Art. 4 
 
Modifiche   all'articolo   5   del   decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 
 
  1. All'articolo 5 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2008, n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)   alla   rubrica,   le   parole   «imbarcazioni   da   diporto
autocostruite» sono sostituite dalle  seguenti:  «unita'  da  diporto
costruite per uso personale»; 
    b) al comma 1: 
      1) la parola  «autocostruita»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«costruita per uso personale, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e»; 
      2) le  parole  «nei  registri  delle  imbarcazioni  da  diporto
presentando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN presentando a
uno STED»; 
    c) al comma 2: 
      1) la parola «autocostruite» e' sostituita dalle seguenti:  «da
diporto costruite per uso personale»; 
      2) le parole «dell'articolo  10  del  codice»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5»; 
      3)  le  parole  «3  agosto   1998,   n.   314,   e   successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «14  giugno  2011,  n.
104»; 
    d) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  unita'  da
diporto iscritte  ai  sensi  del  presente  articolo  possono  essere
immesse sul mercato dell'Unione  europea  solo  dopo  il  decorso  di
cinque anni dalla  data  di  iscrizione,  previo  espletamento  delle
procedure applicabili per la valutazione della conformita' CE di  cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          29 luglio  2008,  n.  146,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 5 (Iscrizione di unita'  da  diporto  costruite
          per uso personale). - 1. Il proprietario  di  un'unita'  da
          diporto costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo
          3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11  gennaio
          2016, n. 5 e ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice
          puo' richiedere l'iscrizione nell'ATCN  presentando  a  uno
          STED, in luogo del titolo di proprieta', una  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione  autenticata
          dal  notaio  o  da  altro   pubblico   ufficiale   a   cio'
          autorizzato,   corredata   della   documentazione   fiscale
          attestante  l'acquisto   dei   materiali   necessari   alla
          costruzione. 
                2. La documentazione tecnica per  l'iscrizione  delle
          unita' da diporto costruite per uso personale e' costituita
          da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un  organismo
          tecnico notificato ai  sensi  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
                3.  Le  unita'  da  diporto  iscritte  ai  sensi  del
          presente  articolo  possono  essere  immesse  sul   mercato
          dell'Unione europea solo dopo il  decorso  di  cinque  anni
          dalla  data  di  iscrizione,  previo   espletamento   delle
          procedure applicabili per la valutazione della  conformita'
          CE di  cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5.».