 38 
 
                Requisiti morali per il conseguimento 
                e la convalida delle patenti nautiche 
 
  1. L'articolo 37 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 37 (Requisiti morali per il conseguimento  e  la  convalida
delle patenti nautiche). -  1.  Non  possono  conseguire  la  patente
nautica, ne' la sua  convalida,  coloro  che  sono  stati  dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o
sono  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali   o   di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nonche' coloro che sono stati condannati a  una  pena  detentiva  non
inferiore a tre  anni,  salvo  che  il  reato  sia  estinto  o  siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 
    2. Non possono conseguire la patente nautica per  la  navigazione
senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando  di  navi
da diporto,  ne'  la  loro  convalida,  coloro  che  hanno  riportato
condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22  dicembre  1975,
n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973,  n.  43,  salvo  che  il  reato  sia  estinto  o  siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 
    3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida,
nonche' di revoca della patente nautica  per  difetto  dei  requisiti
morali di cui ai commi 1  e  2,  e'  ammesso  ricorso  gerarchico  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro  trenta  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo  regionale
competente entro sessanta giorni,  oppure  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 
    4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini
appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita'  marittima  o
l'UMC accerta  il  possesso  dei  requisiti  morali  dell'interessato
richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della
cittadinanza italiana, una dichiarazione  sostitutiva  dell'autorita'
consolare  o  di  altra   autorita'   competente   dello   Stato   di
cittadinanza. Per i cittadini  di  Stati  terzi  il  certificato  del
casellario   giudiziale   e'   sostituito   da   una    dichiarazione
dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello  Stato
di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo  33
del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.
445.». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  22  dicembre
          1975, n. 685, si vedano le note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O. 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n.  313  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          casellario giudiziale europeo, di anagrafe  delle  sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi
          pendenti. (Testo A)): 
                «Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni
          pubbliche e gestori di pubblici servizi). - Omissis 
                2.  Il  certificato  selettivo   contiene   le   sole
          iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico  di
          un determinato soggetto  pertinenti  e  rilevanti  rispetto
          alle finalita'  istituzionali  dell'amministrazione  o  del
          gestore.  Ciascuna   iscrizione   riportata   e'   conforme
          all'estratto di cui all'articolo 4. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa. (Testo A)): 
                «Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti  da  e  per
          l'estero). - 1. Le firme sugli  atti  e  documenti  formati
          nello Stato e da valere  all'estero  davanti  ad  autorita'
          estere sono, ove da queste richiesto,  legalizzate  a  cura
          dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
          competente, o di altri organi e  autorita'  delegati  dallo
          stesso. 
                2.  Le  firme  sugli  atti  e  documenti  formati  da
          autorita' estere e da valere nello Stato  sono  legalizzate
          dalle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane
          all'estero. Le  firme  apposte  su  atti  e  documenti  dai
          competenti  organi  delle  rappresentanze  diplomatiche   o
          consolari italiane o dai funzionari da  loro  delegati  non
          sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 
                3.  Agli  atti  e  documenti   indicati   nel   comma
          precedente,  redatti  in  lingua  straniera,  deve   essere
          allegata una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
          conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
          diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
                4. Le firme sugli  atti  e  documenti  formati  nello
          Stato  e  da  valere  nello  Stato,   rilasciati   da   una
          rappresentanza diplomatica  o  consolare  estera  residente
          nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 
                5. Sono fatte salve le esenzioni  dall'obbligo  della
          legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi  o  da
          accordi internazionali.».