Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «imbarcazioni da diporto
autocostruite» sono sostituite dalle seguenti: «unita' da diporto
costruite per uso personale»;
b) al comma 1:
1) la parola «autocostruita» e' sostituita dalle seguenti:
«costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e»;
2) le parole «nei registri delle imbarcazioni da diporto
presentando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN presentando a
uno STED»;
c) al comma 2:
1) la parola «autocostruite» e' sostituita dalle seguenti: «da
diporto costruite per uso personale»;
2) le parole «dell'articolo 10 del codice» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5»;
3) le parole «3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «14 giugno 2011, n.
104»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le unita' da
diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere
immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di
cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle
procedure applicabili per la valutazione della conformita' CE di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Iscrizione di unita' da diporto costruite
per uso personale). - 1. Il proprietario di un'unita' da
diporto costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5 e ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice
puo' richiedere l'iscrizione nell'ATCN presentando a uno
STED, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata
dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, corredata della documentazione fiscale
attestante l'acquisto dei materiali necessari alla
costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle
unita' da diporto costruite per uso personale e' costituita
da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Le unita' da diporto iscritte ai sensi del
presente articolo possono essere immesse sul mercato
dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni
dalla data di iscrizione, previo espletamento delle
procedure applicabili per la valutazione della conformita'
CE di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5.».